‘Commesse’ per le collaboratrici: niente ‘associazione in partecipazione’, ma non è automatica la subordinazione

Ancora in bilico le pretese avanzate dall’INPS nei confronti di un’azienda. Da sciogliere il nodo relativo alla qualificazione della collaborazione con alcune lavoratrici, alle quali venivano affidate delle ‘commesse’ da effettuare a domicilio. Non basta, in questa ottica, la mancata prova, da parte dell’azienda, della ‘associazione in partecipazione’ delle lavoratrici.

Rapporto di lavoro subordinato, secondo l’Istituto nazionale di previdenza sociale. Associazione in partecipazione, secondo il rappresentante legale della società. Diversa ‘catalogazione’, è evidente, per il legame dell’azienda con alcune lavoratrici, a cui, di solito, erano affidate ‘commesse’ da sbrigare a casa. E lo sciogliere questo dilemma non è affatto secondario in ballo ci sono le pretese economiche dell’Inps nei confronti della società. Ebbene, nonostante non ci sia la ‘prova provata’, da parte imprenditoriale, della associazione in partecipazione, è illogico dedurne, in automatico, la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato Cassazione, sentenza numero 23931, sez. Lavoro, depositata oggi . Lavoro. «Due decreti ingiuntivi e un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento di somme a titolo di contributi e somme aggiuntive» pretesa chiara, quella dell’INPS, nei confronti di un’azienda operativa nel settore delle tomaie per scarpe. E, aggiungono i giudici di secondo grado, pretesa assolutamente legittima, perché le collaborazioni oggetto di discussione – relative a «prestazioni», offerte da alcune lavoratrici, «consistenti nel lavorare a domicilio un certo numero di pezzi da consegnare a fronte di retribuzione determinata in base ai pezzi lavorati» –sono catalogabili come «rapporti di lavoro subordinato». Rapporto. Decisivo, secondo le valutazioni delineate in Corte d’appello, il fatto che l’imprenditore non abbia dimostrato la veridicità e la concretezza della propria tesi, e cioè che le lavoratrici avevano sì rapporti con l’azienda ma inquadrabili come «associazione in partecipazione». Proprio tale lacuna nella linea aziendale, fondamentale per i giudici di secondo grado, viene ridimensionata come importanza dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, ricordano, in premessa, che «l’Istituto previdenziale ha agito» contro l’imprenditore – dunque, «è a suo carico l’onere di provare il fondamento delle proprie richieste» – e poi aggiungono che «sebbene sia vero che la verifica della sussistenza della associazione in partecipazione escluderebbe necessariamente il carattere subordinato del rapporto, non è vero l’inverso, e cioè che, quando non venga pienamente dimostrata l’esistenza della associazione in partecipazione, si debba necessariamente concludere che il rapporto era invece subordinato». Ciò significa che è ancora da provare, da parte dell’INPS, che le collaborazioni lavoratrici-azienda siano davvero qualificabili come «rapporti di lavoro subordinato». Per questo motivo, la vicenda viene riaffidata nuovamente ai giudici di secondo grado, i quali dovranno effettuare un approfondimento ad hoc, soprattutto sulla ipotesi della «sussistenza degli elementi del lavoro subordinato a domicilio», valutando elementi significativi come «inserimento delle lavoratrici nel ciclo produttivo aziendale assenza di concreti margini di discrezionalità nell’esecuzione del lavoro correlazione del compenso al tipo di pezzo da lavorare e la determinazione, da parte della società, dei tempi di consegna possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 10 novembre 2014, numero 23931 Presidente Coletti De Cesare – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza del 6/3/2012 la Corte d'appello di Ancona , in riforma della sentenza del Tribunale , ha respinto le opposizione proposte da S.M. in proprio e quale rappresentante legale della società di fatto S.M. & amp c - Tomaificio Rolex avverso due decreti ingiuntivi ed un'ordinanza ingiunzione per il pagamento di somme a favore dell'Inps a titolo di contributi e somme aggiuntive. La Corte territoriale ha precisato che la questione controversa riguardava la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o, come invece sostenuto dagli opponenti , di associazione in partecipazione o rapporti societari . La Corte ha concluso per la natura subordinata dei rapporti non avendo gli opponenti fornito alcuna prova delle loro affermazioni ma anzi dovendosi rilevare l'assoluta discrasia tra la qualificazione del contratto e l'effettivo contenuto dei rapporti di lavoro così come sviluppatisi . Ha osservato , infatti, che si trattava di prestazioni subordinate consistenti nel lavorare a domicilio un certo numero di pezzi da consegnare a fronte di retribuzione determinata in base ai pezzi lavorati . Avverso la sentenza ricorre S.M. in proprio e quale rappresentante della società di fatto S.M. & amp C Tomaificio Rolex formulando un unico articolato motivo L'INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione . Rileva che la Corte d'appello ha fondato la sua decisione sulla circostanza che gli opponenti non avevano fornito la prova di quanto affermato e cioè dell'esistenza dell'associazione in partecipazione o di rapporti societari . Deduce che l'onere probatorio della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato gravava sull'INPS che comunque aveva documentato l'esistenza dei contratti di associazione in partecipazione che in base alle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici era risultato che non rispettavano un orario preciso , che i tempi di riconsegna non erano rigidi, che il loro compenso era determinato solo a fine anno ricevendo intanto solo acconti suscettibili di variazione in positivo o negativo e che il bilancio ed ogni documentazione utile era a loro disposizione. Le censure sono fondate . La Corte territoriale addossa erroneamente l'onere della prova della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a carico del ricorrente . Secondo la Corte territoriale non avendo il ricorrente dato la prova di rapporti di associazione in partecipazione, come dallo stesso sostenuto, doveva concludersi per la sussistenza della subordinazione . Le argomentazioni della Corte non possono essere accolte . Premesso che l'Istituto previdenziale ha agito contro lo S. e dunque è a suo carico l'onere di provare il fondamento delle proprie richieste, deve rilevarsi che sebbene sia vero che la verifica della sussistenza della associazione in partecipazione escluderebbe necessariamente il carattere subordinato del rapporto, i non è vero l'inverso, e cioè che, quando non venga pienamente dimostrata l'esistenza dell'associazione in partecipazione, si debba necessariamente concludere che il rapporto era invece subordinato, perché per la configurabilità di quest'ultimo occorre la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per la carenza di prova su una tipologia diversa. Restano quindi irrilevanti le affermazioni svolte in sentenza nei confronti della insufficiente ricostruzione della associazione in partecipazione, giacché dette insufficienze , anche se sussistenti, non condurrebbero a ritenere dimostrato il diverso rapporto che l'Inps propugna. Questa Corte ha evidenziato cfr Cass n 2728/2010 che in caso di domanda diretta ad accertare la natura s ubordinata de 1 rapporto di I avoro, qu alora 1 a p arte che n e de duce l'esistenza no n abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte nella specie, di associazione in partecipazione , dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto. Nella specie la motivazione della Corte territoriale circa la sussistenza degli elementi del lavoro subordinato a domicilio appare del tutto carente e le poche righe della motivazione in base alle quali la Corte si limita ad affermare che il lavoro consisteva nel lavorare a domicilio un certo numero di pezzi a fronte di un compenso rapportato al numero dei pezzi , oltre che a non valutare le altre e diverse prove risultati dall'istruttoria richiamate dal ricorrente , e riportate nel ricorso ai fini dell'autosufficienza dello stesso, non verifica l'inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo aziendale, l'assenza di concreti margini di discrezionalità nell'esecuzione del lavoro, la correlazione del compenso al tipo di pezzo da lavorare e la determinazione da parte della società dei tempi di consegna, la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all'esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse. cfr Cass n 461/201 1 ,n 7747/2011 . Per le considerazioni che precedono le carenze motivazionali riscontrate impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice che viene indicato nella Corte d'appello di Bologna perché riesamini la fattispecie alla luce delle considerazioni di cui sopra. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio . P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Bologna.