Lo straniero che abbia contratto matrimonio all’estero con un cittadino dell’Unione Europea dello stesso sesso deve essere qualificato quale «familiare» ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in Italia.
Lo ha affermato il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare numero 8996 del 26 ottobre 2012. La questione sollevata. Il Ministero era stato sollecitato a pronunciarsi dalle Questure di Firenze e Pordenone, che avevano formulato dei quesiti relativi al diritto di soggiorno di cittadini stranieri sposati in Spagna con italiani dello stesso sesso. La legge italiana, infatti, non prevede il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e pertanto, nel caso di richiesta di permesso di soggiorno, si sono registrate nella prassi decisioni di segno opposto. Lo status di «familiare». Uniformandosi a precedenti pronunce giurisprudenziali cfr. Corte di Cassazione, sentenza numero 1328/2011 , il Ministero stabilisce che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno disciplinato dal d.lgs. numero 30/2007, la nozione di coniuge prevista dall’articolo 2 del decreto stesso va determinata alla luce dell’ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto lo straniero che abbia contratto matrimonio in Spagna con un cittadino dell’UE dello stesso sesso deve perciò essere qualificato quale «familiare» ai fini del diritto di soggiorno in Italia. Tale principio, inoltre, è coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che ha riconosciuto anche alle coppie omosessuali che convivano stabilmente il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia sentenza numero 138/2010 .
TP_AMM_circolare8996MinInt