In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 11167 del 7 marzo 2014. Il fatto. Il Tribunale di Livorno non convalidava l'arresto in flagranza di un uomo, in relazione al reato di cu all'articolo 624 c.p., in quanto il caso di specie rientrava nell'ambito applicativo del furto semplice e, stante il difetto di querela, l'arresto non era consentito. Avverso il richiamato provvedimento propone ricorso per cassazione il pm, osservando che il giudice ha errato nel ritenere che nel caso non sussistesse l'aggravante della esposizione alla pubblica fede di cui all'articolo 625, numero 7, c.p. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiede che la Suprema Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata, poiché l'arresto è stato eseguito legittimamente. La parte osserva che la Corte regolatrice ha chiarito che l'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, anche con le portiere aperte, è cosa esposta alla pubblica fede, di talché deve ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7 c.p. Esposizione per consuetudine alla pubblica fede. Il ricorso è fondato in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto. Errore di diritto. Alla luce di ciò, il provvedimento impugnato presenta un vistoso errore di diritto. Il giudicante, infatti, dopo aver rilevato che l'autovettura della quale si era impossessato il prevenuto, era stata lasciata dal proprietario parcheggiata sulla pubblica via con le chiavi di accensione inserite nel cruscotto, ha erroneamente ritenuto che il fatto fosse sussumibile nell'ambito applicativo del delitto di furto semplice, di cui all'articolo 624 c.p. e che, stante il difetto di querela, l'arresto non fosse consentito. Di converso, nel caso di specie, risultava sussistente la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, c.p. con conseguente procedibilità di ufficio del delitto in iscrizione. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio «perché l’arresto è stato effettuato legittimamente».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 febbraio – 7 marzo 2014, numero 11167 Presidente Brusco – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Livorno, con provvedimento in data 14.05.2013, non convalidava l'arresto in flagranza di L.D., in relazione al reato di cu all'articolo 624 cod. penumero Il giudicante osservava che personale della Polizia di Stato aveva proceduto all'arresto del prevenuto, il quale si era introdotto nell'auto che i proprietario aveva lasciato con le chiavi inserite nel quadro e, avviato il motore aveva percorso alcuni metri, fino a quando era stato bloccato dai verbalizzanti. I giudice considerava che il caso di specie rientrava nell'ambito applicativo del furto semplice e che, stante il difetto di querela, l'arresto non era consentito. 2. Avverso il richiamato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, osservando che il giudice ha errato nel ritenere che nel caso non sussistesse l'aggravante della esposizione alla pubblica fede di cui all'articolo 625, numero 7, cod. penumero 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte, voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, poiché l'arresto è stato eseguito legittimamente. La parte osserva che la Corte regolatrice ha chiarito che l'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, anche con le portiere aperte, è cosa esposta alla pubblica fede, di talché deve ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7 cod. penumero Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 4.1 Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che, in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto Cass. Sez. 3, Sentenza numero 35872 del 08/05/2007, dep. 01/10/2007, Rv. 237286 Cass. Sez. 4, sentenza numero 41561 del 26.10.2010, dep. 24.11.2010, Rv. 248455 . 4.2 Pertanto, il provvedimento impugnato risulta inficiato dell'evidenziato errore di diritto, atteso che il giudicante, dopo aver rilevato che l'autovettura della quale si era impossessata il prevenuto, era stata lasciata dal proprietario parcheggiata sulla pubblica via con le chiavi di accensione inserite nel cruscotto, ha erroneamente ritenuto che il fatto fosse sussumibile nell'ambito applicativo del delitto di furto semplice, di cui all'articolo 624, cod. penumero e che, stante il difetto di querela, l'arresto non fosse consentito. Di converso, la descritta dinamica fattuale dell'episodio, che ha dato causa all'arresto in flagranza, induce a rilevare che, nel caso di specie, risultava sussistente la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, numero 7 cod. penumero , con conseguente procedibilità di ufficio del delitto in iscrizione. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, atteso che la mancata convalida dell'arresto in flagranza è stata determinata, unicamente, dalla errata valutazione da parte del giudicante sulla procedibilità a querela del reato in contestazione. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'annullamento, da parte della Suprema Corte di Cassazione, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto senza rinvio, con l'indicazione che l'arresto è stato effettuato legittimamente. Al riguardo, si è precisato che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero, avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e che l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. E si è osservato che, al fine di fare salva la valutazione della legalità dell'arresto da parte dei verbalizzanti, occorre inserire nel dispositivo la formula aggiuntiva perché l'arresto è stato effettuato legittimamente Cass. Sez. 3, sentenza numero 26207 del 12.05.2010, dep. 9.07.2010, Rv. 247706 . P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché l'arresto è stato effettuato legittimamente.