Con il decreto ministeriale 5 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 255 del 31 ottobre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina le modalità con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati dei controlli operati.
Ambito di applicazione. Il decreto in oggetto disciplina le modalità con cui il COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.lgs. n. 509/94, in merito alle risultanze dell'attività di controllo esercitate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.l. n. 98/11, convertito con modificazioni, dalla l. n. 111/11, con riguardo agli enti di diritto privato di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96. Controllo e referto. La Commissione di vigilanza deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96. La relazione deve evidenziare, tra le altre cose, per ciascuno degli enti la composizione del patrimonio, il risultato della gestione finanziaria e il tasso annuo di rendimento medio ottenuto, oltre a quello previsto in futuro. A loro volta, Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione e la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione di tali informazioni, mediante la predisposizione di apposite schede.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 5 giugno 2012; G.U. 31 ottobre 2012, n. 255 Disciplina delle modalità con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati del controllo conferitole ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, riguardante la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha istituito la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione; Visto l'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con cui è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha attribuito alla COVIP, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari; Visto l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto legge n. 98 del 2011, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la fissazione delle modalità con cui la COVIP medesima riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al citato articolo 14, comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto legislativo; Visto l'articolo 14, comma 5 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha modificato l'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, così come precedentemente modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferendo alla COVIP le competenze ivi previste, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (NVSP); Visto l'articolo 14, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, detti disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994; Preso atto delle osservazioni formulate dalla COVIP; Decreta: articolo 1 Ambito oggettivo 1. Il presente decreto disciplina le modalità con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, in merito alle risultanze dell'attività di controllo esercitate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riguardo agli enti di diritto privato di cui al citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. articolo 2 Modalità di controllo e referto 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione è elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti: a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo; b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare; c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento; d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito; e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi; f) i sistemi di controllo adottati; g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonchè le modalità di selezione della stessa; h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonchè i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007. 2. I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo. 3. Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi. 4. Nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalità di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attività è svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario. articolo 3 Modalità di referto ai sensi dell'articolo 3, comma 12 della legge n. 335/1995 1. Qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privati di previdenza non assumano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella fase di valutazione finalizzata all'adozione, di concerto con i Ministeri vigilanti, del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, acquisisce il parere della COVIP. articolo 4 Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla COVIP, per l'esercizio del controllo di cui al presente decreto, i dati in proprio possesso, acquisiti dagli Enti privati di previdenza, relativi al monitoraggio sulla composizione dei patrimoni per il triennio 2008-2010.