Ergastolo per mafia, ma rito abbreviato ammesso nel periodo 2 gennaio-24 novembre 2000: pena convertita in trent’anni di reclusione

Accolta la richiesta avanzata da un uomo, condannato all’ergastolo per reati di mafia. Riferimenti sono la decisione sul ‘caso Scoppola contro Italia’, la pronunzia 210 del 2013 della Corte Costituzionale e la sentenza 34233 del 2012 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione. ‘Via libera’ alla ‘conversione’ dell’ergastolo in trent’anni di reclusione.

Rito abbreviato ammesso nel periodo 2 gennaio-24 novembre 2000, decisione definitiva pronunciata post 24 novembre 2000 di fronte a questo quadro, è corretta la sostituzione dell’ergastolo – infitta a un uomo per “reati di mafia” – con la pena di trent’anni di reclusione, evitando l’applicazione del decreto legge 341 del 2000 e così un “irragionevole pregiudizio” per la persona condannata. Cassazione, sentenza numero 4013, Prima sezione Penale, depositata oggi Ergastolo. Esemplare la vicenda giudiziaria relativa a un uomo, finito in carcere per «reati di mafia» sulle sue spalle pesa l’«ergastolo», deciso alla Corte d’assise d’appello a chiusura di un giudizio svolto «con le forme del rito abbreviato», ma egli punta ad ottenere la ‘conversione’ nella pena di «trent’anni di reclusione». Richiesta respinta dai giudici della Corte d’assise d’appello, i quali ritengono corretta l’applicazione dell’«ergastolo», per la semplice ragione che la «sentenza» di condanna, resa a febbraio 2001, «aveva applicato l’articolo 7 del sopravvenuto decreto legge numero 341 del 24 novembre 2000, che prevedeva che, in caso di condanna all’ergastolo con isolamento diurno, si dovesse applicare, in esito a rito abbreviato, la pena dell’ergastolo». Assolutamente non applicabili, secondo i giudici, i «principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» nella decisione sul ‘caso Scoppola contro Italia’. Pena ridotta. Ma la battaglia non si conclude così Perché l’uomo sceglie di proporre comunque ricorso in Cassazione, richiamando, in premessa, che «la ‘Cedu’ aveva stabilito il divieto di irretroattività della legge successiva più severa e la natura sostanziale delle norme che determinano le pene in caso di rito abbreviato», e poi sostenendo la tesi della «illegalità della pena dell’ergastolo a lui irrogata». Passaggio successivo, secondo l’uomo, è la sostituzione dell’ergastolo con la pena di «trent’anni di reclusione» Ebbene, questa richiesta viene accolta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono applicabile il «principio discendente dalla sentenza della ‘Cedu’». Ciò conduce alla decisione definitiva di determinare «la pena in trent’anni di reclusione in sostituzione di quella dell’ergastolo». Riferimenti decisivi, per i giudici, non solo la sentenza sul ‘caso Scoppola contro Italia’, ma anche la recente pronunzia numero 210 del 2013 della Corte Costituzionale e la sentenza numero 34233 del 2012 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione. Conseguenziale è l’affermazione che «la conversione della pena dell’ergastolo in quella di trent’anni di reclusione è dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza dell’articolo 30, comma 1, lettera b della legge numero 479 del 1999 che prevedeva che, in esito al rito speciale, all’ergastolo si sostituisse la pena di trent’anni di reclusione , mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del decreto legge numero 341 del 2000 che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno ».

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 – 29 gennaio 2014, numero 4013 Presidente Chieffi – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12.12.2011 la Corte d’assise d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta ex articolo 670 Cod. proc. penumero da E.Z. volta ad ottenere la sostituzione della pena dell’ergastolo, a lui comminata con sentenza 06.02.2001 di quella stessa Corte, con quella di anni trenta di reclusione. L’istanza difensiva era basata sul principio di diritto affermato dalla CEDU nella sentenza 11.09.2009 caso Scoppola c. Italia secondo cui l’applicazione retroattiva dell’articolo 7 D.L. 341/2000, trattandosi di norma sostanziale e non processuale che inasprisce il trattamento sanzionatorio previgente, costituisce violazione degli articolo 6 e 7 della Convenzione, e fondata poi sulla ritenuta necessità di adeguamento nell’ordinamento interno per tutti i casi riconducibili a quello deciso dalla Corte Europea nella citata sentenza. Rilevava invero la Corte territoriale - il giudizio a carico dello Z. si era svolto con le forme del rito abbreviato, ottenuto in base al D.L. 82/2000, che, al momento della richiesta, prevedeva che alla pena dell’ergastolo dovesse essere sostituita la pena di anni trenta di reclusione peraltro la sentenza della Corte d’assise, resa in data 06.02.2001, aveva applicato l’articolo 7 del sopravvenuto D.L. 24.11.2000 numero 341 che prevedeva che, in caso di condanna all’ergastolo con isolamento diurno, si dovesse applicare, in esito a rito abbreviato, la pena dell’ergastolo - ciò posto, non poteva farsi applicazione al caso di specie dei principi affermati dalla CEDU nella sentenza 17.09.2009 caso Scoppola c. Italia che - sostiene la Corte territoriale - non potevano avere efficacia erga omnes, posto che lo Z. non aveva adito la Corte Europea, ed erano preclusi dal giudicato. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini premesso che la CEDU aveva stabilito il divieto dell’irretroattività della legge successiva più severa e la natura sostanziale delle norme che determinano le pene in caso di rito abbreviato, doveva essere affermata l’illegalità della pena dell’ergastolo a lui irrogata, dunque da sostituirsi con quella di anni trenta di reclusione, al fine di adeguare l’ordinamento ai principi convenzionali. 3. Con atto depositato in data 21.12.2013 il ricorrente Z. inviava memoria del difensore con la quale ribadiva le tesi e le richieste avanzate con il ricorso principale. 4. Con articolata requisitoria il Procuratore generale presso questa Corte sosteneva la fondatezza del ricorso dello Z., chiedendo la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato sulla base delle seguenti motivazioni, deve essere accolto. 2. Ed invero sul tema proposto dal ricorso deve essere dapprima ricordato come la giurisprudenza di questa Corte - con affermazione che va qui ribadita - abbia in modo unanime insegnato che il principio discendente dalla sentenza della CEDU sul caso Scoppola c. Italia, su cui il ricorrente ha fondato la richiesta, si può applicare solo a coloro che abbiano ottenuto il rito abbreviato nel periodo di vigenza della L. 479/99, perché solo in quel caso che dunque non può essere generalizzato l’intervenuta modifica legislativa, con l’introduzione del D.L. 341/2000, ebbe a creare un irragionevole pregiudizio a carico dell’imputato sul punto, assolutamente pacifico, cfr. Rv. 254524, 254212, 254096, 251857, 253093, 252211 ecc. . In particolare va ricordato ancora come sui temi in questione, oggetto della presente decisione, siano già intervenute due fondamentali decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, entrambe pronunciate in data 19.04.2012, la numero 34233, in proc. Giannone dep. il 07.09.2012 e la numero 34472, in proc. Ercolano dep. il 10.09.2012 , sentenze - che affrontano in modo esaustivo le varie problematiche – alle quali il Collegio in convinta adesione si conforma. Orbene, va dapprima rilevato che - in via generale - le decisioni della Corte EDU che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte così la predetta sentenza Ercolano, massima numero 252933 . Di poi, sempre uniformandosi al dictum di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, va rilevato come, quanto al circoscritto aspetto della determinazione della pena, l’articolo 442 Cpp sia norma di diritto materiale così recependo la sostanza della decisione del caso Scoppola c. Italia . Va quindi ricordato come sia ormai pacifico che idoneo strumento di eventuale adeguamento interno, al fine di garantire concreta applicazione al principio della legalità della pena anche nella sua valenza convenzionale e cioè dovendosi tenere conto - anche in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale sul tema – dei principi della Carta dei Diritti dell’Uomo quali espressi dalla CEDU , possa essere l’incidente di esecuzione ex articolo 670 Cpp, nell’ambito del quale superare - se del caso - il giudicato. Va infine rilevato come la recente pronuncia della Corte Costituzionale numero 210/2013 non abbia immutato tale quadro sistematico che, in sostanza, è stato anzi convalidato. 3. Tutto ciò premesso e ritenuto, va affermata la concreta applicabilità dei principio discendente dalla sentenza della CEDU in data 17.09.2009 nel caso Scoppola c. Italia a tutte quelle situazioni, come quella relativa allo Z. ora in esame, che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali aventi rilievo nello schema sopra illustrato, alla situazione valutata dall’anzidetta Corte sopranazionale. In particolare - facendo sempre riferimento a quanto è dato leggere nella citata sentenza Giannone delle SS.UU. - la conversione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 02 gennaio ed il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza dell’articolo 30, comma 1, lett. b, L. 479/99 che prevedeva che, in esito al rito speciale, all’ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione , mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del D.L. 341/2000 che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno . E’ dunque evidente che, in base a quanto sopra, il ricorso dello Z. deve essere accolto, rientrando la sua situazione processuale, in ordine alla pronuncia per cui è stato proposto l’incidente di esecuzione, nei parametri sopra individuati. Per conseguenza la pena dell’ergastolo, a lui irrogata con sentenza definitiva della Corte d’assise d’appello di Milano in data 06.02.2001, deve essere sostituita, previo annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con quella di anni 30 trenta di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata determinando la pena in anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell’ergastolo.