Decisiva la prova del danno alla professionalità

Il danno da dequalificazione va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni, per mezzo delle quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire all’esistenza del danno.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza numero 6230, depositata il 18 marzo 2014. Il danno da demansionamento non è “in re ipsa”, ma va dimostrato anche con presunzioni . La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal direttore di alcune testate giornalistiche per contestare la legittimità del licenziamento intimatogli ed ottenere il risarcimento del danno per il demansionamento subito prima dell’interruzione del rapporto di lavoro. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente deriva dal demansionamento e dalla dequalificazione – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Ed infatti, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno cfr., ex plurimis, Cass., numero 4479/2012 . Il direttore di testata è responsabile dal punto di vista organizzativo e giornalistico? Gli spetta la qualifica dirigenziale. La pronuncia in commento ha, poi, ribadito che, con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico ed, in particolare, all’attività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell’articolo 2095 c.c. va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo. Essa, pertanto, è caratterizzata dall’autonomia e dall’assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell’azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l’editore si sia riservato il controllo dell’indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell’espletamento delle mansioni di direzione cfr. Cass., numero 9307/2001 . La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici d’appello nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza della qualifica dirigenziale attesa la piena responsabilità del direttore delle testate a lui affidate, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello giornalistico. Licenziamento del dirigente basta qualsiasi motivo idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Riconosciuta al direttore delle testate giornalistiche la qualifica dirigenziale, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui all’articolo 1, l. numero 604/1966. Conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento pertanto, ai fini della giustificatezza del provvedimento espulsivo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente cfr. Cass., numero 13918/2013 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 febbraio – 18 marzo 2014, numero 6230 Presidente Miani Canevari – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di cui si chiede l'annullamento, pronunciando sulla domanda di S.I. , direttore delle testate giornalistiche Tmcl e Tmc2 Flash, proposta nei confronti dell'allora La 7 Televisioni S.p.A., riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, riducendo il quantum, liquidato in via equitativa dal primo giudice, concernente il capo della domanda diretto ad ottenere il risarcimento del danno per il demansionamento subito dal marzo 1997 al marzo 1999, e, confermando la detta sentenza, rigettava gli altri capi della domanda afferenti, rispettivamente, l'illegittimità e nullità del licenziamento, differenze retributive e risarcimento del danno per il demansionamento antecedente il licenziamento. A fondamento del decisum la Corte territoriale, poneva,innanzitutto, il rilievo secondo il quale, circa il risarcimento del danno per demansionamento, le allegazioni e le risultanze delle dichiarazioni testimoniali costituivano la prova presuntiva del danno alla professionalità ed alla personalità ad essa collegata ed avuto riguardo alle mansioni residuate, al periodo di solo un anno ed al successivo venire meno della situazione lesiva stimava, quale misura giusta del danno, quella della metà della retribuzione mensile. Relativamente al licenziamento la Corte del merito rilevava, poi, che, tenuto conto del concreto atteggiarsi del rapporto, l'attività svolta, come emergente dalle risultanze istruttorie,era da qualificare come dirigenziale in considerazione delle connesse caratteristiche di responsabilità di gestione ed organizzazione. Conseguentemente, secondo la Corte di Appello, risultavano infondate tutte le deduzioni del S. inerenti la mancata applicazione delle tutele in punto di licenziamento. Quanto al demansionamento antecedente il licenziamento, osservava, inoltre, la predetta Corte, che le dichiarazioni dei testi, relative alle voci che circolavano in azienda sulla futura esclusione del dipendente ovvero in comportamenti di rassicurazione sul futuro lavorativo, non presentavano profili d'illegittimità e, quindi, di alcun rilevo ai fini della pretesa risarcitoria. Né, per la Corte del merito era applicabile il CCNL delle aziende industriali trovando applicazione lo specifico CCNL giornalistico. Neppure, secondo la Corte in parola, infine, erano meritevoli di accoglimento le pretese per differenze retributive non essendo mossa alcuna specifica censura alla prescrizione ritenuta dal Tribunale e, per i crediti non prescritti, il relativo diritto andava escluso non esistendo una retribuzione minima per il direttore di testata e non rilevando la diversità rispetto a quanto corrisposto ad altri direttori di testata. Né spettava il trattamento integrativo del lavoro straordinario stante l'assenza della relativa prova e l'erogazione di un superminimo riferito alla prestazione di lavoro straordinario. Avverso questa sentenza S.I. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la società Telecom Italia Media, nella quale la 7 Televisioni S.p.A. si è fusa, che propone impugnazione incidentale assistita da tre motivi. Vengono depositate memorie illustrative. Motivi della decisione I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando la impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale,deducendosi violazione degli articolo 2,36 e 41 Cost., 1175, 1375, 1223, 1226, 2059, 2087, 2103, 2697, 2727 e 2729 cc, 113, 115, 116, 432 cpc nonché vizio di motivazione, si sostiene, con riferimento alla liquidazione del danno afferente il demansionamento, che la motivazione della sentenza impugnata è fondata su presupposti di fatto inesistenti mansioni residuate e, comunque, errate durata e cessazione della situazione lesiva . Si afferma, poi, la violazione degli articolo 2727 e 2729 cc in materia di presunzioni essendo la motivazione viziata sotto il profilo del procedimento logico. Si rimarca, inoltre, che appare evidente la violazione degli articolo 115 e 116 cpc in quanto se la Corte avesse applicato correttamente le due norme sopra indicate la statuizione sarebbe stata certamente più favorevole ad esso ricorrente. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il quale in uno agli altri due motivi, attiene al demansionamento e come tale va trattato, per connessione logico-giuridica, congiuntamente al primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione degli articolo 2103 e 2697 cc, si contesta, con riferimento alle risultanze istruttorie, il ritenuto demansionamento. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, allegandosi violazione degli articolo 2697 e 1226 cc, si prospetta che è assolutamente priva di riscontro probatorio la pretesa di risarcimento del danno che il dipendente lamenta di aver subito. Con la terza censura del ricorso incidentale, assumendosi vizio di motivazione, si afferma la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di presunzioni che in nulla potevano riferirsi alla prova del danno da risarcire. Come rilevato i motivi illustrati vanno trattati congiuntamente per la loro connessione. Preliminarmente occorre sottolineare che il primo motivo del ricorso principale, che contiene la contemporanea deduzione di violazioni di legge e vizi di motivazione, è ammissibile nei limiti in cui nella censura è specificato quali sono i vizi di motivazioni e quali le violazioni di legge non potendo essere demandato a questa Corte d'individuare quali argomentazioni siano riferibili alla violazione di legge e quali al vizio di motivazione Cass. 23 marzo 2005 numero 6225 e Cass. 20 settembre 2013 numero 21611 . Mette conto, altresì, annotare, sempre con riferimento al primo motivo del ricorso principale che le argomentazioni riferibili alle denunciate violazioni di leggi sono generiche in quanto non consentono, di cogliere l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello, né di quello che si è inteso devolvere a questa Corte e, pertanto, il motivo in parola va apprezzato solo con riferimento al dedotto vizio di motivazione Cfr. per tutte Cass. 18 maggio 2005 numero 10420 secondo cui il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata . Il primo motivo del ricorso incidentale, poi, è inammissibile in quanto ancorché dedotto ex articolo 360 numero 3 cpc in sostanza si deduce un vizio di motivazione per l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e l'erronea identificazione del motivo comporta l'inammissibilità dello stesso. Tutto ciò premesso rileva la Corte che i motivi in esame sono infondati. È principio oramai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno per tutte V. Cass. 19 dicembre 2008 numero 29832 e Cass. 21 marzo 2012 numero 4479 . Nel caso di specie la Corte del merito si è attenuta a siffatto principio in quanto ha fondato il proprio decisum, sul punto in questione, sulla prova per presunzioni tenendo conto appunto dei vari elementi, desunti dalle prove testimoniali, quali la riduzione delle responsabilità della posizione di vertice, l'estromissione logistica del dipendente, le mansioni residuate, il periodo di demansionamento ed il venir meno della situazione lesiva. Elementi questi utilizzati anche ai fini della determinazione del danno. Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, sfugge al sindacato di questa Corte. Del resto - è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge , mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito Cfr. Cass. 12 febbraio 2008 numero 3267 e Cass. 27 luglio 2008 numero 2049 . Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione degli articolo 1175, 1375, 2095, 2118 cc, 18 statuto dei lavoratori, Legge numero 604 del 1966, 6 e 34 CNLG, 115 e 116 cpc e vizio di motivazione, si contesta la ritenuta qualifica dirigenziale e si sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto di quanto provato e si assume, quindi, l'applicabilità della tutela reale. Si denuncia, inoltre, l'erronea interpretazione dell'articolo 6 del CNLG e s'invoca l'applicazione del CCNL dei dirigenti e si allega la mancata applicazione dell'articolo 34 CNLG. Infine si prospetta l'omessa pronuncia sulla mancanza di giustificatezza del licenziamento non essendo stato il posto di lavoro di esso ricorrente soppresso. La censura è infondata. Vanno al riguardo,innanzitutto, richiamate le osservazioni svolte con riferimento al primo motivo del ricorso principale riguardo alla contemporanea deduzione di violazione di leggi e di vizio di motivazione ed alla genericità della denuncia di violazioni di leggi non accompagnata da specifica argomentazione che consenta d'individuare l'errore in cui sia incorsa la Corte di Appello. Mette conto, poi, sottolineare che non sono esaminabili le censure che fanno riferimento alla contrattazione collettiva in quanto, in violazione dell'articolo 369 numero 4, il testo integrale di detta contrattazione collettiva, non risulta depositato insieme al ricorso per cassazione, né è indicato in quale atto processuale là stessi è, eventualmente, rinvenibile V. Cass. S.U. 25 marzo 2010 numero 7161 e Cass. S.U. 23 ottobre 2010 numero 20075 . Così delimitato il devolutum, rileva il Collegio che la censura è infondata. È giurisprudenza di questa Corte che con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico e, in particolare, all'attività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell'articolo 2095 cc va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo, ed è perciò caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l'editore si sia riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione, e non incidendo tali direttive sulle attribuzioni, proprie di un dirigente, del governo complessivo dell'azienda e della scelta dei mezzi produttivi di questa Cfr. Cass. 9 luglio 2001 numero 9307 . La Corte del merito si è attenuta a tale principio rilevando che, nella specie, le prove testimoniali confermano la piena responsabilità del S. delle testate a lui affidate, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello giornalistico. D'altro canto questa Corte ha avuto modo di sottolineare che la figura del dirigente d'azienda come alter ego dell'imprenditore non risponde agli attuali assetti organizzativi delle imprese, specie se di rilevanti dimensioni, caratterizzate da una pluralità di dirigenti, di diverso livello, nell'ambito di un diffuso decentramento dei poteri decisionali per l'individuazione degli elementi qualificanti la figura del dirigente, pertanto, non è più possibile fare riferimento soltanto all'aspetto della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad essa connessi, essendo necessario tenere presente anche la qualità, l'autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate i due suddetti aspetti, che certo non si escludono a vicenda, sono tuttavia anche separatamente sufficienti a qualificare l'attività dirigenziale, data la possibilità che un'elevata specializzazione o una sperimentata esperienza abbiano un'incidenza rilevante e immediata sugli obiettivi dell'impresa siano essi quelli di carattere generale o quelli propri di un settore o ramo autonomo nel quale il dirigente si trovi ad operare , essendo proprio l'immediata incidenza sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore l'elemento che, caratterizzando l'attività del dirigente, appare utile a marcare la linea di confine tra questa figura e quella di quadro Cass. 28 dicembre 1998 numero 12860 . Né può sottacersi che l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto, come nella specie, da logica ed adeguata motivazione, V. per tutte Cass. 30 ottobre 2008 numero 26234 . D'altro canto la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex articolo 1 della legge numero 604 del 1966 e conseguentemente, fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente Cass. 3 giugno 2013 numero 13918 . Con la terza censura del ricorso principale, deducendosi violazione degli articolo 2, 36 e 41 Cost., 1175, 1375, 1223, 1226, 1375, 2087, 2103, 2059, 2087, 2697, 2727, 2729 cc, 113, 115, 116, 432 cpc e vizio di motivazione, si afferma, sostanzialmente, che la Corte del merito ha, erroneamente interpretando le risultanze istruttorie e senza tener conto delle certificazioni, rigettato la domanda di risarcimento del danno relativo al demansionamento precedente il licenziamento limitando tra l'altro il proprio esame al danno da immagine senza valutare le altre richieste di risarcimento fondate su danno biologico, neurologico, psichico e alla salute, da mobbing, esistenziale, morale e da perdita di chance. Anche con riferimento al motivo in esame vanno richiamate le osservazioni, svolte in precedenza, relativamente alla contemporanea deduzione di violazione di leggi e di vizio di motivazione ed alla genericità della denuncia di violazioni di leggi non accompagnata da specifica argomentazione che consenta d'individuare l'errore in cui sia incorsa la Corte di Appello. Conseguentemente la censura in parola va apprezzata con il solo riferimento al denunciato vizio di motivazione che risulta infondato. Mette conto al riguardo rilevare che la denuncia di omessa motivazione - rectius omessa pronuncia - sulle altre richieste di risarcimento di danno biologico, neurologico, psichico e alla salute, da mobbing, esistenziale, morale e da perdita di chance cade a fronte del difetto di allegazione sulla consistenza di tale danno. Né è trascritto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, il testo dei certificati di cui si denuncia la mancata considerazione. Quanto al demansionamento la Corte del merito, con accertamento di fatto, sorretto da congrua e formalmente coerente motivazione,esclude la sussistenza dello stesso sul rilievo che le dichiarazioni dei testi relative alle voci che circolavano in azienda sulla futura esclusione del dipendente ovvero in comportamenti di rassicurazione su futuro lavorativo, non presentavano profili d'illegittimità e, quindi, di alcun rilevo ai fini della pretesa risarcitoria. Né può non ribadirsi che spetta, in via esclusiva, al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge , mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito Cfr. Cass. 12 febbraio 2008 numero 3267 e Cass. 27 luglio 2008 numero 2049 . Con la quarta critica del ricorso principale, asserendosi violazione degli articolo 19, comma 15, CCNL industriali, 2, 36 e 41 Cost., 12 preleggi cc, 1175, 1375, 1226, 2087, 2103, 2087 cc nonché vizio di motivazione, si censura la mancata applicazione da parte della Corte del merito del CCNL delle aziende industriali per quanto attiene la indennità supplementare. Il motivo è improcedibile poiché, in violazione dell'articolo 369 numero 4, il testo integrale della contrattazione collettiva, di cui si censura la mancata applicazione, non risulta depositato insieme al ricorso per cassazione, né è indicato in quale atto processuale lo stesso è, eventualmente, rinvenibile V. Cass. S.U. 25 marzo 2010 numero 7161 e Cass. S.U. 23 ottobre 2010 numero 20075 . Con la quinta censura del ricorso principale, denunciandosi violazione degli articolo 2, 3, 36 e 41 Cost., 1175, 1375, 1223, 1226, 2087, 2095, 2103, 2099, 2233 cc, 113, 115, 116, 432 cpc, 7, 10, 13, 22 CCNLG, 13 Statuto dei lavoratori e vizio di motivazione,si deduce che la contrattazione collettiva stabilisce che la retribuzione per il direttore di testata deve essere superiore a quella del capo redattore, che il giudice è, comunque, tenuto a determinare una retribuzione adeguata. La censura è infondata. Richiamati ancora una volta i rilievi concernenti la contemporanea deduzione di violazione di leggi e di vizio di motivazione e la genericità della denuncia di violazioni di leggi non accompagnata da specifica argomentazione che consenta d'individuare l'errore in cui sia incorsa la Corte di Appello, mette conto rilevare che non è esaminabile la censura in parola con riferimento alla contrattazione collettiva non risultando questa depositata insieme al ricorso secondo quanto prescritto dall'articolo 369 numero 4 cpc. Quanto al mancato adeguamento della retribuzione sotto il profilo dell'articolo 36 Cost. devesi rilevare la novità della questione atteso che la stessa non risulta trattata nella impugnata sentenza ed il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non deduce in quale atto ed in quali termini è stata sottoposta al giudice di merito. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. 2 aprile 2004 numero 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 numero 3664 e Cass. 28 luglio 2008 numero 20518 . Sulla base delle esposte considerazioni,nelle quali rimangono assorbite tutte le ulteriori critiche ed eccezioni, i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.