Durante il question time alla Camera dei Deputati, mercoledì 5 novembre, è stato sottoposto all’attenzione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando un contrasto interpretativo sul controllo legale dei conti societari nelle s.r.l., sorto in seguito alla modifica dell’articolo 2477 c.c. da parte del d.l. numero 5/2012. Tuttavia, il Guardasigilli non ha dato una risposta definitiva, affermando, da una parte, che entrambe le soluzioni prospettate appaiono corrette, e, dall’altra, che il sindacato inerente l’applicazione e l’interpretazione delle norme di legge non rientra tra i suoi poteri.
Modifica legislativa. L’articolo 35, comma 2, d.l. numero 5/2012 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in l. numero 35/2012 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 2477 c.c., in materia di controllo legale dei conti societari nelle s.r.l Doppia interpretazione. Tuttavia, questo cambio ha determinato un contrasto interpretativo tra due possibili soluzioni secondo una prima linea ermeneutica, «nei casi in cui sia obbligatoria la costituzione dell’organo di controllo, può procedersi alla nomina alternativa del collegio sindacale – in composizione monocratica o collegiale – ovvero di un revisore, in quanto gli stessi svolgerebbero le medesime funzioni attinenti al controllo di gestione ex articolo 2403 e segg. cod. civ. ed alla revisione legale dei conti». Al contrario, secondo un’altra interpretazione, «in caso di obbligo di nomina dell’organo di controllo, la opzione in favore del revisore ne limita la competenza alla mera revisione dei conti in quanto solo l’organo sindacale è competente al controllo di gestione ex articolo 2403 e segg. cod. civ.». Dubbi e pericoli. Su tale dibattito, il deputato Giulio Cesare Sottanelli, rappresentante di Scelta Civica, ha chiesto la soluzione al Ministro della Giustizia Andrea Orlando durante il question time di ieri alla Camera. Secondo il parlamentare, la modifica legislativa consentirebbe «una sostanziale elusione del controllo di gestione delle società a responsabilità limitata, laddove si opti per la nomina del revisore dei conti e non già per quella dell’organo sindacale, la cui competenza è estesa al controllo di gestione e non si limita alla mera revisione contabile». Perciò, a suo avviso, «la previsione del carattere alternativo, da un lato, del sindaco unico o del collegio sindacale e, dall'altro, del revisore o della società di revisione non comporta quindi solo la facoltà di scelta tra organi o soggetti differenti cui attribuire i medesimi compiti, ma può incidere profondamente sulle modalità di un completo controllo sulla gestione e soprattutto sull’esercizio dei poteri sanzionatori». Non arriva una scelta definitiva. Tuttavia, Orlando non dà una risposta definitiva premesso che «entrambe le opzioni ermeneutiche registrate nella prassi applicativa presentino profili di concreta percorribilità e sono state, pertanto, autorevolmente sostenute», il Ministro sottolinea, da una parte, che «l’avallo dell’una o dell’altra non è compito, come noto, che rientra nelle attribuzioni del Ministro della Giustizia che è titolare di meri poteri di vigilanza sull’esercizio della professione notarile che non si estendono al sindacato inerente l’applicazione e l’interpretazione delle norme di legge», e, dall’altra, che «non sono attualmente allo studio del Ministero progetti d’intervento legislativo riguardanti la materia in esame». Il Guardasigilli, però, in conclusione alla risposta, afferma che si impegnerà a seguire «l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale relativa alla questione posta oggi all’attenzione, riscontrandone la rilevanza nella gestione concreta delle società, anche in relazione alle eventuali ripercussioni sul mercato e la tutela dei terzi che la modulazione, su base ermeneutica, dei sopra menzionati meccanismi di controllo societario può determinare».