Per l'esenzione ICI degli immobili religiosi, come conventi e abbazie, non basta l'autocertificazione

gli immobili religiosi come conventi e abbazie non possono usufruire dell'esenzione dall'ICI quando vengono svolte in esse attività commerciali come l'ospitalità a pagamento con le modalità del trattamento alberghiero.

L’attività commerciale preclude l’esenzione ICI. La Cassazione, con sentenza numero 23314/2011 del 9 novembre, ha statuito che gli immobili religiosi come conventi e abbazie non possono usufruire dell'esenzione dall'ICI quando vengono svolte in esse attività commerciali come l'ospitalità a pagamento con le modalità del trattamento alberghiero. Non è sufficiente l’autocertificazione. Pertanto, detta pronuncia ha dato accolto il ricorso del comune di Cannobio Verbania contro il Monastero delle Orsoline struttura sul Lago Maggiore in grado di ospitare fino a 85 persone in 45 camere da letto con bagni privati , sottolineando che le commissioni tributarie regionali non possono acconsentire alla mancata tassazione solo in base a dichiarazioni nelle quali gli stessi responsabili delle strutture ecclesiastiche autocertificano di destinare «a priori», gli edifici solo ad attività religiose e spirituali. È onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito dell'esenzione. L'esenzione dall'Ici non può avvenire «senza verificare, alla stregua della realtà fattuale, la concreta sussistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione da imposizione dell'attività svolta. La sussistenza del requisito dell'esenzione, che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare, non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di una attività commerciale». La Commissione Tributaria di Torino, come giudice di rinvio, dovrà pretendere dei chiarimenti sulle finalità per le quali, nei mesi di luglio e agosto, le camere da letto un tempo destinate alle educande vengono aperte all'ospitalità di gruppi esterni. Sì all’esenzione se non c’è natura commerciale. L’esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i d.lgs. numero 504/1992, deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’articolo 73 ex articolo 87 , comma 1, lettera c del d.p.r. numero 917/1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi TUIR un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale. L’articolo 7, comma 1, lettera i , del d.lgs. numero 504/1992, riconosce l’esenzione agli immobili «utilizzati» dagli enti non commerciali. L’esenzione deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate Corte Costituzionale ordinanze numero 429/2006 e numero 19/2007 . Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’articolo 7, comma 1, lettera i del d.lgs. numero 504/1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività - assistenziali - previdenziali - sanitarie - didattiche - ricettive - culturali - ricreative - sportive - indicate dall’articolo 16, lettera a , della legge 20 maggio 1985, numero 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono «quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana». L’esercizio dell’attività per cui è prevista l’esenzione deve essere effettivo e concreto. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione la Corte di Cassazione in varie sentenze Cfr. sentenze numero 10092/2005, numero 10646/2005 ha affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto dell’ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività effettivamente svolta negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l’esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all’esercizio, effettivo e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa. Peraltro, è opportuno aggiungere che la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5485/2008, ribadendo quanto già affermato sentenze numero 20776/2005 e numero 23703/2007 , ha sostenuto che «la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale». Occorre, inoltre, verificare che ogni immobile sia utilizzato totalmente per lo svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione. Ciò comporta che l’esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l’immobile sia destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi. La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate. Pertanto, laddove «sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell’ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l’esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d’interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile» Cass., sentenza numero 10646/2005 . In tal senso si era già espresso il Consiglio di Stato il quale, nel parere numero 266/1996, aveva sostenuto che «ove si tratti di un intero immobile destinato solo in parte, seppure prevalente, alle finalità favorite dalla legge, il carattere restrittivo della ripetuta norma che richiede l’“esclusività” della destinazione, impedisce comunque l’attribuzione della agevolazione fiscale». La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell’esenzione, come sostiene ormai la consolidata giurisprudenza Cass., sent. numero 7905/2005, numero 20776/2005 , spetta a chi sostiene di averne diritto. Detto assunto trova fondamento sui principi che regolano l’incidenza dell’onere probatorio stabiliti dall’articolo 2697 del codice civile, per cui «spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un’agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione». Non rileva l’attività indicata nello statuto dell’ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività effettivamente svolta negli immobili. In definitiva, per l’esonero ICI a favore degli enti non profit non rileva l’attività indicata dall’ente stesso nello statuto ma l’attività effettivamente svolta negli immobili, fermo restando che devono essere assenti elementi di lucro e di libera concorrenza ed essere invece presenti finalità di solidarietà.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 luglio – 9 novembre 2011, numero 23314 Presidente Merone Estensore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione La Corte, considerato che nel ricorso iscritto a R.G. numero omissis , è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 E' chiesta la cassazione della sentenza numero 53/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione numero 01, il 18.10.2007 e depositata il 17 dicembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello proposto dal Monastero e riconosciuto sussistenti i presupposti per godere del chiesto beneficio fiscale. 2 Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad ICI degli anni dal 1999 al 2003, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., nonché del D.Lgs. numero 505 del 1992, articolo 7, comma 1, lett. I . 3 L'intimato Monastero, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. 4-11 ricorso sembra potersi accogliere, tenuto conto che l'impugnata decisione non appare in linea 4 bis quanto al primo mezzo, con il principio secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 7, comma 1, lett. i , è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 87, comma 1, lett. c , cui il citato articolo 7 rinvia . La sussistenza del requisito oggettivo che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale Cass. numero 5485/2008, numero 14146/2003, numero 8450/2005 4 ter e quanto al secondo motivo, con il principio secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 7, comma 1, lett. i , spetta a condizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 87, comma 1, lett. c , siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nella richiamata L. 20 maggio 1985, numero 222, articolo 16, lett. a , attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana . Ne consegue che il beneficio dell'esenzione dall'imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati L. 25 marzo 1985, numero 121, ex articolo 7, -, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali Cass. numero 4645/2004 , e che non siano utilizzati direttamente in coerenza ai fini statutari Cass. numero 21571/2004, numero 142/2004 . 5 Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene l'accoglimento per manifesta fondatezza. Il Consigliere Relatore Antonino Di Blasi . La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 06.07.2011, nonché gli altri atti di causa Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, è dell'avviso che lo stesso vada accolto, per manifesta fondatezza del primo mezzo, in applicazione del condiviso principio secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 7, comma 1, lett. i , è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 87, comma 1, lett. c , cui il citato articolo 7 rinvia . La sussistenza del requisito oggettivo che in base ai principi generali e1 onere del contribuente dimostrare non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale Ex multis Cass. numero 5485/2008 Considerato, infatti, che l'impugnata decisione fa malgoverno di tale principio, essendo stata adottata sulla base dell'erroneo presupposto che incombesse sul Comune l'onere di fornire la prova dei fatti giustificanti l'applicazione dell'invocato regime di esenzione e quindi senza verificare, alla stregua della realtà fattuale, la concreta sussistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione da imposizione dell'attività svolta Considerato che la decisione va, quindi, cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente Visti gli articolo 375 e 380 bis del c.p.c P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.