Aviere mancato e frustrato...

ma una esclusione dall'aeronautica per inettitudine non può essere considerata umiliante se, allo stato dei fatti, non si è riusciti a sostenere una sollecitazione inferiore a quella utilizzata perfino da alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Piangersi addosso, a volte, può costare caro. Così come dimostra la sentenza citata laddove, in sostanza, afferma che, sul piano logico, la lunga esposizione del ricorrente tutta tesa a dimostrare, rispettivamente, non solo la gravità del suo incidente” ma anche la serietà delle relative conseguenze in realtà finisce per confermare sul piano logico e fattuale la legittimità del provvedimento di dimissione d’autorità dall'accademia aeronautica, per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano . Incidente o scarsa attitudine? L'aviere mancato fu arruolato nel 2005 dall’Aeronautica Militare come allievo ufficiale pilota, ed assegnato al 70° Stormo di stanza a Latina. Dopo aver superato gli esami teorici ed effettuato le prime cinque missioni, nel corso della sesta missione di volo, aveva accusato un malore che aveva costretto l’istruttore ad interrompere la missione stessa. In esito al successivo accertamento medico presso l’ICOT di Latina gli veniva riconosciuta una prognosi di sette giorni di riposo che tuttavia il medico di stormo riduceva a quattro, prescrivendo una terapia farmacologia del caso ed applicando un collare cervicale. A seguito della dichiarazione di idoneità” del medico di stormo, al ricorrente veniva ordinato di riprendere l’attività di addestramento già il giorno successivo. Ma in tale attività l'aviere riportava una votazione insoddisfacente che l’allievo afferma essere stata la conseguenza di condizioni fisiche ancora incompatibili con un’attività così impegnativa. L'appello sottoposto al giudizio del Collegio riguarda tutto un insieme di regole e direttive che, secondo il ricorrente, il giudice di primo grado non avrebbe preso in considerazione al fine di affermare l'incidente di volo ovvero il gravissimo infortunio. In sostanza, secondo il ricorrente, la rappresentazione fatta dal comandante e dai rappresentanti del 70º Stormo costituirebbe un tentativo maldestro, e quasi offensivo, per sminuire un evento che avrebbe caratteri dell'estrema gravità, e la sua stessa dinamica avrebbe fatto emergere in tutta la sua assoluta drammaticità il censurabile comportamento tenuto dal Ministero della Difesa . Gli stessi documenti dell'amministrazione avvalorerebbero la tesi dell'appellante, i cui rappresentanti devono ritenersi gli unici responsabili dei danni cagionati sia alla salute dall'allievo così come all'interesse pubblico in violazione di numerosi regolamenti norme di procedura, norme di legge e protocolli medici. Nell’art. 1, co. 3 L. n. 59/1929, e nelle istruzioni della direttiva ISV 2ª edizione 2005 l'incidente di volo è descritto come Ogni evento non pianificato non previsto che nel periodo di utilizzazione del mezzo aereo, provochi perdita del velivolo o danni a esso e/ o lesioni a persone e o danni a terzi”. In particolare al paragrafo 7 lett. b viene definito incidente lieve quello che comporta lesioni , vale a dire modificazioni menomate a carico di un organo di un tessuto con alterazione della continuità forma, struttura e funzione provocata da cause fisiche eventi traumatici, intossicazioni chimiche, eccetera. Ma per il Collegio tutte le considerazioni svolte dall'aviere, i certificati medici depositati, il riposo non concesso dopo il trauma subito sono, nel caso in ispecie, del tutto irrilevanti. Ciò in quanto, sul piano logico, è lo stesso ricorrente che conferma la legittimità del provvedimento di inidoneità emanato a suo carico. In sostanza, afferma la sentenza, se vi era stata una lesione permanente e se, anche un anno dopo il fatto, era ancora presente una sofferenza muscolare neurogena, allora è evidente che l’Amministrazione del tutto esattamente ha ritenuto di dover decretare le dimissioni d’autorità per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano”. Le sollecitazioni al pilota e l'incidente di volo. Se si considera infatti che un pilota militare può arrivare ad assorbire anche massimo di 8-9 G per non parlare delle G negative , si deve concludere che, nel caso in esame, non sembra conseguenza irragionevole, sviatoria o iniqua la decretazione delle dimissioni d’autorità di un allievo che ha dimostrato di non essere in grado di reggere allo stress di un looping in addestramento con accelerazione di soli 3,5 G al cui picco arrivano addirittura alcuni ottovolanti estremi, ma comunque aperti al pubblico . Di conseguenza non c'è stato alcun incidente di volo”. Ciò perché, proprio in base alle invocate disposizioni dell’art. 1, comma 3, L. n. 59/1929 ed alle istruzioni della direttiva ISV 2ª edizione 2005, per incidente di volo” si intende ogni evento non pianificato e non previsto” avvenuto durante l’utilizzazione del mezzo aereo, in conseguenza del quale derivino lesioni a persone. La nozione è quindi collegata alla necessaria compresenza di due presupposti, l’evento e la lesione, causalmente e direttamente collegati, che quindi devono sussistere entrambi. Nel caso specifico, va del tutto escluso che possa essere identificato come un evento” tale da integrare un incidente”, la semplice presenza a bordo di un allievo durante l’effettuazione di una manovra del tutto ordinaria per un aspirante pilota militare di looping” cioè di un volo con traiettoria che partendo da una quota ascende verso l’alto al massimo dei 90° per poi riscendere al grado 0, compiendo cioè un anello che riporta il velivolo nella stessa posizione, direzione del punto in cui si era iniziata . Non avendo l’istruttore lamentato alcun disturbo, è dunque evidente che la sintomatologia accusata, solo ed esclusivamente, dall’allievo derivava da una sua insufficienza endogena a reggere fisicamente gli stress psicofisici particolarmente elevati che sono ordinariamente richiesti ad un pilota militare. Pertanto in assenza di un evento” vero e proprio deve escludersi la ricorrenza di un incidente” in senso tecnico, anche solo lieve. Per cui, se pure la sintomatologia era stata ritenuta ascrivibile al servizio, secondo il Collegio non si può porre in dubbio la legittimità del provvedimento di dimissioni d’autorità.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 ottobre 13 dicembre 2013, n. 6001 Presidente Giaccardi – Estensore Realfonzo Fatto e diritto Si deve premettere che l’odierno appellante, fu arruolato in data 5.09.05 dall’Aeronautica Militare come allievo ufficiale pilota, ad assegnato al 70° Stormo di stanza a Latina dopo aver superato gli esami teorici ed effettuato le prime cinque missioni nel corso della sesta missione di volo, in data 30.09.2005, aveva accusato un malore che aveva costretto l’istruttore ad interrompere la missione in esito al successivo accertamento medico presso l’ICOT di Latina gli veniva riconosciuta una prognosi di sette giorni di riposo che tuttavia il medico di stormo riduceva a quattro, prescrivendo una terapia farmacologia del caso ed applicando un collare cervicale a seguito della dichiarazione di idoneità” del medico di stormo del 03.10.05, al ricorrente veniva ordinato di riprendere l’attività di addestramento già il giorno successivo in tale attività il ricorrente riportava una votazione insoddisfacente che l’allievo afferma essere stata la conseguenza di condizioni fisiche ancora incompatibili con un’attività così impegnativa. Con il presente gravame l’appellante impugna la sentenza di cui in epigrafe con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del decreto di dimissioni d’autorità dall’Accademia Aeronautica per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano”, a decorrere dal 10.11.05 del verbale n. 3552 del 10.11.05 del Consiglio Permanente di Attitudine dell’Accademia Aeronautica, che aveva ratificato la proposta di dimissioni d’autorità dell’allievo del Consiglio Permanente di Attitudine del 70° Stormo del 20.10.05 del parere favorevole del Comando Generale Scuole del 27.12.05. L'appello è affidato ad un'unica articolata rubrica di gravame relativa alla violazione della direttiva del C.G.S. n. 27 dell'articolo 1,1° co. della L. n. 59/1929 del Regolamento del Servizio Sanitario Aeronautico del D.M. 4 aprile 2000 numero 114, del D.M. 19 settembre 2003, della legge n. 157/1952, della circolare DIFESAN n. 1110/1993 del R.D. 5 settembre 1895 n. 603, del d.p.r. n. 461/2000 della direttiva ISV 2ª edizione 2005 nonché eccesso di potere ed errore e travisamento sui presupposti difetto di istruttoria e di illogicità. In sostanza il Tar avrebbe erroneamente affermato l'inesistenza di un incidente di volo relativamente a quello che,in realtà, sarebbe stato un gravissimo infortunio” subito dall'allievo. La rappresentazione fatta dal comandante e dai rappresentanti del 70º Stormo costituirebbe un tentativo maldestro, e quasi offensivo, per sminuire un evento che avrebbe caratteri dell'estrema gravità, e la sua stessa dinamica avrebbe fatto emergere in tutta la sua assoluta drammaticità il censurabile comportamento tenuto dal Ministero della Difesa . Gli stessi documenti dell'amministrazione avvalorerebbero la tesi dell'appellante, i cui rappresentanti devono ritenersi gli unici responsabili dei danni cagionati sia alla salute dall'allievo così come all'interesse pubblico in violazione di numerosi regolamenti norme di procedura, norme di legge e protocolli medici. Nell’art. 1, co. 3 L. n. 59/1929, e nelle istruzioni della direttiva ISV 2ª edizione 2005 l'incidente di volo è descritto come Ogni evento non pianificato non previsto che nel periodo di utilizzazione del mezzo aereo, provochi perdita del velivolo o danni a esso e/ o lesioni a persone e o danni a terzi ”. In particolare al paragrafo 7 lett. b viene definito incidente lieve quello che comporta lesioni , vale a dire modificazioni menomate a carico di un organo di un tessuto con alterazione della continuità forma, struttura e funzione provocata da cause fisiche eventi traumatici, intossicazioni chimiche, eccetera. Sulla scorta del certificato rilasciato al Pronto Soccorso di Latina si sarebbe dovuto accertare la guarigione della sua identità al volo dall'Imi. Nel certificato dell'ICOT si leggeva che Non si apprezzano significative alterazioni metameriche o intermetameriche di rilievo radiografico con la diagnosi di cervicobrachioalgia, in conseguenza della quale, seppure venivano escluse lesioni e traumi ossei, si prescriveva un controllo presso il reparto di medicina aeronautica. Il responsabile della Medicina Legale dell’ASL di Caserta, cui si era rivolto volontariamente l’appellante, ha concluso nel senso che l’Amministrazione Militare avrebbe dovuto attendere la cessazione del dolore della contrattura muscolare ed eseguire la risonanza magnetica, l’elettromiografia e gli altri esami clinici, neurologici, ortopedici e neuro radiologici, i quali avrebbero evidenziato lesioni permanenti ed avrebbero dimostrato l'imperizia e l'imprudenza del medico di Stormo che, non essendo in possesso di nessuna delle specialità che sarebbero state necessarie, ha senz'altro escluso cause di natura neurologica”. La lesione di origine traumatica causata al ricorrente sarebbe stata prodotta dall'azione improvvisa e rapidissima dell'accelerazione durante l'esecuzione di un looping acrobatico con un'accelerazione pari a 3,5 G, che avrebbe causato un violento dolore alla nuca che si irradiava al braccio destro con conseguente deficit motorio dello stesso Il medico legale l'Asl di Caserta 1 avrebbe evidenziato un trauma tenso-distorsivo-cervicale con piccola ernia discale C3-C4 intraforaminale destra , che sarebbero perfettamente compatibile con l'incidente riportato. Il Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta, a distanza di un anno dall'evento, ha altresì rilevato che la situazione non si sarebbe esaurita ma anzi si sarebbe aggravata della presenza di segni di sofferenza muscolare neurogena. In sede di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta, la Commissione Medica Ospedaliera dell'Amministrazione Militare di Roma ha poi ritenuto che l'esito trauma-distorsivo al rachide cervicale con ernia discale avrebbe potuto essere definita una lesione con modiche ripercussioni funzionali”, come tale ascrivibile alla tabella B. Se l'Amministrazione Aeronautica ha giudicato la lesione da sforzo come dipendente da causa di servizio, la stessa non poteva essere considerata una sintomatologia. L’idoneità al volo” non sarebbe stata di competenza del Medico di Stormo, il quale avrebbe anche omesso di informare dell'accaduto il Comando del 70º stormo, in violazione degli articoli 78-81 del Regolamento sul Servizio Sanitario Aereonautico. In conclusione l’illegittimità delle dimissioni d’autorità sarebbe dipesa 1. dalla riduzione dei giorni di riposo, che sarebbe di per sé illegittima e comunque non rientrerebbe nella discrezionalità del Medico di Stormo 2. dalla somministrazione di Muscoril e di Diclofenec, che sarebbe stata fatta in assenza di ogni ponderazione degli effetti collaterali sulla capacità di guida anche di semplici autoveicoli 3. dalla riammissione all’attività addestrativa di volo senza un serio e ponderato controllo sullo stato di salute. L’appello è complessivamente infondato. Si deve osservare, sul piano logico, come la lunga esposizione del ricorrente tutta tesa a dimostrare, rispettivamente, non solo la gravità del suo incidente” ma anche la serietà delle relative conseguenze in realtà finisce per confermare sul piano logico e fattuale la legittimità del provvedimento. In sostanza, se vi era stata una lesione permanente e se, anche un anno dopo il fatto, era ancora presente una sofferenza muscolare neurogena, allora è evidente che l’Amministrazione del tutto esattamente ha ritenuto di dover decretare le dimissioni d’autorità per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota d’aeroplano”. Se si considera infatti che un pilota militare può arrivare ad assorbire anche massimo di 8-9 G per non parlare delle G negative , si deve concludere che, nel caso in esame, non sembra conseguenza irragionevole, sviatoria o iniqua la decretazione delle dimissioni d’autorità di un allievo che ha dimostrato di non essere in grado di reggere allo stress di un looping in addestramento con accelerazione di soli 3,5 G al cui picco arrivano addirittura alcuni ottovolanti estremi, ma comunque aperti al pubblico . Ciò posto, sulla scia del precedente cautelare inter partes della Sezione di cui all’ordinanza n. 6422 del 05.12.06, si deve confermare che nel caso non si ravvisa affatto la sussistenza del presunto incidente di volo”. Ciò perché, proprio in base alle invocate disposizioni dell’art. 1, comma 3 L. n. 59/1929 ed alle istruzioni della direttiva ISV 2ª edizione 2005, per incidente di volo” si intende ogni evento non pianificato e non previsto ” avvenuto durante l’utilizzazione del mezzo aereo, in conseguenza del quale derivino lesioni a persone. La nozione è quindi collegata alla necessaria compresenza di due presupposti, l’evento e la lesione, causalmente e direttamente collegati, che quindi devono sussistere entrambi. Deve qui del tutto escludersi che possa essere identificato come un evento” tale da integrare un incidente”, la semplice presenza a bordo di un allievo durante l’effettuazione di una manovra del tutto ordinaria per un aspirante pilota militare di looping” cioè di un volo con traiettoria che partendo da una quota ascende verso l’alto al massimo dei 90° per poi riscendere al grado 0, compiendo cioè un anello che riporta il velivolo nella stessa posizione, direzione del punto in cui si era iniziata . Non avendo l’istruttore lamentato alcun disturbo, è dunque evidente che la sintomatologia accusata, solo ed esclusivamente, dall’allievo derivava da una sua insufficienza endogena a reggere fisicamente gli stress psicofisici particolarmente elevati che sono ordinariamente richiesti ad un pilota militare. Pertanto in assenza di un evento” vero e proprio deve escludersi la ricorrenza di un incidente” in senso tecnico, anche solo lieve. Per cui, se pure la sintomatologia era stata ritenuta ascrivibile al servizio, ciò non pone in dubbio la legittimità del provvedimento di dimissioni d’autorità. Al riguardo il comportamento del Medico di Stormo appare dunque del tutto rispondente alle ordinarie prassi. Come è generalmente noto a chiunque abbia praticato sport che sono normalmente soggetti a traumi e cadute sci, pattinaggio, mountain-bike, ecc. oppure c.d. di contatto” es. calcio, basket, ecc. , la sintomatologia lamentata, vale a dire la cervicobrachialgia, è il dolore che dal collo si irradia verso la mano che può essere generato da errate posture, ma soprattutto da fatti traumatici, da movimenti bruschi, o da sollecitazioni eccessive, rispetto alle capacità del soggetto di supportarle per proprie carenze articolari, ossee o per lesioni del sistema nervoso centrale. Per comune esperienza, se non vi sono lesioni vertebrali, al midollo o ai nervi, la sintomatologia si risolve normalmente da sola senza altri particolari interventi. Al riguardo, la letteratura medica riporta rispettivamente la necessità di una valutazione radiologica per accertare l’assenza di fratture ossee o di lacerazioni legamentose la messa a riposo del soggetto ed in alcuni casi le manipolazioni vertebrali o il ricorso a tecniche di riequilibrio posturale l’applicazione di un collarino per evitare ulteriori aggravamenti e la prescrizione di farmaci miorilassanti, analgesici o antiinfiammatori. Esattamente quello che ha fatto il Medico dello Stormo. Nel presente contesto appaiono peraltro inconferenti le diverse valutazioni ed indicazioni dell’ASL di Caserta. Al riguardo si deve ricordare che per costante giurisprudenza gli unici organi abilitati al giudizio medico legale circa l'idoneità militare sono i medici incardinati presso l'Amministrazione militare le cui valutazioni ampliamente tecnico-discrezionali non possono essere scalfite da quelle provenienti da altre strutture sanitarie pubbliche o private cfr. Consiglio Stato sez. IV 10 giugno 2010 n. 3675 . Nè sono state indicate dall’appellante eventuali motivi o ragioni di contrasto o di astio dirette anche solo ad insinuare che la riduzione a quattro, dei giorni di riposo, sarebbe stata prescritta dal Medico dello Stormo in maniera particolarmente negligente se non addirittura intenzionale al fine di danneggiarlo e non per evitare che, distanziando troppo la ripresa del volo, durante l’addestramento si manifestasse nell’allievo una cinetosi al volo. Del resto, se non vi sono dubbi che il rendimento dell’appellante era andato peggiorando dopo il volo del 30 settembre, si condivide il rilievo dell’Avvocatura dello Stato, fatto proprio dal Primo Giudice, per cui il cattivo rendimento del ricorrente non poteva essere addebitato solo all’assunzione dei farmaci, perché lo smaltimento dei farmaci stessi dovrebbe essere piuttosto rapido in un soggetto di così giovane età. In conclusione, il provvedimento impugnato appare essere stato la conseguenza esclusiva di un insufficiente rendimento dell’allievo per cui, in assenza di elementi sintomatici di una palese irragionevolezza o contraddittorietà, non vi sono ragioni per ritenere che l’Amministrazione abbia sviatoriamente utilizzato la sua ampia discrezionalità al riguardo. L’appello va dunque respinto e la sentenza deve in conseguenza essere confermata. Attesa la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto. 2. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.