L’elemento finalistico dell’ingiusto profitto, che qualifica il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero in Italia, non può essere individuato soltanto nell’impiego dello straniero come mano d’opera in nero, essendo necessaria anche l’imposizione di condizioni gravose e discriminatorie.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 41090, depositata il 3 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Firenze condannava, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, d.lgs. numero 286/1998 Testo Unico sull’immigrazione , un imputato, accusato di aver tratto profitto dalla condizione di illegalità di due cittadini cinesi irregolari in Italia, favorendo la loro permanenza facendoli lavorare nella propria ditta. I due uomini ricevevano una bassa retribuzione, lavoravano 12 ore al giorno e vivevano in un immobile dell’imputato. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che le condizioni contrattuali basse ed il mancato pagamento dei contributi non potessero essere delle condizioni sufficienti ad integrare il reato. Al limite, il fatto contestato avrebbe potuto integrare il reato disciplinato dall’articolo 22 d.lgs. numero 286/1998, in materia di lavoro subordinato. Elemento di differenziazione tra le fattispecie. Per i giudici di legittimità, il profilo soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero in Italia è qualificato dall’elemento finalistico dell’ingiusto profitto. In ciò sta la differenza con il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. Questo elemento finalistico non può essere individuato soltanto nell’impiego dello straniero come mano d’opera in nero, ma è necessaria anche l’imposizione di condizioni gravose e discriminatorie. Proprio queste erano le condizioni subite dai due lavoratori, che, non avendo alcuna forza contrattuale a causa della loro clandestinità, avevano dovuto accettare una paga esigua di 500 e 700 euro mensili, senza il versamento di contributi e per le assicurazioni sociali , a fronte di un carico di lavoro eccessivo, consistente in 12 ore lavorative per 6 giorni a settimana. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 maggio – 3 ottobre 2014, numero 41090 Presidente Siotto – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto Con sentenza in data 5.10.2012 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 13.11.2009 appellata da J.Z. , con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici di legge, in ordine al delitto di cui all'articolo 12/5 D.L.vo 286/1998 perché, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di due cittadini cinesi irregolari sul territorio dello Stato, ne favoriva la permanenza impiegandoli nella propria ditta di borse reato accertato il omissis . In punto di fatto era risultato che i due operai clandestini percepivano una retribuzione rispettivamente di Euro 700,00 e di Euro 500,00 mensili, per dodici ore di lavoro al giorno, per set giorni alla settimana, ed alloggiavano in un immobile dell'imputato. Secondo la Corte di merito, il fine di trarre ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei due cittadini cinesi era provato dalla esiguità della paga, rispetto alle modalità dell'attività lavorativa, accettata solo per mancanza di qualsiasi forza contrattuale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione. Nel caso in cui lo straniero venga impiegato al lavoro e gli sia fornito un alloggio, secondo la giurisprudenza l'elemento di distinzione tra il reato contestato e quello di cui all'articolo 22 della stessa legge è costituito dal fatto che si fuoriesca dal rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera, imponendo condizioni assolutamente gravose e discriminatorie. Non poteva bastare, secondo il ricorrente, ad integrare il reato contestato l'omissione dei pagamento dei contributi e condizioni contrattuali basse, peraltro non dissimili da quelle di un operaio precario italiano. Secondo la difesa, quindi, il fatto contestato all'imputato integrava il reato di cui all'articolo 22 DPR 286/1998 e non il reato contestato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'elemento finalistico dell'ingiusto profitto, che qualifica il profilo soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero nel territorio dello Stato e costituisce il dato distintivo dal reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come mano d'opera in nero, occorrendo quale elemento ulteriore l'imposizione di condizioni gravose e discriminatorie V. Sez. 1 sentenza numero 6068 del 30.1.2008, Rv.238922 . La Corte di merito ha ritenuto che ai due lavoratori assunti dall'imputato fossero state imposte le suddette condizioni, profittando del fatto che gli stessi non avevano per il loro stato di clandestini alcuna forza contrattuale, avuto riguardo alla esiguità della paga dovendosi tenere conto anche che l'imputato non versava alcunché per i contributi e le assicurazioni sociali e del gravoso orario di lavoro che erano tenuti a rispettare dodici ore di lavoro ogni giorno per sei giorni alla settimana . La Corte d'appello ha interpretato correttamente i presupposti del reato contestato, ed il giudizio di fatto sulle condizioni di lavoro imposte ai due lavoratori irregolari nel territorio dello Stato, in quanto adeguatamente motivato e rientrante nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, non è sindacabile in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.