Banda della Magliana e “Ragazzi di malavita”: il termine di prescrizione decorre dall’ultima edizione del libro, non dalla prima

Leggere un buon libro aiuta a rilassarsi, ma se il contenuto dello stesso risulta diffamatorio, allora è probabile che la questione finisca in tribunale. Ma attenzione, avvertono gli Ermellini, il termine di prescrizione parte dall’ultima edizione del libro, non dalla prima.

Il caso. “Ragazzi di malavita”, un libro che ricostruisce l’attività dell’organizzazione nota come “Banda della Magliana”. Non è una promozione pubblicitaria, no. E’ che il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 5781, depositata il 5 febbraio 2013, nasce proprio dalla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’autore del libro, Giovanni Bianconi. A quest’ultimo veniva contestato il reato di diffamazione perché aveva attribuito a uno dei principali componenti della banda, Danilo Abbruciati rimasto ucciso il 27 aprile 1982 a Milano durante l’attentato al vicepresidente del banco Ambrosiano Roberto Rosone , la responsabilità per alcuni fatti un omicidio e alcuni sequestri di persona , riportando testimonianze antecedenti le pronunce giudiziali, in relazione ai quali lo stesso era risultato assolto o non dichiarato colpevole. Ogni edizione assume una fattispecie autonoma di reato. La questione verte sull’errato calcolo del termine di prescrizione. Il Gup, infatti, aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di prima pubblicazione del libro, mentre le parti civili, madre e sorella di Abbruciati, chiedevano che il decorso del termine fosse calcolato dall’ultima edizione pubblicata. La prescrizione decorre dall’ultima edizione. Pienamente d’accordo i giudici di Cassazione, i quali precisano che «l’edizione di un libro, successiva alla prima, non si risolve necessariamente in un fatto penalmente irrilevante poiché, contrariamente ai meri atti riproduttivi di più esemplari mediante il procedimento della stampa, è compiutamente autonoma sul piano fenomenico e su quello giuridico-amministrativo» Cass., numero 6/1983 . Pertanto il ricorso deve essere accolto e, di conseguenza, all’annullamento della sentenza impugnata seguirà un nuovo processo dinanzi al tribunale di Padova.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 5 febbraio 2013, numero 5781 Presidente Zecca – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, pronunciando ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. penumero , dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.G. , in ordine al reato lui ascritto - ai sensi degli articolo 595 comma 1, cod. penumero e 13 legge numero 47/48, perché quale autore del libro dal titolo omissis , diffamava l'onore di Ab.Da. , in particolare, nella descrizione ricostruzione dell'attività criminale dell'organizzazione indicata come la omissis della quale l'Ab. era stato uno dei principali componenti, attribuiva allo stesso responsabilità per fatti, quali l'omicidio di Ba.Ma. a pagg. 100 e 101 del libro e sequestri di persona a pagg. 144,193 , in relazione ai quali lo stesso era risultato assolto in sede giudiziaria o comunque mai dichiarato colpevole, riportando testimonianze e fonti antecedenti alle pronunce giudiziali Corte d'assise d'appello di Roma del 19/01/1989 per l'omicidio Ba. e Tribunale di Roma del 13/07/1979 per il sequestro filippini e senza dare conto di queste ultime in omissis luogo ed epoca di stampa del libro - in quanto lo stesso era estinto per intervenuta prescrizione. 2. Rilevava il giudicante che, nonostante il fatto che la querela fosse stata presentata solo il 04/08/2009 avanti alla Procura di Roma, tuttavia il presunto delitto di diffamazione a mezzo stampa si sarebbe consumato sin dalla data di prima pubblicazione del libro, risalente come si desume dalle prime pagine del libro al 1995 le successive edizioni per quanto si desume dalla copia del testo agli atti sono datate 1997, 2004, 2005, 2006, né risulta che nelle edizioni precedenti all'ultima mancassero i passaggi posti all'attenzione con querela, relativi a Ab.Da. . Riteneva, pertanto, che fosse maturato il periodo prescrizionale, non essendovi stata alcuna rinunzia alla prescrizione per contro perorata dal difensore dell'imputato con memoria depositata il 14/02/2012 . 3. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore delle parti civili, avv. Carlo Quattrino, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articolo 595, 157, 158, 160 e 161 cod. penumero nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Contesta, al riguardo l'interpretazione del giudice a quo, sul riflesso che le nuove edizioni costituissero autonoma fattispecie di reato, dalla quale, dunque, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine prescrizionale in conformità con il nuovo regime dettato dalla legge numero 251/2005 per l'istituto della continuazione, astrattamente applicabile alla fattispecie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto accoglimento. Ed invero, il ragionamento del giudice a quo, che reputa maturato, nel caso di specie, il termine prescrizionale, non appare affatto condivisibile. In proposito, non par dubbio infatti che, in ipotesi di successive edizioni di un libro, recanti riferimenti diffamatori, ciascuna di esse assuma carattere di autonoma fattispecie di reato, siccome dotata di propria - se non di rinnovata - valenza lesiva, essendo, per sua natura, diretta ad una platea sempre nuova di lettori, ovviamente diversa da quella che aveva avuto modo di leggere la prima pubblicazione. L'assunto che precede è in linea con datato insegnamento di questa Corte regolatrice - meritevole, nondimeno, di essere ribadito - secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, dopo la consumazione del reato coincidente con la diffusione della prima edizione, possono essere commessi altri reati di diffamazione con successive edizioni. L'edizione di un libro, successiva alla prima, non si risolve necessariamente in un fatto penalmente irrilevante poiché, contrariamente ai meri atti riproduttivi di più esemplari mediante il procedimento della stampa è compiutamente autonoma sul piano fenomenico e su quello giuridico-amministrativo cfr. Cass. Sez. 5, numero 6 del 29/09/1983 - dep. 04/01/1984, Katz, rv. 161976 . 2. Se così è, distinte fattispecie di reato - integrate dalle successive edizioni del testo, suscettibili in astratto di essere affamiate con il vincolo della continuazione - mantengono la loro autonomia ai fini del computo della prescrizione secondo il nuovo regime, di talché, se talune di esse sono oramai estinte per decorso de. termine prescrizionale, altre non sono certamente tali. 3. - Il rilevato errore di giudizio ha effetto invalidante della pronuncia impugnata, che va, dunque, annullata nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.