Riconoscimento successivo da parte del padre: il cognome viene aggiunto

Al fine di tutelare l’identità personale del minore, la Cassazione ha disposto la sola aggiunta del cognome del padre – che ha riconosciuto il figlio in un secondo momento – a quello originario della madre.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1808/14, depositata il 28 gennaio scorso. Il caso. Una madre, dopo che i giudici di merito avevano disposto che il figlio minorenne - riconosciuto da entrambi i genitori - assumesse il cognome del padre italiano sostituendolo a quello della madre uruguaiana, presenta ricorso per cassazione. Ed è in questa sede che viene smentita la tesi dei giudici territoriali, secondo cui l’assunzione del doppio cognome renderebbe immediatamente percepibile la situazione problematica vissuta dal minore, in quanto destinatario solo in un secondo momento del riconoscimento paterno. Doppio cognome per tutelare l’identità personale del figlio minore. Infatti, gli Ermellini, ribadendo un principio già espresso dalla Cassazione nel 2011 n. 27069/2011 , hanno disposto la sola aggiunta del cognome paterno a quello originario della madre , presumendosi che il minore vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei, precisando, infine, che l’assunzione del doppio cognome garantirà al minore stesso, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all’ambiente familiare e sociale di vita . Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, disponendo l’aggiunta del cognome paterno a quello della madre.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 ottobre 2013 – 28 gennaio 2014, n. 1808 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento ex art. 262 C.C.,il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con provvedimento in data 9/8/2011, disponeva che il minore R.M.L., riconosciuto da entrambi i genitori R.N.E. e C.A., assumesse il cognome del padre italiano, sostituendolo a quello della madre uruguaiana. La Corte di Appello di Catanzaro, con provvedimento del 19/12/2011, confermava il provvedimento del primo giudice. Ricorre per cassazione la madre. Resiste con controricorso il padre. Entrambi le parti hanno presentato memoria difensiva. Nella specie, appare applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 19 comma 2, L. 218/95, per cui se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto se tra le cittadinanze vi è l'italiana, essa prevale. Le convenzioni richiamate dalla ricorrente Convenzione di New York sui diritti del bambino e altre affermano l'inviolabilità del diritto al nome, ma nulla precisano sulla legge applicabile nel sistema del diritto internazionale privato. Ma proprio la legge italiana e segnatamente l'art. 262 c.c. precisa che se la filiazione nei confronti del padre è stata riconosciuta successivamente alla madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Questa Corte Cass. N. 27069 del 2011 ha disposto la solo aggiunta del cognome paterno a quello originario della madre, presumendosi che il minore vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei, precisando altresì che l'assunzione del doppio cognome garantirà al minore stesso, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'ambiente familiare e sociale di vita. Non appare al contrario condivisibile l'affermazione della corte di merito per cui l'assunzione del doppio cognome renderebbe immediatamente percepibile la situazione problematica vissuta dal minore, successivamente alla nascita, essendo stato egli destinatario solo in un secondo momento del riconoscimento paterno. Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Corte può pronunciarsi, sensi dell'art. 384 cpc, disponendo l'aggiunta del cognome del padre a quello della madre. La natura della controversia e la posizione delle parti suggeriscono una compensazione integrale delle spese per ogni grado del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dispone l'aggiunta del cognome paterno a quello della madre compensa tra le parti le spese di ogni grado di giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.