L’introduzione in Italia del reato di autoriciclaggio

A cosa serve il reato di autoriciclaggio? Perché introdurre in Italia il reato di “autoriciclaggio”? Questo interrogativo aleggia da tempo nel dibattito pubblico sui temi della lotta alla corruzione, all’evasione fiscale e alla criminalità economica e organizzata, alimentato da dichiarazioni unanimi sull’opportunità della sua introduzione e da osservazioni assai più contrastanti sulla sua formulazione. E dunque: cos’è questo reato di auto-riciclaggio, cosa intende colpire, è ben formulato e che rischi comporta? A partire da oggi, e per 5 appuntamenti, Nicola Mainieri e Marco Pacini analizzeranno tutti questi aspetti.

In termini tecnici, il reato di autoriciclaggio punisce il riciclaggio dell’autore del reato presupposto. Secondo il codice penale, risponde di riciclaggio chi «sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le utilità derivanti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa». In sostanza, riciclare significa ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi di un reato, appunto, presupposto. Sempre secondo il codice penale, tuttavia, di riciclaggio non può rispondere l’autore del reato presupposto. Ad esempio, se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi di una rapina, di esso non può rispondere l’autore della rapina, ma solo il “terzo” rispetto a quel reato, che di solito chiede in cambio un compenso. Per questo si parla comunemente di necessaria “terzietà” del riciclatore rispetto all’autore del reato presupposto. Perché questa terzietà? Questa è stata, certo, voluta dal legislatore, ma per ragioni, oltre che politiche, anche ideologiche e di sistema. E in effetti, da un lato, quando è stato per la prima volta introdotto il reato di riciclaggio, chi si voleva punire era proprio il terzo riciclatore, il quale, a differenza dell’autore del reato presupposto, non soggiaceva ad alcuna pena. Si intendeva quindi colmare una lacuna nello jus puniendi , per reprimere un fenomeno di notevole gravità e impatto sull’economia. Dall’altro lato, si riteneva che estendere la punibilità per riciclaggio anche all’autore del reato presupposto sarebbe equivalso a sanzionare quest’ultimo per un comportamento, quello dell’autoriciclaggio, naturalmente conseguente al reato presupposto; e ciò in quanto, notoriamente, chi compie un reato a contenuto patrimoniale lo fa per godere dei proventi dello stesso. Di qui il principio di non punibilità del cd. post factum o di consunzione. Questa scelta legislativa comporta, però, un serio problema. Se, infatti, si esclude la punibilità per l’autore del reato presupposto, la si deve logicamente escludere anche per il concorrente in tale reato, cioè per chi, in diverso modo, ha partecipato a esso e, in quanto tale, ne è co-autore. Il caso più eclatante è quello del “fiduciario” di un paradiso fiscale, che aiuta il contribuente a evadere il fisco emettendo fatture che il contribuente paga con soldi che il fiduciario gli restituisce all’estero dedotto il compenso. Ecco, quindi, il motivo per cui si introduce l’autoriciclaggio: soprattutto per colpire chi, pur essendo sostanzialmente un riciclatore (spesso di professione), rimane formalmente un concorrente nel reato presupposto, ed è quindi assoggettato a pene assai minori rispetto alla gravità del fatto. E, in questo modo, restituire “vitalità” allo stesso reato di riciclaggio che, a causa di questa limitazione, ha sinora prodotto effetti repressivi, e quindi deterrenti, molto limitati. L’introduzione del reato di autoriciclaggio risolverebbe, poi, un problema di disallineamento normativo. Il contrasto al riciclaggio è, infatti, affidata, sul piano amministrativo, a un vero e proprio “apparato antiriciclaggio”. Quest’ultimo prevede che gli intermediari finanziari, i professionisti e altri operatori identifichino i propri clienti, ne stabiliscano il livello di “rischio”, registrino le operazioni più importanti, segnalino eventuali operazioni sospette di riciclaggio alla Unità di informazione finanziaria – UIF. La legge istitutiva di questo apparato introduce, a fini amministrativi, una diversa definizione di riciclaggio, in forza della quale può commettere riciclaggio anche l’autore del reato presupposto. Questo provoca, però, una grave incertezza negli operatori. Che senso ha, infatti, segnalare alla UIF il sospetto riciclaggio dell’autore del reato presupposto se quest’ultimo non può essere perseguito per riciclaggio? Ecco, quindi, che l’introduzione dell’autoriciclaggio scioglie queste incertezze. Naturalmente, il reato di autoriciclaggio deve essere costruito bene. Si deve, cioè, fare in modo che con esso: non sia punita per autoriciclaggio la stessa condotta già punita come reato presupposto (ne bis in idem); non sia punito qualunque utilizzo dei proventi, il che costringerebbe l’autore ad autodenunciarsi ( nemo tenetur se detegere ); non si assoggetti l’autore del reato a una pena eccessiva (proporzionalità della pena); siano al contempo utilizzabili alcuni mezzi investigativi, come le intercettazioni. (*) Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano in alcun modo l’istituto di appartenenza