Non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli articolo 165 e 347 c.p.c., ha depositato una c.d. velina dell’atto d’appello in corso di notificazione – priva, quindi, della relata di notifica – qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla “velina”.
La Cassazione, con l’ordinanza numero 25641 del 14 novembre, affronta ancora una volta il tema del deposito dell’atto d’appello in corso di notificazione tramite c.d. velina conforme all’originale. Il fatto. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione promossa ad un’ordinanza ingiunzione avente ad oggetto una sanzione pecuniaria per violazione del Codice della Strada. Interponeva appello la competente Prefettura che però, nell’iscrivere la causa a ruolo, allegava solo una copia dell’atto di citazione privo della relata di notificazione. Provvedeva, solo in seguito, a depositare l’originale notificato. L’appello, tuttavia, era dichiarato improcedibile, ritenendo il giudice di seconde cure insanabile l’irritualità di tale produzione ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 348, 347 e 165 c.p.c La Prefettura ricorre in cassazione, deducendo, nell’unico motivo di censura, violazione e falsa applicazione degli articolo 347, 348, 165 e 156 c.p.c., nonché dell’articolo 5, comma 3, L. 890/82. La Corte di Cassazione ritiene manifestamente fondato il ricorso, in quanto il principio affermato con la precedente sentenza numero 18009/2008, poi seguita dalla pronuncia numero 10/2010, è da considerarsi ormai ampiamente superato. In quell’occasione la Suprema Corte aveva stabilito che «Il deposito dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibilità del gravame ex articolo 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge». La dichiarazione di improcedibilità cui era pervenuta la citata decisione è stata giustificata sulla base della diversità della situazione rispetto alla costituzione in primo grado, nel quale è possibile la costituzione tardiva ai sensi dell’articolo 171 c.p.c Nella parte motiva, infatti, si legge che «discorso diverso merita invece la stessa fattispecie se riferita al giudizio di appello, la cui disciplina, in tema di costituzione in giudizio dell’appellante, per ragioni contrapposte rispetto al giudizio di primo grado, è ispirata a particolare rigore, colpendo con la sanzione della improcedibilità dell’atto di impugnazione la mancata costituzione in giudizio dell’appellante nel termine previsto». La velina salva l’appello? Tuttavia, le Sezioni Unite, con sentenza numero 10864/2011, hanno confermato incidenter che l’iscrizione a ruolo della citazione d’appello può avvenire sulla base di una “velina”. Il revirement poggia sull’assunto che «nulla vieta all’attore, dopo aver consegnato l’originale della citazione all’ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all’iscrizione a ruolo depositando una copia, tanto ritenendo che il perfezionamento della notifica non è necessario ai fini della costituzione in giudizio». Pronuncia, questa, confermata anche recentemente dalla sentenza della sezione terza numero 6912/2012 secondo cui «l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’articolo 348, primo comma, cod. proc. civ., per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione». Il regime della improcedibilità, infatti, è di stretta interpretazione perché derogatorio del sistema generale della nullità. Concludendo. Da quanto detto discende che l’appellante può costituirsi in giudizio, nel procedimento di secondo grado, anche con il deposito di una copia conforme, purché depositi l’originale dell’atto notificato entro la prima udienza. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’originale non sia ancora in restituzione dall’UNEP o dalle Poste, considerati anche i tempi di costituzione cosi stringenti, previsti dal codice di rito, la causa dovrà essere iscritta a ruolo con la c.d. velina.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 ottobre - 14 novembre 2013, numero 25641 Presidente/Relatore Piccialli Fatto e diritto Si riporta di seguito la relazione preliminare ex articolo 380 bis c.p.c “La Prefettura di Nuoro ricorre contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato improcedibile il proprio appello avverso quella numero 158/09 del Giudice di Pace di Siniscola,che aveva accolto l'opposizione di A R. avverso un'ordinanza - ingiunzione recante una sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’articolo 116 co. 13 C.d.S L'amministrazione appellante aveva iscritto a ruolo la causa allegando una copia dell'atto di citazione in appello privo della relazione di notifica, provvedendo solo successivamente al deposito dell'originale. Il giudice di appello,pur in assenza di alcuna eccezione al riguardo da parte dell'appellato, richiamando e trascrivendo la motivazione della sentenza numero 18009 del 2008 di questa Corte, ha ritenuto l'insanabile irritualità di tale produzione e dunque la nullità della costituzione dell'appellante, comportante l'improcedibilità del gravame ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 348, 347 e 165 c.p.c La ricorrente deduce,nell'unico motivo,violazione e falsa applicazione degli articolo 347, 348, 165, e 156 cpc, nonché dell'articolo 5 co. 3 L. 890/82, con ampie argomentazioni corredate da richiami a successiva giurisprudenza di legittimità di segno contrario a quello di cui sopra. Non resiste l'intimato. Ad avviso del relatore il ricorso può essere accolto per manifesta fondatezza. Il principio affermato nella citata sentenza numero 18009/08, poi recepito dalla numero 10 del 2010,è stato infatti superato prima dalle Sezioni Unite,che nella sentenza numero 10864 del 2011 hanno, sia pur nell'ambito di una pronunzia diretta a dirimere un diverso contrasto, espressamente affermato che,anche nel giudizio di appello nulla .vieta all'attore dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia, tanto ritenendo perché il perfezionamento della notificazione non è,infatti,necessario ai fini della costituzione in giudizio ciò si desume anche dall'articolo 5, comma 3,della legge numero 890 del 1982,il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell'atto prima del ritorno dell'avviso di ricevimento per procedere all'iscrizione a ruolo , sia dalla sentenza numero 6912 del 2012, della terza sezione, in perfetti termini,che richiamando tra l'altro il sopra esposto principio e dissentendo da quello affermato nella pronunzia citata dal giudice a quo, è pervenuta, sulla scorta di più convincenti argomentazioni che il relatore ritiene del tutto condivisibili, che l'improcedibilità dell'appello è comminata dall'articolo 348, primo comma, cod. proc. civ., per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante,non anche per l'inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime delle nullità e,in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l'appello se l'appellante,nel costituirsi entro il termine di cui agli articolo 165 e 347 cod.proc.civ., ha depositato una c.d. velina dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica - qualora egli abbia depositato,successivamente alla scadenza del termine medesimo,l'originale dell'atto notificato,conforme alla velina. Tanto premessoci propone l'accoglimento del ricorso”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono,che il collegio integralmente condivide ed alle quali non hanno fatto seguito osservazioni di segno contrario, il ricorso va accolto,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio all'ufficio di provenienza, in persona di diverso magistrato, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,ad altro magistrato del Tribunale di Cagliari.