Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, è stata pubblicata la legge n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), con la quale sono state conferite al governo le deleghe per: a) la riforma degli ammortizzatori sociali; b) la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; c) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro; d) il riordino delle tipologie di rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva; e) la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Diritto e Giustizia, grazie all’avvocato Giuseppe Marino, ha dedicato uno Speciale alla nuova legge, per approfondire tutti gli aspetti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, è stata pubblicata la legge n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act ), con la quale sono state conferite al governo le deleghe per: a) la riforma degli ammortizzatori sociali; b) la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; c) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro; d) il riordino delle tipologie di rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva; d) la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il mondo del lavoro cambia Si concretizza, così, il secondo tassello del più ampio disegno riformatore delineato dal governo Renzi per cambiare il mondo del lavoro dopo il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (convertito in legge n. 78/2014), contenente nuove disposizioni in tema di lavoro a tempo determinato e di apprendistato. L’esecutivo ha sei mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge delega (16 dicembre 2014) per emanare i relativi decreti attuativi. Nell’ambito di una generale semplificazione del quadro normativo e delle procedure amministrative, l’obiettivo dichiarato del Jobs Act è quello di favorire le opportunità di ingresso (e di reinserimento) nel mondo del lavoro coerentemente con l’attuale contesto occupazionale e produttivo. Tutto lo Speciale sulla nuova legge, potete trovarlo nella sezione dedicata.