Denunce a iosa contro l’ex marito, violento e stalker: quadro grave, legittimi i ‘domiciliari’

Quasi una quindicina di querele, sporte dalla donna contro il marito, e relative a diverse vessazioni subite nel periodo post separazione. Poi lo stop, provocato, però, solo dalla tranquillità recuperata dalla donna, grazie all’adozione della misura cautelare nei confronti dell’uomo.

Solo una parola ‘ossessione’. Così, in maniera efficace, si può inquadrare il comportamento tenuto da un uomo nei confronti della moglie, nel periodo post separazione numerosissimi gli episodi a lui contestati, relativi a ingiurie, violenza sessuale, percosse e, tanto per gradire, stalking , numerosissime le denunce presentate dalla donna. Quadro chiarissimo, che legittima, senza alcun dubbio, l’adozione, nei confronti dell’uomo, della misura cautelare degli arresti domiciliari. Cass., sent. n. 46971/2013, Terza Sezione Penale, depositata oggi Sicurezza. Obiettivo prioritario è garantire la serenità della donna, presa letteralmente d’assalto dal marito da cui è ufficialmente separata. Ecco spiegata la rapida successione delle misure cautelari applicate all’uomo prima la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, poi la misura della custodia in carcere , infine la misura degli arresti domiciliari . Su quest’ultimo provvedimento, in particolare, il Tribunale, in sede di riesame, concorda con quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari decisivi i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo e le esigenze cautelari a salvaguardia della donna. Pioggia di denunce Come detto, numerosissimi sono gli episodi addebitati all’uomo, testimonianza di un andamento piuttosto turbolento dei rapporti tra lui e lei, con la moglie accusata di aver intrattenuto una relazione sentimentale, in costanza di matrimonio, che avrebbe, a suo giudizio, contribuito ad inasprire i rapporti, già critici . Ma ciò che emerge realmente è il comportamento borderline tenuto dall’uomo, caratterizzato da una inusuale e persistente carica di aggressività, penalmente rilevante e testimoniato dalle numerose querele – oltre una decina, in pochi mesi – presentate dalla donna. Evidente, anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, il modus operandi , ripetutamente e marcatamente aggressivo e minaccioso, oltre che offensivo anche sul piano della libertà sessuale , messo in atto dall’uomo nei confronti della moglie separata. E questa considerazione non può essere resa meno grave dalla cessazione delle denunce secondo l’uomo, tale stop è legato al procedimento per calunnia da lui intentato contro la donna, e, invece, esso è semplicemente frutto del fatto che la misura cautelare adottata ha tranquillizzato la donna , rassicurandola sulla impossibilità di reiterazione delle condotte aggressive e molestatrici da parte dell’ex coniuge . Nessun dubbio è possibile, quindi, sul forte indice di gravità dei comportamenti dell’uomo, caratterizzati da una accentuata carica di aggressività verso la moglie assolutamente logica, legittima e condivisibile, per questo, l’adozione degli arresti domiciliari .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 aprile – 25 novembre 2013, n. 46971 Presidente Mannino – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1. Con ordinanza del 22 gennaio 2013 il Tribunale di Genova - Sezione per il Riesame decidendo sull'appello proposto da B.W. soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 612 bis, 609 bis, 594 e 581 cod. pen. in pregiudizio del coniuge separato , avverso il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari da parte del GIP del Tribunale di Savona in data 21 dicembre 2012, respingeva la detta impugnazione. 1.2. A fondamento della propria decisione il Tribunale, dopo aver ripercorso le fasi salienti della vicenda processuale, conveniva con il GIP sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti le ipotesi di reato indicate dal P.M. procedente che desumeva anche dalle parziali ammissioni dello stesso indagato e soprattutto concordava con il giudice di Savona sulla sussistenza delle esigenze cautelari - segnatamente sul pericolo di reiterazione - oltre che sulla adeguatezza della misura custodiale. 1.3. Ricorre per l'annullamento della detta ordinanza il B. personalmente lamentando a la errata ricostruzione, sia in punto di fatto che di diritto relativamente alla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare b erroneità della motivazione e sua manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla ritenuta sussistenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e va, quindi, rigettato. 2. L'esposizione storica delle vicende processuali culminate in provvedimenti restrittivi di eterogenea natura inizialmente era stata adottata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. ex art. 282 bis cod. proc. pen., poi commutata in pejus con la misura della custodia in carcere, successivamente sostituita con la meno grave misura degli arresti domiciliari nei termini riportati nell'ordinanza impugnata, rispecchia fedelmente l'andamento piuttosto turbolento dei rapporti tra l'odierno ricorrente ed il coniuge separato accusato dal B. di aver intrattenuto una relazione sentimentale - tuttora in corso - in costanza di matrimonio che avrebbe, a suo giudizio contribuito ad inasprire i rapporti, già critici, tra i due coniugi . 3. Correttamente, quindi, il Tribunale ha enucleato gli elementi cardine riguardanti il compendio indiziario, ritenendolo estremamente grave anche alla luce delle numerose querele sporte dalla p.o. denotanti una inusuale e persistente carica di aggressività penalmente rilevante da parte del B. nei suoi confronti ed altrettanto correttamente il percorso motivazionale del Tribunale si è sviluppato non solo in base ai contenuti delle querele, ma anche in relazione ai riscontri esterni provenienti da più parti e persino alle ammissioni dello stesso indagato nel corso di uno dei tanti interrogatori di garanzia, circa il superamento dei limiti imposti dal GIP in ordine alle comunicazioni telefoniche via sms con la moglie separata. 3.1. A fronte di tale complesso argomentativo, il ricorrente, muovendo dalle varie querele sporte dalla p.o. nei suoi confronti si tratta delle querele rispettivamente datate 2 e 7 ottobre 2012 18 marzo 2012 25 marzo 2012 24 dicembre 2011 , prospetta una manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui il Tribunale ritiene attendibile la versione della p.o. come descritta nei vari atti querelatori, laddove, invece, sussisterebbero elementi di contraddizione palesi con quanto raccontato dai vari testimoni. 3.2. Va subito detto che, in aggiunta alle querele indicate dal ricorrente, il Tribunale ne ha menzionate numerose altre, ben più significative si tratta delle denunce dell'ottobre 2011 del 30 aprile 2012 dell'1 luglio 2012 del 20 agosto 2012 del 4 giugno 2012 e del 15 agosto 2012 dalle quali ha, a ragione, tratto il convincimento di una condotta ripetutamente e marcatamente aggressiva e minacciosa, oltre che offensiva anche sul piano della libertà sessuale, assunta dal B. verso il coniuge separato. Ciò autorizza questo Collegio ad affermare che la stessa visione dei fatti esposta nel ricorso è, quanto meno, parziale e collide con un'argomentazione del Tribunale non solo omogenea, ma corrispondente alla realtà fattuale ed al suo progredire in termini di aggressività e pericolosità. 3.3. Secondo il ricorrente la cessazione delle denunce sporte a suo carico sarebbe da porre in correlazione con la sottoposizione della p.o. ad un procedimento per calunnia conseguente alle denunce sporte dal marito da qui l'asserita inconsistenza ed illogicità delle accuse viste solo come strumentali e finalizzate a discreditare esso ricorrente. A ben vedere, si tratta di affermazioni che non hanno alcun riscontro con la realtà oltre ad apparire frutto di una interpretazione personale e fuorviante. E' invece molto più logico ritenere che le denunce della donna siano cessate solo in conseguenza dell'adozione nei confronti del B. della misura cautelare, circostanza che non solo deve aver tranquillizzato la donna, ma che deve averla rassicurata anche sulla impossibilità di reiterazione delle condotte aggressive e/o molestatrici da parte dell'ex coniuge. 3.4. L'ordinanza impugnata che si sottrae a qualsivoglia vizio sul piano logico, evidenzia, al contrario, alcuni dati oggettivi che il ricorrente interpreta in chiave personalissima e alternativa, con l'aggiunta di altre circostanze fattuali quali le testimonianze di soggetti estranei alla famiglia quali i signori L. e C. menzionate alla pag. 8 del ricorso esposte, peraltro, in termini generici più in particolare, nel provvedimento impugnato si evidenziano alcuni comportamenti penalmente rilevanti che, a livello indiziario - ferma restando una successiva più approfondita valutazione nella successiva fase di merito vds. pag. 3 dell'ordinanza impugnata - appaiono essere connotati, come ben osserva il Tribunale, da un rilevante indice di gravità. 3.5. Anche sul piano delle esigenze cautelari il provvedimento impugnato non presenta alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente ed anzi, appare pienamente in linea e coerente con le premesse riguardanti la gravità indiziaria. Così come in punto di adeguatezza della misura cautelare il provvedimento impugnato si presenta immune da vizi di tipo logico corretta, in particolare, appare la conclusione del Tribunale in ordine all'inasprirsi della conflittualità conseguente alla reciprocità delle accuse e delle denunce che lungi dall'offrire un quadro tranquillizzante per l'indagato, ne comprovano la accentuata carica di aggressività che il Tribunale pone alla base della congruità della custodia domiciliare. 3.6. Va definitivamente chiarito - con riguardo al genere di vizi denunciati dal ricorrente - che per potersi parlare di contraddittorietà in termini di affermazione o ragionamento uguale e contrario rispetto ad altro vertente sul medesimo punto o manifesta illogicità della motivazione che si caratterizza per una incoerenza palese percepibile ictu oculi si deve sempre trattare di una incoerenza evidente, ovverossia di livello tale da risultare percepibile in modo palese, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074 Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016 . 3.7. Del tutto eccentrico rispetto ai limiti del ricorso per Cassazione il motivo sub 3 , trattandosi di argomenti non proponibili in questa sede e tipicamente propri di una valutazione da parte del giudice di merito, senza che le considerazioni enunciate dal ricorrente in qualche modo contrastino con il percorso motivazionale del Tribunale, coerente e corretto sul piano della interpretazione fattuale e dunque immune da censure. 3.8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.