Assegno di invalidità civile: quando e chi ne ha diritto

Lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio, indipendentemente dalla misura del reddito ricavato.

È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3517 del 14 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da un uomo nei confronti dell’INPS per ottenere l’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13, l. n. 118/1971, ritenendo che, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta per detta pretta prestazione assistenziale, la medesima non poteva spettare perché l’attore svolgeva attività lavorativa. Quest’ultimo ricorre in Cassazione. Assegno di invalidità civile l’attività lavorativa ne preclude il beneficio. L’art. 13, l. n. 118/1971, come recentemente modificato, afferma che agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12 . Si comprende che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 24 ottobre 213 – 14 febbraio 2014, n. 3517 Presidente/Relatore La Terza Ordinanza Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da C.F. nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 legge 118/71 domanda amministrativa dell' 8.11.2007 , ritenendo che, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta per detta prestazione assistenziale, la medesima non poteva spettare perché il C. svolgeva attività lavorativa. Avverso detta sentenza il C. ricorre. L'Inps ha depositato procura. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili Recita l'art. 1 comma 35 della legge 247/2007, in vigore dal primo gennaio 2008, che L'art. 13 della legge 118/71 è sostituito dal seguente Art. 13 Assegno mensile . 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all’art. 12 . Quindi sia secondo il vecchio testo dell'art. 13, sia secondo il nuovo lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio, quale che sia la misura del reddito ricavato. E' ovviamente irrilevante, al cospetto della norma di legge, il contenuto del messaggio dell'Inps. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese in assenza di controricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.