E' errato confondere una patologia che può essere considerata unica, con i sintomi che possono essere anche diversi senza per questo essere riconducibili ad un complesso di patologie.
Il caso. La questione posta all'attenzione della Terza sezione del Consiglio di Stato, riguarda l'appello presentato dal Ministero dell'interno, avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva accolto il ricorso contro l'esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di direttore tecnico psicologo del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato indetto con decreto del 2 febbraio 2010. Ciò in quanto l'interessata sarebbe stata giudicata non idonea dalla commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dalla Tabella 1 del decreto del Ministero dell’Interno 30.6.2003, numero 198. Secondo il Tribunale di primo grado la patologia riscontrata e contestata alla ricorrente, ossia la connettivite indifferenziata , non figura tra le patologie che risultano, ex se, causa di esclusione dal concorso per inidoneità psico-fisica, ai sensi del D.M. 30 giugno 2003. In sostanza, il verbale che dà conto del riconoscimento da parte dell’apposita Commissione medica della non idoneità della ricorrente richiamando l’articolo 6, comma 2, tabella 1, punto 15, del già citato decreto ma né lo stesso verbale, né il successivo decreto di esclusione riferivano – come la prescrizione in esame, invece, impone – in ordine alla presenza di altre imperfezioni e/o infermità, concorrenti. Nell’atto di appello, il Ministero dell’Interno sostiene l'erroneità della sentenza sostenendo che la connettivite indifferenziata da cui risulta affetta la ricorrente è di per sé un complesso di imperfezioni o infermità che non necessita di accompagnarsi con altre imperfezioni e infermità concorrenti con la stessa trattandosi di malattie del sistema immunitario da non considerare singolarmente o da sommare ad altre malattie, con l’effetto che la stessa non deve concorrere con altre malattie come erroneamente ritenuto dal Tar, ma è in re ipsa e da sola motivo di esclusione secondo la tabella allegata al DM 198/2003. La sola connettivite indifferenziata non è causa di inidoneità al servizio di Polizia. A tale proposito, invece, la Sezione ritiene corretta l'interpretazione del Tar. Ciò in quanto, l’ articolo 6 del citato D.M. nell’individuare «i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari» co. 1 prevede che «costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata Tabella 1 co. 2 ». La Tabella 1, allegata al DM elenca nei primi 14 dei 15 punti di cui è composta, le singole cause di non idoneità tra le quali non rientra la patologia connettivite indifferenziata . Il punto 15 prevede come altre cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi «il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato». Pertanto una singola imperfezione o infermità specificata o non nell’elencazione fornita dai punti 1-14 di tale Tabella 1 non può comportare di per sé sola un giudizio di inidoneità potendolo fare solo in concorso con altre imperfezioni o infermità specificate o meno nell’elenco e solamente se interagendo con queste provochi la palese non inidoneità del soggetto. Ha errato, quindi, il Ministero che la sola connettivite indifferenziata possa considerarsi causa di inidoneità al servizio di Polizia in quanto tale causa non è specificata nell’elenco di cui alla citata Tabella 1 da considerarsi di stretta interpretazione e perché in assenza di sicure acquisizioni di carattere scientifico di segno contrario, si manifesta come una patologia unica e non come un complesso di infermità, né nel caso concorre con altre infermità e imperfezioni.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 gennaio - 25 febbraio 2013, numero 1168 Presidente Lignani – Estensore Capuzzi Fatto e diritto 1. La dottoressa Francesca Rubino aveva impugnato davanti al Tar del Lazio, sede di Roma, il provvedimento con il quale era stata esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di direttore tecnico psicologo del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato indetto con decreto del 2 febbraio 2010, in quanto giudicata “non idonea” dalla commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici denunciando, tra l’altro, la violazione dell’articolo 6, co. 2, e del punto 15 della allegata Tabella 1 del decreto del Ministero dell’Interno 30.6.2003, numero 198. Il Tar accoglieva il ricorso ritenendo che - la patologia riscontrata e contestata alla ricorrente, ossia la “connettivite indifferenziata”, non figura tra la patologie che risultano, ex se, causa di esclusione dal concorso per inidoneità psico-fisica, ai sensi del D.M. 30 giugno 2003 - il verbale che dà conto del riconoscimento da parte dell’apposita Commissione medica della non idoneità della ricorrente richiamava l’articolo 6, co. 2, tabella 1, punto 15, del già citato decreto ma né lo stesso verbale, né il successivo decreto di esclusione riferivano – come la prescrizione in esame, invece, impone – in ordine alla presenza di altre imperfezioni e/o infermità, concorrenti. Tanto era sufficiente per accogliere il ricorso con assorbimento delle ulteriori censure formulate. Le spese seguivano la soccombenza nella misura di € 1.000,00 a favore della ricorrente. 2. Nell’atto di appello il Ministero dell’Interno assume la erroneità della sentenza sostenendo che la “connettivite indifferenziata” da cui risulta affetta la ricorrente è di per sé un complesso di imperfezioni o infermità che non necessita di accompagnarsi con altre imperfezioni e infermità concorrenti con la stessa trattandosi di malattie del sistema immunitario da non considerare singolarmente o da sommare ad altre malattie, con l’effetto che la stessa non deve concorrere con altre malattie come erroneamente ritenuto dal Tar, ma è in re ipsa e da sola motivo di esclusione secondo la tabella allegata al DM 198/2003. Inoltre nell’atto di appello il Ministero evidenzia che con D.M. in data 2012.2010 è stata resa nota la graduatoria di merito con il nome del vincitore del concorso, dottoressa Smeralda Passera alla quale non risultava notificato il ricorso proposto dalla dottoressa Rubino in primo grado. 3. E’ intervenuta ad adiuvandum nell’appello proposto dal Ministero dell’Interno la dottoressa Smeralda Passari lamentando di non essere stata parte del giudizio di primo grado nonostante fosse risultata vincitrice del concorso. L’appellata ha quindi depositato una ulteriore memoria difensiva. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 4. L’appello non merita accoglimento. Quanto alla carenza di contraddittorio sostenuta dalla dottoressa Smeralda Passari integrante un profilo di inammissibilità dell’azione intrapresa in primo grado dalla appellata, deve sottolinearsi che la graduatoria che ha concluso il concorso porta la data del 20 dicembre 2010 pubblicata sulla GURI del 28 gennaio 2011 mentre la sentenza che ha definito il giudizio in primo grado è stata depositata il 17 dicembre 2010. Pertanto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto quando non vi era alcuna graduatoria ed anche lo stesso giudizio di primo grado, sino alla pronunzia della sentenza, si è svolto nella sua interezza senza che la dottoressa Passari assumesse la posizione di contraddittore necessario. Pertanto la posizione nel presente giudizio di appello della dottoresse Passari è solamente quella di un interveniente ad adiuvandum del Ministero appellante che come tale deve limitarsi a supportare le ragioni dell’amministrazione ministeriale appellante senza introdurre nel giudizio nuove doglianze. 5. Secondo l’amministrazione appellante la patologia “connettivite indifferenziata” da sola può legittimare la esclusione dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato per carenza dei requisiti di idoneità di cui al combinato disposto dell’articolo 6 e del punto 15 dell’allegata Tabella 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 30 giugno 2003 numero 198. Infatti si tratterebbe non di una patologia unica, ma di un complesso di imperfezioni o infermità con manifestazioni sintomatologiche tra le più varie e che possono coinvolgere più organi contemporaneamente tali da configurare da sola la causa di esclusione. Tali argomentazioni dell’amministrazione non vengono condivise dalla Sezione. L’ articolo 6 del citato D.M. nell’individuare “I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari” co. 1 prevede che “Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata Tabella 1 co. 2 ”. La Tabella 1, allegata al DM elenca nei primi 14 dei 15 punti di cui è composta, le singole cause di non idoneità tra le quali non rientra la patologia “connettivite indifferenziata”. Il punto 15 prevede come altre cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi “il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”. Pertanto una singola imperfezione o infermità specificata o non nell’elencazione fornita dai punti 1-14 di tale Tabella 1 non può comportare di per sé sola un giudizio di inidoneità potendolo fare solo in concorso con altre imperfezioni o infermità specificate o meno nell’elenco e solamente se interagendo con queste provochi la palese non inidoneità del soggetto. Non può quindi essere accolta la tesi del Ministero che la sola “connettivite indifferenziata” possa considerarsi causa di inidoneità al servizio di Polizia in quanto tale causa non è specificata nell’elenco di cui alla citata Tabella 1 da considerarsi di stretta interpretazione e perché in assenza di sicure acquisizioni di carattere scientifico di segno contrario, si manifesta come una patologia unica e non come un complesso di infermità, né nel caso concorre con altre infermità e imperfezioni. Al riguardo appare convincente la affermazione dell’appellata che una cosa è la patologia, che nel caso in esame deve considerarsi unica, altra cosa sono i sintomi che possono essere anche diversi senza per questo essere riconducibili ad un complesso di patologie. 6. In conclusione l’appello non merita accoglimento mentre la sentenza del Tar deve essere confermata. 7. Spese ed onorari del giudizio per la peculiarità e l’andamento della vicenda possono essere compensati. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.