Per non perdere il posto di bagnino, si fa sostituire per due giorni: lavoro subordinato e licenziamento orale nullo

Il bagnino-tuttofare viene allontanato oralmente dalla titolare di uno stabilimento balneare. Quest’ultima contesta la natura subordinata del rapporto di lavoro l’uomo si era fatto sostituire, di propria iniziativa, per due giorni. Ma la decisione del bagnino era dettata dalla paura di perdere il lavoro, non era indice di autonomia professionale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 3690, depositata oggi. Il caso. Bagnino-tuttofare licenziato dalla titolare di uno stabilimento balneare, ma per la Corte d’appello di Genova il licenziamento intimato oralmente è da dichiararsi nullo. Innanzitutto, i giudici rilevano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato grazie a quanto testimoniato dal barista dello stabilimento, che aveva visto il bagnino lavorare tutti i giorni, dalla mattina alla sera. E a nulla valeva il fatto che il lavoratore si fosse fatto sostituire in due giorni, tenuto conto del timore che l’assenza potesse costargli il posto di lavoro. La datrice di lavoro, però, tenta la via del ricorso in Cassazione, ricordando le deposizioni di altri testimoni, sempre frequentatori dello stabilimento, che non avevano ricordato di aver mai visto il bagnino. Inoltre, si chiede la ricorrente, è possibile conciliare la natura subordinata del rapporto con la decisione, presa in autonomia dal bagnino, di farsi sostituire per due giorni? Paura di perdere il posto. La Corte di Cassazione, però, mette la parola ‘fine’ alla vicenda l’iniziativa di farsi sostituire per due giorni di assenza è stata spiegata dai giudici di merito con il timore di perdere il lavoro, non come indice di autonomia professionale, che peraltro, sottolineano gli Ermellini, è «assai difficilmente prospettabile quanto alle opere di un bagnino-tuttofare». Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2014 – 24 febbraio 2015, numero 3690 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo Con sentenza del 30 febbraio 2012 la Corte d'appello di Genova confermava la decisione, emessa dal Tribunale di La Spezia, nella parte in cui questa aveva dichiarato la nullità di un licenziamento intimato oralmente da B.B., titolare dell'impresa-stabilimento balneare Locanda delle tamerici , al bagnino tuttofare P.B La Corte riformava la prima decisione nella parte concernente il danno sopportato dal B. a causa dell'estromissione dal rapporto di lavoro, aumentandone la misura. Essa riteneva anzitutto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sulla base della deposizione del barista dello stabilimento balneare, il quale aveva dichiarato di aver visto tutti i giorni, nel periodo considerato, il B. lavorare mattina e pomeriggio. Dall'originaria negazione, resa dalla B., di averlo mai visto la Corte desumeva un argomento di prova a sfavore della medesima. Che poi il B. si fosse fatto sostituire in due giorni era circostanza spiegabile con il timore che l'assenza potesse costargli il posto di lavoro, neppure risultante formalmente. Le asserite ma non provate assenze per maltempo dovevano infine essere sopportate, sul piano economico, dalla datrice di lavoro. Né questa aveva provato, com'era suo onere, che la cessazione del rapporto fosse dovuta a dimissioni del lavoratore. La B. ricorre per cassazione mentre il B. resiste con controricorso. Motivi della decisione Il documento transattivo, prodotto in udienza prima della relazione di cui all'art.379 cod. proc. civ., è privo della sottoscrizione del lavoratore. Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt.a116 cod. proc. civ. E 2094 cod. civ. Nonché vizi di motivazione, imputando alla Corte d'appello di avere mal ricostruito le risultanze delle prove testimoniali circa l'orario di lavoro, avendo trascurato le deposizioni di alcuni frequentatori dello stabilimento balneare, i quali non avevano ricordato di avere mai visto il bagnino attualmente controricorrente, e di non avere accertato la retribuzione di questo, che per due giorni si era fatto sostituire di propria iniziativa, così dimostrando di non essere lavoratore subordinato. Il motivo non è fondato. La valutazione di attendibilità dei testimoni è riservata al sovrano apprezzamento del giudice di merito, mentre i richiami della stessa ricorrente alla retribuzione ed alla sostituzione del lavoratore confermano la sussistenza del rapporto. L'iniziativa del farsi sostituire in due giorni d'assenza è stata incensurabilmente spiegata dal collegio di merito con il timore di perdere il lavoro, e non quale indice di autonomia professionale, assai difficilmente prospettabile quanto alle opere di un bagnino-tuttofare. Il secondo motivo, attinente alla prova del licenziamento verbale art-2697 cod. civ. , è anch'esso privo di fondamento, non avendo la datrice di lavoro assolto l'onere Cass. 1° agosto 2007 numero 16955 di provare le dimissioni del lavoratore. Parimenti inadempiuto è rimasto l'onere, gravante sulla datrice, di provare l'aliunde verceptum, d'onde l'infondatezza del terzo motivo. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, più accessori di legge.