Il 7 ottobre 2014, è stata inviata ai Prefetti d’Italia la circolare del Ministero degli Interni, avente ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Con la presente, il Ministro Angelino Alfano, alla luce della vigente normativa italiana e degli interventi della Suprema Corte, invita alla cancellazione delle eventuali trascrizioni, avvertendo inoltre che, in caso di inerzia, l’annullamento verrà effettuato d’ufficio.
L’invito. Il Ministro degli Interni, Angelino Alfano, ha inviato, in data 7 ottobre 2014, ai prefetti di tutta Italia, la circolare numero 10863, recante un invito formale al ritiro e alla cancellazione delle trascrizioni, da parte dei sindaci, delle unioni civili omosessuali contratte all’estero. La questione è di competenza del Legislatore nazionale. La circolare precisa che «sono stati posti all'attenzione degli uffici ministeriali alcuni provvedimenti sindacali che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso. Tali “direttive”, ad ogni evidenza, non sono conformi al quadro normativo vigente». Infatti, è compito esclusivo del Legislatore nazionale occuparsi di tale materia. Il diritto italiano vigente. La circolare si muove dall’assunto che «la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio» articolo 27, comma 1, l. numero 218/1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato inoltre, secondo l'articolo 115 c.c., «il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite». Cosa dice la Cassazione. La circolare ricorda anche l’intervento della Corte di Cassazione la quale ha sancito che l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali «dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano». In conclusione senza ritiro spontaneo, l’annullamento sarà d’ufficio. La circolare si chiude stabilendo che «ove risultino adottate “direttive” sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero - e nel caso sia stata data loro esecuzione – le SS. LL. rivolgeranno ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge numero 241/1990 e 54, commi 3 e 11, d.lgs. numero 267/2001».
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