Con la risoluzione 25 marzo 2013, numero 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il CMR elettronico ha la stessa valenza probatoria di quello cartaceo al fine di dimostrare il transito delle merci da un Paese all’altro.
Anche il Cmr elettronico, infatti, contiene tutti i dati relativi alla spedizione e le firme dei soggetti coinvolti. Chiarita la valenza probatoria riconosciuta ai documenti di trasporto. Secondo l’Amministrazione finanziaria, nelle cessioni con clausola franco fabbrica, dove il fornitore nazionale consegna i beni al vettore incaricato dal cliente, la prova dell’avvenuta operazione intracomunitaria può essere fornita con il Cmr elettronico, oltre che cartaceo. In sostanza, il documento di trasporto, cd. lettera di vettura internazionale, basta a dimostrare il transito delle merci, a prescindere dal formato scelto cartaceo oppure elettronico .Va considerato però che il Cmr elettronico ed i documenti equipollenti, sotto il profilo giuridico, sono da considerarsi come documenti analogici. Infatti, sebbene abbiano lo stesso valore probatorio del Cmr cartaceo, non possono essere ritenuti a tutti gli effetti documenti informatici, poiché privi di riferimento temporale e di sottoscrizione elettronica. Attenzione alle verifiche fiscali. I documenti di trasporto, per avere valenza probatoria devono essere conservati assieme alle fatture, la documentazione bancaria e gli elenchi INTRASTAT. Pertanto, il fornitore deve sempre conservare i mezzi di prova al fine di poter esibire tutta la documentazione necessaria nell’ipotesi di eventuali futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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