Solo al momento della scadenza contrattuale è possibile recedere e applicarne uno diverso

Non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24575, depositata il 31 ottobre 2013. Il caso. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di un lavoratore con la quale era stata chiesta l’applicazione al rapporto di lavoro del c.c.n.l. del settore Gomma Plastica, contratto che la società datrice aveva disdetto, confermando inoltre l’illegittimità del licenziamento. Il giudice di appello, premesso in fatto che la società aveva disdetto il c.c.n.l. industria gomma e plastica e che, anche per fronteggiare una denunciata crisi, aveva applicato quello relativo ai dipendenti delle aziende artigiane, piccole imprese e cooperative di settore dei prodotti chimici e del vetro, aveva ritenuto che ben potesse il nuovo contratto collettivo introdurre modifiche peggiorative al rapporto di lavoro, con il limite della intangibilità della retribuzione. A riguardo, la Corte distrettuale, aveva evidenziato che, in presenza di uno stato d crisi, non è esclusa la possibilità per la società di recedere, con congruo preavviso, dall’applicazione di un determinato contratto. Inoltre, in secondo grado, era stato evidenziato che la società aveva erroneamente limitato la scelta dei lavoratori da licenziare al solo reparto di lavorazione della plastica e non aveva chiarito le ragioni per le quali non era possibile procedere a una scelta tra tutti i lavoratori anche addetti a reparti diversi, nonostante la riduzione dovesse investire l’intera azienda. Per la cassazione di tale sentenza, la società datrice ha presentato ricorso, lamentando che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la società non avrebbe assolto all’onere probatorio di dimostrare che, nell’individuazione dei lavoratori da licenziare non era possibile operare alcuna comparazione con i dipendenti addetti a reparti diversi rispetto a quello presso il quale il lavoratore prestava servizio e che era stato soppresso. Per la Suprema Corte la censura va respinta. La riduzione del personale, deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale. Gli Ermellini hanno osservato che in tema di licenziamento collettivo, il richiamo operato dall’art. 5, comma 1, l. n. 223/91 alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale, deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate che devono risultare infungibili rispetto alle altre. Dunque, Piazza Cavour, ha avallato la statuizione di secondo grado, in base alla quale la scelta datoriale di contenere nell’ambito di un solo reparto il personale da collocare in mobilità si pone in contrasto con la possibilità di adibire altrimenti quel personale in ragione delle specifiche competenze acquisite e senza che la società datrice abbia contestato, come era suo onere, tale circostanza. Non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, conseguente a una propria situazione di difficoltà economica. È stato considerato, invece, fondato il ricorso incidentale del lavoratore, con il quale si è lamentato l’illegittimo anticipato recesso dal contratto collettivo di categoria applicato, prima della sua naturale scadenza, per applicare un diverso e meno favorevole contratto. Secondo l’insegnamento di legittimità, al quale si è inteso dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali [], al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo . Di conseguenza, solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto e applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 giugno – 31 ottobre 2013, n. 24575 Presidente Maisano – Relatore Garri Svolgimento del processo La Corte d'appello di Caltanissetta, accogliendo parzialmente l'appello proposto da Francis Sub s.p.a., ha rigettato la domanda di N.I. con la quale era stata chiesta l'applicazione al rapporto di lavoro del c.c.n.l. del settore Gomma Plastica e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, contratto che la società datrice aveva disdetto per applicare, invece, il contratto per i dipendenti delle Aziende artigiane, delle piccole imprese e delle cooperative del settore dei prodotti chimici e del vetro sottoscritto il 28.9.1996. Inoltre la Corte d'appello, confermata l'illegittimità del licenziamento intimato in esito alla procedura ex l. 223 del 1991, aveva disposto che dal risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, fosse detratto l'importo che il N. avrebbe percepito a titolo di retribuzione se avesse accettato l'offerta della società in data 23.12.2006 e prestato l'attività lavorativa alle dipendenze della società stessa dal 2.1.2007 al 2.8.2007. Il giudice d'appello, premesso in fatto che la società aveva disdetto il 21.1.2005, e con decorrenza dal 1.2.2005, il c.c.n.l. industria gomma e plastica e che, anche per fronteggiare una denunciata crisi, aveva applicato, da quella data, quello relativo ai dipendenti delle aziende artigiane, piccole imprese e cooperative di settore dei prodotti chimici e del vetro, ha ritenuto che ben potesse il nuovo contratto collettivo introdurre modifiche peggiorative al rapporto di lavoro, con il limite della intangibilità della retribuzione e della salvaguardia dei diritti quesiti, e ciò anche in mancanza di accordo tacito del lavoratore o di un suo esplicito mandato. Ha poi evidenziato che, in presenza di uno stato di crisi, quale quello accertato nella specie, non è esclusa la possibilità per la società di recedere, con un congruo preavviso, dall'applicazione di un determinato contratto. Inoltre, ha sottolineato che comunque ai lavoratori è stato conservato un trattamento perequativo individuale e che, pertanto, non hanno subito alcun pregiudizio. Con riferimento, poi, al diverso trattamento previsto dai due contratti per le assenze per malattia o in relazione ad altri istituti accessori, quali lo straordinario, il giudice territoriale ha osservato che il confronto, in ogni caso, doveva essere limitato alle sole componenti fisse. Oltre a ciò, la Corte territoriale, ha rilevato che il contratto collettivo della gomma e della plastica era in scadenza il 31.12.2005 e, dunque, il datore, che si era cancellato dall'associazione industriali, ben poteva scegliere di non aderire alle sue previsioni a decorrere da quella data, pur conservando inalterati i livelli retributivi ai dipendenti in servizio con un assegno ad personam e garantita la conservazione della professionalità acquisita. Con riguardo alla procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991 il giudice d'appello ha escluso di dover disporre 1' integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri lavoratori dell'azienda rilevando che nella specie si trattava di una ipotesi di mero litisconsorzio processuale, facoltativo. Quanto, poi, alla violazione dei criteri di scelta, la Corte territoriale ha evidenziato che la società, nella comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 4 della citata legge, ha erroneamente limitato la scelta dei lavoratori da licenziare al solo reparto di lavorazione della plastica e non ha chiarito le ragioni per le quali non era possibile procedere ad una scelta tra tutti i lavoratori anche addetti a reparti diversi, con inquadramento e mansioni analoghe, nonostante la riduzione dovesse investire l'intera azienda. Per tale aspetto la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che non fosse stata offerta alcuna prova della specificità delle mansioni degli addetti al settore plastica e di una infungibilità con lavoratori di altri reparti valorizzando al riguardo l'esperienza decennale del N. anche nello svolgimento di funzioni differenti. Con riguardo al risarcimento del danno, infine, la Corte d'appello ha ritenuto fondata la richiesta di scomputo degli importi che il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione ove avesse aderito all'offerta formulatagli dal datore di lavoro. Per la cassazione della sentenza ricorre la società articolando quattro motivi. Resiste con tempestivo controricorso il N. che propone anche ricorso incidentale relativamente alla ritenuta legittimità della disdetta del contratto collettivo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso principale è censurata la sentenza per avere in violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado che aveva respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dipendenti della società tutti titolari di un concreto interesse a partecipare al giudizio stante l'idoneità della decisione sul licenziamento collettivo ad influire sulla situazione giuridica di lavoratori che rimasti estranei alla procedura per effetto del suo annullamento ne sarebbero potuti essere coinvolti. Con il secondo motivo di ricorso è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che la società non avrebbe assolto all'onere probatorio che su di lei incombeva di dimostrare che, nell'individuazione dei lavoratori da licenziare non era possibile operare alcuna comparazione con i dipendenti addetti a reparti diversi rispetto a quello presso il quale prestava servizio il N. e che era stato soppresso. Sostiene la società che in base ad una corretta applicazione dei principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio era il lavoratore dipendente a dover, quanto meno, allegare i vizi della procedura indicando le specifiche irregolarità addebitate al datore di lavoro, mentre quest'ultimo è tenuto a provare l'osservanza dei criteri di scelta solo a fronte di una specifica contestazione da parte del dipendente licenziato, nella specie insussistente. Al contrario, nella specie, il lavoratore si era limitato a dedurre la necessità di estendere l'ambito di comparazione all'intera azienda allegando di aver lavorato anche per il diverso settore della produzione di fucili subacquei, laddove, invece, era emersa in giudizio la specificità delle mansioni per anni disimpegnate e, quindi, l'impossibilità di procedere ad una comparazione con quelle svolte in altri reparti da altri dipendenti. In tale contesto avrebbe errato la Corte territoriale nel pretendere dalla società la prova della impossibilità di una comparazione tra la posizione del N. e quella di lavoratori di altri settori. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova della fungibilità delle mansioni espletate dal lavoratore licenziato che la Corte di appello ha ritenuto acquisita sebbene, al contrario, fosse risultato provato solo un'occasionale svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle proprie del reparto abolito. L'ultima censura formulata con il ricorso principale riguarda la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991. Sostiene la società ricorrente che la Corte nissena avrebbe violato il principio della libera scelta imprenditoriale in quanto, sostituendosi al datore di lavoro nella organizzazione dell'impresa, si sarebbe intromessa nelle modalità di individuazione dei lavoratori da licenziare imponendo criteri diversi rispetto a quelli liberamente adottati dall'imprenditore, laddove, invece, l'indagine non poteva esulare dalla verifica della corretta applicazione dei criteri già scelti stagionalizzazione delle attività del reparto plastica e conseguente licenziamento dei lavoratori addetti . Con il primo dei tre motivi di ricorso incidentale N.I. censura la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2069, 2073, 2074, 2075, 2077, 2113 c.c., degli artt. 1372, 1373 e 1321 c.c. e dell'art. 72 del c.c.n.l. della gomma e della plastica del 2.6.2004, ritenuto ammissibile la disdetta del contratto collettivo, richiamato dal contratto individuale, prima della sua scadenza naturale con applicazione di una disciplina peggiorativa. Sostiene il ricorrente che tali modifiche possono essere apportate legittimamente solo alla scadenza naturale del contratto e per effetto dell'approvazione di uno nuovo. Per contro nella specie si pretende di applicare un contratto quello delle aziende artigiane delle piccole imprese e delle cooperative del settore dei prodotti chimici e del vetro che non corrisponde alla categoria prevista dall'art. 2069 c.c. e che è stato sottoscritto dalle associazioni particolari prive di rappresentatività sul territorio nazionale e locale. Evidenzia la ricorrente che la società quale parte stipulante avrebbe potuto disdire un contratto integrativo aziendale ma non anche quello nazionale i cui effetti, a norma degli artt. 2074 e 2075 c.c., sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto anche quando muti l'inquadramento dell'impresa restando esclusa la possibilità del datore di lavoro di modificare unilateralmente un contratto di lavoro che al contratto collettivo faccia riferimento. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 2077 c.c. oltre che dell'art. 36 Cost oltre che degli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro. Sostiene il ricorrente che la decisione della Corte territoriale sarebbe in contrasto con i principi di irriducibilità della retribuzione e di prevalenza delle previsioni del contratto individuale ove più favorevoli rispetto a quelle dettate dal contratto collettivo. Con l'ultimo motivo di ricorso incidentale, infine, è censurata la sentenza per avere, con motivazione contraddittoria ed illogica, ritenuto che i diritti normativi ed economici discendenti dal contratto collettivo illegittimamente disdetto dalla società non fossero già entrati nel patrimonio del lavoratore e, dunque, potessero essere legittimamente compressi. Evidenzia il ricorrente che nella specie non vi è stata una successione di contratti dello stesso tenore e provenienti dalle stesse parti contrattuali ma, piuttosto, l'adesione della parte datrice ad una diversa disciplina collettiva sottoscritta da organizzazioni sindacali rappresentative di un diverso settore rispetto a quelle che avevano sottoscritto il contratto collettivo richiamato dal contratto individuale. Inoltre le modifiche apportate incidono sulle voci fondamentali della retribuzione paga base e contingenza non suscettibili di riduzione unilaterale senza l'adesione dello stesso lavoratore interessato o di una rappresentanza sindacale alla quale sia stato conferito un apposito mandato posto che diversamente si determinerebbe una violazione dell'art. 36 della Costituzione. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale. Le censure formulate con il ricorso principale sono destituite di fondamento e vanno respinte. Quanto al primo motivo si osserva che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, perché ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessario che la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva , sia di per sé inidonea a produrre un risultato utile e pratico, nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile, sia in senso sostanziale, sia, anche solo in senso processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nell'ambito del quale i nessi fra i diversi soggetti e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. 10 marzo 2008 n. 6381 e 7 marzo 2006 n. 4890 . Nel caso in esame, la pronuncia nei confronti del lavoratore licenziato è perfettamente idonea a produrre in capo a questi gli effetti cui è mirata, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei lavoratori non licenziati, i quali, in relazione alla possibilità di essere essi i destinatari del successivo licenziamento collettivo, vantavano un interesse di mero fatto al rigetto delle domande del N. che avrebbero potuto far valere in giudizio con un intervento adesivo ai sensi dell'art. 105 c.p.c., comma 2. Né la situazione di questi ultimi muta per effetto della disposizione di cui all'art. 17 della L. n. 223/1991, la quale autorizza il datore di lavoro, in caso di reintegrazione dei lavoratori licenziati ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300/1970 a procedere al licenziamento di altrettanti dipendenti, nel rispetto dei criteri di scelta adottati, senza, tuttavia, esperire una nuova procedura di mobilità. I lavoratori in questione, infatti, anche alla stregua di tale norma, non diventano titolari di situazioni soggettive intrinsecamente connesse a quelle dei lavoratori licenziati e con esse componenti di un insieme unitario, ma restano unicamente portatori di interessi di mero fatto contrapposti a quelli di questi ultimi, per la eventualità che il nuovo licenziamento li possa riguardare. Quanto alle censure contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto attengono rispettivamente alla prova ed alla motivazione del punto della sentenza relativo alla scelta dei lavoratori da licenziare, si osserva che in tema di licenziamento collettivo, il richiamo operato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate che devono risultare infungibili rispetto alle altre. I profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, all'esito della procedura, potrà operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e la dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro cfr. Cass.28.10.2009 n. 22825 . La Corte territoriale ha correttamente attuato tale principio accertando, con motivazione esente da contraddizioni e coerente con il materiale probatorio acquisito, che la scelta datoriale di contenere nell'ambito di un solo reparto il personale da collocare in mobilità si pone in contrasto con la possibilità di adibire altrimenti quel personale in ragione delle specifiche competenze acquisite e senza che la società datrice abbia contrastato, come era suo onere, tale circostanza. Con riguardo all'ultimo motivo di ricorso principale, infine, si evidenzia che, ancora una volta il giudice di appello si è attenuto ai principi più volte affermati da questa Corte e, pur avendo accertato l'esistenza della crisi aziendale posta a fondamento della procedura ha, poi, verificato che non erano stati offerti elementi di valutazione che consentissero di escludere che i criteri di scelta adottati trovassero la loro ragione in elementi di scelta oggettivi e non sottintendessero motivazioni discriminatorie ed elusive. La Corte territoriale ha infatti verificato che la scelta tra i soli addetti ad un reparto quello stagionalizzato della plastica non era adeguatamente sorretta dalla inidoneità dei lavoratori scelti a svolgere solo quelle mansioni con la conseguenza che la comparazione doveva necessariamente essere effettuata tra tutti i lavoratori dell'azienda cfr Cass. 19.5.2006 n. 11886 e Cass. 28.4.2006 n. 9888 . Ed infatti non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento o la stessa soppressione di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione Cass. 10 luglio 2000 n. 9169 . Venendo all'esame delle censure formulate nel ricorso incidentale ritiene la Corte che debba essere accolto il primo motivo con il quale ci si duole dell'illegittimo anticipato recesso dal contratto collettivo di categoria applicato, prima della sua naturale scadenza, per applicare un diverso e meno favorevole contratto. Secondo l'insegnamento di questa Corte al quale si intende dare continuità nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori cfr Cass. 19.4.2011 n. 8994 e già 7.3.2002 n. 3296 ma anche n. 15863/2002 . Ne segue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c Non si tratta qui di applicare oltre il termine di scadenza la normativa collettiva. È noto che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul Piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto . cfr Cass. s.u. 30.5.2005 n. 11325 e recentemente 7.10.2010 n. 20784 ed anche n. 8288/2012 . E tuttavia nella specie ciò di cui si discute è l'applicazione del contratto collettivo sino alla sua naturale scadenza in mancanza di una disdetta dello stesso da parte di soggetti a ciò legittimati. Restano assorbile le censure formulate negli altri motivi che sotto altri profili denunciano l'erroneità della riduzione dei compensi ai quali parametrare l'indennità risarcitoria riconosciuta. Vanno respinte per contro le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso incidentale che attengono, per altri profili, alla medesima questione della irriducibilità dei compensi. In conclusione respinto il ricorso principale va accolto il primo motivo di ricorso incidentale e, per l'effetto, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d'appello di Catania che provvederà alla riliquidazione del risarcimento del danno dovuto al N. in relazione all'illegittimo licenziamento intimatogli dalla società Francis Sub s.p.a. per le mensilità già indicate dalla Corte d'appello ma con riguardo agli importi dovuti in applicazione del contratto collettivo illegittimamente disdetto. La Corte del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.