Per ottenere la pensione di inabilità rileva(va) anche il reddito del coniuge

Ai fini della determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, rileva anche il reddito degli altri componenti del nucleo familiare dell’interessato, in quanto tale intervento è stato concepito come sostitutivo della solidarietà familiare e presuppone, quindi, l’assenza nell’ambito di quest’ultima di mezzi idonei a garantire i bisogni di vita dell’inabile.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 24361, depositata il 14 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la richiesta di un’invalida civile diretta ad ottenere l’erogazione della pensione di inabilità, ai sensi dell’articolo 12 l. numero 118/1971. Ritenevano infatti i Giudici di merito che, nonostante fosse indubbia l’esistenza di un grado di invalidità del 100%, il reddito familiare della richiedente – considerando anche quello percepito dal suo coniuge – fosse superiore ai limiti di legge. Poiché ai fini della determinazione della situazione reddituale richiesta per l’attribuzione della pensione di inabilità doveva tenersi conto anche degli altri componenti del nucleo familiare dell’interessato, il ricorso andava dunque respinto. Le diverse posizioni della Cassazione . Contro tale pronuncia la richiedente proponeva ricorso alla Corte di Cassazione evidenziando come, in numerosi precedenti Cass. nnumero 20426/2010 7259/2009 18825/2008 , quest’ultima avesse escluso la rilevanza del reddito del coniuge. Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, pur dando atto di un «indubbio travaglio interpretativo», rigetta il ricorso ribadendo il principio esposto in massima. La Corte ritiene infatti più aderente al dato letterale della legge il suo più recente orientamento da ultimo si veda Cass. numero 27812/2013 nello stesso senso si vedano anche Cass. nnumero 10658/2012 5016/2011 5003/2011 , per il quale – ai fini del diritto alla percezione della pensione di inabilità – deve tenersi conto anche del reddito del coniuge e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare dell’inabile. L’intervento pubblico è sostitutivo di quello familiare . Ciò in quanto, ad avviso della Cassazione, tale interpretazione risulta innanzitutto più conforme al dato letterale dell’articolo 12 l. numero 118/1971 ed al rinvio ivi effettuato all’articolo 26 della l. numero 153/1969, che espressamente valorizza anche il reddito del coniuge ed, inoltre, maggiormente coerente rispetto ai principi generali del sistema di sicurezza sociale, che «riconosc e alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico». Interpretazione che, prosegue la Corte, risulta anche conforme ai principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale, per la quale «l’attribuzione al reddito del coniuge di un rilievo preclusivo dell’intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno». La conclusione in futuro sarà diversa . Questa conclusione, a nostro avviso corretta nell’attuale contesto normativo, sarà tuttavia sovvertita per le richieste intervenute successivamente al 28 giugno 2013, data in cui è entrato in vigore l’articolo 10, comma 5, d.l. numero 76/2013 conv. in l. numero 99/2013 , a mente del quale «il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, numero 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 7 ottobre – 14 novembre 2014, numero 24361 Presidente Mammone – Relatore Tria Fatto e diritto Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 3 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 375 cod. proc. civ. sulla base della relazione redatta a norma dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., avente il seguente tenore “1.- La sentenza attualmente impugnata - rigettando l'appello proposto da M.Z. nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 5538 del 2008 - respinge la domanda con cui la M. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, quale invalida civile, la pensione di inabilità ex articolo 12 della legge numero 118 del 1971, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione di quanto dovuto, con decorrenza di legge. 2.- La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, osserva che 1 nonostante la CTU espletata in grado d'appello abbia consentito di accertare l'esistenza di un grado di invalidità del 100%, sin dalla presentazione della domanda amministrativa del 20 luglio 2005, tuttavia, dalla documentazione reddituale presentata, risulta che il reddito familiare annuo dell'appellante, considerando anche quello del coniuge, è superiore ai limiti di legge 2 al riguardo, infatti, il Collegio ritiene di dover confermare il proprio orientamento, conforme alla soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità Cass. numero 8816 del 1992 numero 16311 del 2002 numero 16363 del 2002 12266 del 2003 , secondo il quale, ai fini della determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità, deve tenersi conto anche della posizione reddituale degli altri componenti del nucleo familiare dell'interessato 3 tale linea interpretativa, oltre a corrispondere al dato testuale, è coerente con la ratio dell'istituto, in quanto il riconoscimento della pensione di inabilità, concepita dal legislatore come intervento assistenziale pubblico sostitutivo del sistema di solidarietà familiare, laddove quest'ultimo risulti insufficiente, presuppone l'assenza, nel contesto del nucleo familiare di appartenenza, di redditi adeguati, idonei a garantire il soddisfacimento dei bisogni di vita dell'inabile 4 né potrebbe valere in contrario il richiamo alla sentenza numero 88 del 1992 della Corte costituzionale 5 quest'ultima, infatti, si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 26 della legge numero 153 del 1969, nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il 65^ anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ipotesi del tutto diversa da quella qui esaminata che, d'altronde, presuppone proprio il cumulo dei redditi. 3.- Per la cassazione della suindicata sentenza M.Z. propone ricorso, sulla base di un unico articolato motivo l'INPS e il Ministero dell'Economia e delle Finanze non svolgono alcuna attività difensiva. 4.- Nell'unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell'articolo 360, numero 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, affermando che, al fine di valutare il rispetto dei limiti di reddito per il godimento della pensione di inabilità, si devono prendere in considerazione non solo i redditi dell'invalido, ma anche quelli del nucleo familiare con questi convivente, avrebbe disatteso il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'unico reddito da tenere presente, ai suddetti fini, è quello del soggetto invalido. In particolare, a sostegno della propria tesi interpretativa, la ricorrente evidenzia come essa trovi conferma pure nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha osservato che il legislatore, con il D.L. 30 dicembre 1979, numero 663, articolo 14 septies, convertito in legge 29 febbraio 1980, numero 33, ha dato rilievo, ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità, al solo limite di reddito individuale, così come nel caso dell'assegno corrisposto agli invalidi parziali, evidenziando quindi come la ratio sottesa ai due istituti avesse identica natura. 5.- Il ricorso si appalesa infondato. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte, dopo un indubbio travaglio interpretativo, la questione posta alla base del presente ricorso è stata decisa nel senso che Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. numero 118 del 1971, articolo 12 assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata Cass. 1 marzo 2011, numero 5003, Cass. 1 marzo 2011, numero 5016 Cass. 20 giugno 2012, numero 10658 e molte altre conformi . Nella prima delle suindicate decisioni è stato affermato quanto segue. a La questione portata all'esame della Corte va risolta tenendo presente la vicenda legislativa delle due prestazioni di assistenza - pensione di inabilità e assegno mensile - che vengono in considerazione nella presente controversia b Ritiene la Corte che la norma in parola non possa essere interpretata nei sensi di cui alle sue recenti pronunce numero 7259 del 2009, 20426 del 2010 citate anche nella memoria della odierna ricorrente e numero 18825 del 2008, nelle quali si è affermato che, dopo la introduzione dell'articolo 14 septies citato anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell'assistito, ma debba, invece, condividersi il principio, espresso da un più risalente indirizzo vedi, in particolare, Cass. numero 16363 del 2002, numero 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, numero 13261 del 2007 . secondo cui Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, numero 118, articolo 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1981, numero 33, articolo 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo comma 5 dello stesso articolo 14 septies solo per l'assegno mensile di cui alla L. numero 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato. Ciò per le seguenti ragioni. c L'intervento attuato dal legislatore con l'articolo 14 septies, comma 5 è chiaramente un intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell'innalzamento del limite reddituale previsto ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti - dalla L. numero 29 del 1977. Significativo di tale intento è che per l'attribuzione dell'assegno è bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell'assistito, ma l'importo da non superare per la pensione di inabilità comma 4 corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l'assegno L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle INPS il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per rassegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione . d La norma, inoltre, rappresenta una deroga all'orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi vedi Corte cost. sent. numero 769 del 1988 e numero 75 del 1991 vedi anche Corte cost. numero 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 anno e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Del resto la sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno -fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuga - non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti a questa regola sia rimasta assoggettata. e Difatti, anche successivamente, nella L. 30 dicembre 1991, numero 412, articolo 12 da titolo requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che con effetto dal 1 gennaio 1992 ai fini dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. f Si aggiunga così dovendosi ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente che il giudice delle leggi cfr. in particolare le citate sent. numero 769/88, numero 75/91 ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis , si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l'attribuzione al reddito del coniuga e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all'assistenza dell'invalido di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'articolo 3 Cost., comma 2. g Non possono considerarsi ostativi alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale vedi, in particolare Corte cost. numero 88 del 1992 e numero 400 del 1999 citate nelle sentenze di questa Corte più sopra indicate e qui non condivise , secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniugo quale che ne fosse il livello trattasi, infatti, di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell'ultrasessantacinquenne alla pensione sociale ovvero all'assegno sociale sostitutivo della prima della L. numero 335 del 1995, ex articolo 3, comma 6 , ossia una questione del tutto diversa da quella all'esame di questa Corte e che, d'altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione sempre per la pensione sociale di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell'invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva. 6.- In conclusione, per le suesposte ragioni, si propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380-bis e articolo 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato inammissibile, per quanto detto in precedenza” che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ. e soggiunge che, nel presente giudizio, lo jus superveniens rappresentato dal D.L. numero 76 del 2013, articolo 10, commi 5 e 6, convertito in L. numero 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013, è inapplicabile posto che, ai sensi del predetto comma 6, il diritto alla pensione di inabilità di cui alla L. numero 118 del 1971, citato articolo 12 con il nuovo requisito reddituale previsto nel comma 5 è riconoscibile a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, ossia da una data nella quale la ricorrente, avendo già compiuto il 65^ anno di età essendo nata, per sua stessa ammissione, nel il 3 marzo 1942 aveva diritto soltanto alla pensione sociale, giusta la previsione del D.Lgs. 23 novembre 1988, numero 509, articolo 8, comma 1, che consente la concessione della ripetuta pensione di inabilità solamente a soggetti di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno vedi, sul punto, fra le altre Cass. 20 marzo 2014, numero 6534 che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato perché infondato che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto l'INPS intimato si è limitato a depositare procura e ad apparire alla presente udienza, senza svolgere alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.