Il delitto di favoreggiamento ex articolo 12 d.lgs. numero 286/1998 è reato di pericolo a consumazione anticipata, per la cui realizzazione non è necessario che vi sia stato effettivamente l’ingresso del cittadino straniero, essendo sufficiente la predisposizione delle attività che ne consentano l’ingresso, rimanendo irrilevante il conseguimento dello scopo ovvero l’ingresso nel territorio dello Stato di primo approdo .
Il caso. La questione affrontata dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania in commento riguarda il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, il giudice, decidendo sulla gravità indiziaria ha affrontato egregiamente anche la questione delicata dell’applicabilità della legge italiana laddove la condotta di favoreggiatrice si interrompa in acque internazionali. Sulla mancata trasmissione di atti decisivi. Affrontando preliminarmente una questione di merito relativa alla mancata trasmissione di atti - utilizzati dal GIP per l’emissione della ordinanza di custodia cautelare - al Tribunale del Riesame, il giudice ha ricordato che la declaratoria di inefficacia della misura per tardiva o omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si ha soltanto quando non venga trasmesso uno o più atti che siano stati ritenuti determinanti ai fini della applicazione della misura stessa. Tuttavia, pur rilevandosi la mancata trasmissione, ricorda il giudice, tale obbligo risulta adempiuto anche quando vi sia una integrale riproduzione del contenuto dell’atto nell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto la difesa è stata messa nelle condizioni di avere piena cognizione del suo contenuto Cass. Penumero , sez. II, sentenza numero 21333/2005 . Reati commessi nel territorio dello Stato. Il giudice, partendo dalla lettura dell’articolo 6 c.p., che stabilisce che un reato si considera commesso nel territorio dello Stato e dunque è sottoposto alla legislazione italiana quando l’azione o l’omissione che lo costituisce sia avvenuta ivi in tutto o in parte o, comunque si sia verificato l’evento che è conseguenza dell’azione od omissione stessa, contrariamente a quanto affermato dalla difesa nel caso di specie, ritiene che l’essere l’attività soccorritrice delle forze italiane avvenuta in area ben lontana dal limite territoriale italiano non esclude per ciò stesso la giurisdizione dello Stato. Sulla non frazionabilità della condotta. Il Tribunale, infatti, afferma che per la realizzazione del reato di cui all’articolo 12 d.lgs. 286/1998 non è necessario che il cittadino straniero sia effettivamente entrato in Italia, essendo sufficiente la predisposizione di attività che ne consentano l’accesso. Ricorda il giudice che il consolidato “ modus operandi ” delle organizzazioni dedite al traffico di migranti opera in maniera tale che la fase finale di trasporto nel paese “ospitante” sia effettuata proprio da mezzi delle autorità di polizia dello Stato che vengono, necessariamente, per rispetto di varie disposizioni di natura internazionale, messi nelle condizioni di dovere intervenire per il salvataggio. Dice il giudice « la condotta materiale di trasferimento dei migranti fino all’approdo nel territorio dello Stato, per scongiurare un evento dannoso ben più grave, costituito dalla morte dei migranti in rilevato stato di pericolo è deliberatamente provocato dagli organizzatori della traversata e accettato e alimentato anche dai componenti dell’equipaggio del natante in concreto adoperato ». In tal senso, dunque, l’azione di salvataggio non può essere isolatamente considerata rispetto alla condotta pregressa che ha determinato lo stato di necessità, proprio perché trattasi di condizione di pericolo causata « volontariamente dai trafficanti ». In definitiva, dunque, la giurisdizione italiana si applica, non assumendo alcun rilievo che l’effettivo approdo in Italia da parte dei migranti avvenga tramite le autorità dello Stato obbligate al soccorso in mare in una sorta di cooperazione necessaria con la condotta dei conducenti del natante.
Tribunale di Catania, sez. V Penale, ordinanza 23 settembre 2014 Presidente Vagliasindi – Relatore Ragazzi Osserva Il compendio indiziario, che sorregge l’ipotesi delittuosa, qualificato grave dal G.I.P., emerge dai verbale di fermo, dagli esiti dell’attività di constatazione operata dalla P.G., dalle dichiarazioni rese da quattro dei 205 migranti trasportati dal natante soccorso in acque internazionali, fatti approdare sulle coste italiane porto di Catania ed escussi in qualità di persone indagate del delitto di cui all’articolo 10-bis D. lgs. numero 286/1998, dai riconoscimenti fotografici effettuati dai medesimi, nonché dall’esito della perquisizione operata nei confronti dell’indagato. Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.9.2014, integrato dai motivi in udienza, il difensore dell’indagato ha chiesto l’annullamento della ordinanza, deducendo l’ inefficacia dell’ordinanza , per violazione dell’articolo 309, 5° e 10° comma c.p.p., per omessa trasmissione al tribunale del riesame del biglietto manoscritto con l’asserita scritta “Jamal scafista” trovato in possesso dell’odierno indagato, posto dal GIP a fondamento dei riconosciuti gravi indizi di colpevolezza se prodotto avrebbe permesso di argomentare una possibile lettura alternativa del testo la mancanza di indizi concordanti e gravi del concorso dell’odierno indagato nel delitto di cui all’articolo 12 D. Lgs. 286/1998 , data 1 l’inattendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dai tre migranti escussi, tra loro troppo coincidenti per essere spontanee, autonome e genuine e acquisite in brevissimo tempo 2 la mancata verifica della pista alternativa segnalata dal comandante della nave soccorritrice, che ha indicato come presunto conducente della imbarcazione il siriano . foto 53 3 la modestia della somma di denaro trovata in possesso dell’indagato equivalenti in totale a 240 euro libici , profilo valorizzato dal GIP ma per la sua entità incompatibile con l’appartenenza a un’organizzazione criminale. L’ordinanza va confermata e le censure difensive vanno respinte.7 Muovendo, per ragioni di pregiudizialità, dalle eccezioni di rito circa l’inefficacia della misura cautelare , per violazione dell’articolo 309 comma 5, 9 e 10 c.p.p., devesi premettere che “ L'inefficacia della misura per tardiva o omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che, tuttavia, sia stato ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini dell'applicazione della misura ” Cass. penumero , Sez. III, Sentenzanumero 37009 del 7/7/2011, Rv. 251392,Andriola . Inoltre, “ L'obbligo imposto al P.M. di trasmettere al tribunale della libertà gli atti presentati al GIP a norma dell'articolo 291 c.p.p. può considerarsi adempiuto anche mediante l'integrale riproduzione del contenuto dell'atto nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto la difesa è stata messa nelle condizioni di avere piena cognizione del suo contenuto ” Cass. penumero , Sez. II, Sentenzanumero 21333 del 25/05/2005, Rv. 231619 . Nel caso in esame, pur rilevandosi la mancata trasmissione in atti di copia del biglietto manoscritto indicato dalla difesa recante la asserita dicitura “Jamal scafista” , deve in via assorbente osservarsi che tale atto, ferma la sua eventuale più accurata analisi e lettura nel giudizio di merito, intanto è stato fedelmente riprodotto del verbale di perquisizione e sequestro di P.G. redatto nei confronti dell’indagato il 5.9.2014 e comunque non riveste valenza decisiva nella formazione del compendio indiziario. Esso è stato utilizzato dal G.I.P. a mero completamento di un quadro indiziario formato essenzialmente dalle dichiarazioni etero-accusatorie di tre dei migranti escussi. Ciò chiarito, sussiste la gravità indiziaria del reato configurato. Dagli atti si ricava infatti quanto segue. Il 4.9.2014 v. annotazione di evento SAR della Nave Libra a seguito di avvistamento da parte di un elicottero della Marina Militare e relativa segnalazione del comando centrale, l’Unità della Marina Militare italiana “Libra” in servizio di controllo dei flussi migratori nel mare mediterraneo, interviene in zona SAR Libica, in acque libiche a ridosso delle acque internazionali in soccorso di un peschereccio in legno lungo 12 metri circa sovraccarico oltre 200 persone , privo di qualsiasi segnale identificativo, di dotazioni di sicurezza salvagenti, bussola, etc. e di strumenti di comunicazione, in precario stato di galleggiamento. Detta imbarcazione viene soccorsa dalla predetta unità navale italiana, che dichiara “evento SAR” soccorso in base alla Convenzione di Amburgo del 1979 e procede al trasbordo su ulteriore nave dei relativi viaggiatori, 204 cittadini extracomunitari di nazionalità mista, lasciando il fatiscente natante alla deriva. L’unità militare approda il 5.9.2014 nel Porto di Catania indicato dal Ministero degli Interni come “Place of Safety” C.P.S.A. per i migranti. Si procede quindi alla prima identificazione dei migranti e alla formazione di un album fotografico in atti . Dalla precisa narrazione di alcuni dei migranti appena giunti i cittadini siriani Saddam Ahmed, Atia Yassin, Atia Alì e l’eritreo Othman Mohammed , tutti escussi in qualità di persone indagate del delitto di cui all’articolo 10-bis D. lgs. numero 286/1998, dichiarazioni – contrariamente all’assunto difensivo – ora tra loro sovrapponibili ora tali da integrarsi reciprocamente, si ricava che i circa 200 migranti trasportati, provenienti quasi tutti dalla Siria e dall’Africa centrale, raggiunta la Libia, contattano alcuni mediatori il libico El Hay Othman detto Osmal, mentre il cittadino eritreo contatta il connazionale “Jamal” , i quali li mettono in relazione a un gruppo di libici dedito all’organizzazione di viaggi clandestini diretti in Italia. Pagano una somma variabile tra 1.400 e 1.500 dinari libici o di 1600 dollari USA. Si predispongono per la partenza, venendo concentrati a gruppi in attesa della partenza per periodi variabili da 4 a 10 giorni in vari luoghi di raccolta chi parla di un residence, chi di una fattoria, chi di un piccolo appartamento vicino la spiaggia di Zwara, dalla quale poi tramite barche di ridotte dimensioni si imbarcano su un gommone che li attende a largo. I migranti sono avvisati che dopo poche ore di navigazione interverranno le forze internazionali di soccorso per il trasbordo, al punto che non vengono distribuiti viveri né bevande. In realtà la traversata dura due giorni finché sopraggiunge la nave militare italiana che trasborda i migranti. I migranti Saddam Ahmed, Atia Yassin, Atia Alì riconoscono concordemente l’odierno indagato nella foto 57 dell’album quale conducente unico dell’imbarcazione, posto nella parte posteriore del natante. Contrariamente alla tesi difensiva, la piena coincidenza del nucleo essenziale del racconto dei migranti citati non è indice di inattendibilità o di falsità delle loro dichiarazioni, ma il logico risultato della comune esperienza vissuta. Né possono trarsi indici di inaffidabilità dell’acquisizione, ad opera della Polizia Giudiziaria, del narrato dei migranti dalla parziale sovrapponibilità dell’orario di redazione dei relativi verbali, che può essere il frutto della contemporanea operatività di più agenti di P.G. impegnati nell’incombente ovvero della contestuale formalizzazione allo stesso orario di atti di escussione che sono avvenuti in momenti tra loro progressivi. Ciò che rileva è la corrispondenza tra l’effettivo narrato dei dichiaranti e il contenuto dei predetti verbali, che è qui assicurata dalla presenza dell’interprete nella lingua loro familiare e dalla sottoscrizione apposta in calce ai verbali dai soggetti escussi, dall’interprete e dall’ufficiale di P.G La netta distinzione della posizione dell’odierno indagato rispetto ai restanti viaggiatori, diversamente dall’assunto difensivo, è evidenziata e corroborata anche dalla natura delle cose trovate in suo possesso al momento dell’arresto denaro in divise diverse 156 dollari USA, 164 dinari libici, e 20 dinari tunisini, monete varie , appunti con numeri di telefono e nominativi, un ulteriore appunto con la scritta “Jamal Moharab”, tradotto dall’interprete della P.G. come “Jamal scafista” termine quest’ultimo e che la stessa interprete della difesa ha indicato come uno dei quattro possibili significati della parola Moharab e due telefoni cellulari, e ciò a fronte del circostanza, concordemente riferita dai migranti Atia Yassin, Atia Alì e Othman Mohammed, per cui al contrario a tutti i viaggiatori e non solo ai soggetti escussi, come assume la difesa al momento dell’imbarco sono stati requisiti i telefoni cellulari. Le dichiarazioni a discolpa fornite dall’indagato in sede di interrogatorio e in parte ribadite nell’udienza di riesame di non essere stato lui il timoniere dell’imbarcazione, da identificarsi invece nel numero 140, di essere stato costretto a venire in Italia quale forma di pagamento in natura del credito di 2000 dinari libici che egli vantava nei confronti di un libico, di essere stato maltrattato e picchiato dai libici, di possedere quel denaro raccolto in Libia, di avere con sé i cellulari come tutti altri migranti, di avere trascorso tutto il tempo sotto coperta e di avere identificato il vero conducente solo nel momento dell’arrivo dei soccorsi, e infine di avere avuto a bordo 35 litri d’acqua un po’ di dolcini dati solo ai bambini sono, pertanto, smentite dalle convergenti e autonome dichiarazioni degli altri migranti, i quali hanno visto l’odierno indagato sin dal principio nell’esercizio del ruolo di timoniere unico dell’imbarcazione. Infine la chiarezza del riconoscimento non è inficiata o contraddetta dall’inziale indicazione in ordine all’identità del presunto scafista fornita nell’annotazione di Evento SAR redatta dal tenente di vascello Alessandro Rispoli “ si riferisce che il presunto conduttore del natante, individuato tramite foto., possa essere il siriano Sousyan Anmad ” , contrastante con quella successivamente fornita dai migranti escussi. Trattasi di un’indicazione palesemente sommaria, legata a una percezione visiva momentanea, posta dallo stesso redattore della nota in termini dubitativi e ipotetici e che infine è stata superata dai convergenti atti di riconoscimento fotografico di più migranti, frutto di un’osservazione diretta e relativamente prolungata nel tempo. Dal materiale esposto possono trarsi le seguenti conclusioni. L’odierno ricorrente, alla luce delle univoche indicazioni dei tre migranti escussi e degli elementi obiettivi di riscontro, che reciprocamente combaciano, ha guidato il natante che ha trasportato i migranti dalle coste libiche in chiara e consapevole direzione delle coste della Sicilia fino al trasbordo sulla nave militare italiana sopraggiunta in soccorso e ha pertanto compiuto, insieme ad altre persone i membri dell’organizzazione libica preposta alla ideazione e preparazione del viaggio , atti diretti a procurare l’ingresso di cittadini stranieri nel territorio italiano in violazione delle norme del T.U. sull’immigrazione, ciò facendo al fine di trarne un profitto, secondo il paradigma dell’articolo 12 D. Lgs. 286/1998. Lo attestano, quanto all’identificazione soggettiva del ricorrente, le dichiarazioni dei tre migranti escussi, l’attività di perquisizione compiuta dalla P.G., tutti apporti conoscitivi attendibili e genuini, perché evidente frutto di osservazione ed esperienza personalmente vissute e reciprocamente convergenti in termini di piena e logica compatibilità. Lo attestano, quanto alla natura, alla finalità e allo scopo di lucro della condotta, gli esiti della perquisizione, attestanti il possesso di denaro di varia provenienza e annotazioni relative all’organizzazione della traversata, indice della professionalità nello svolgimento dell’incarico e dunque del suo carattere remunerativo, quanto meno sotto forma di guadagno per mancato pagamento del “prezzo” pagato invece dagli altri migranti. Sussistono, pertanto, gravi e inequivoci indizi di colpevolezza nei confronti dell’odierno ricorrente in relazione al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato, come si ricava dalle circostanze oggettivamente accertate dai militari e dalle concordi dichiarazioni rese dagli indagati di reato connesso escussi, da una pluralità di circostanze, ovvero l’ingiusto profitto cui era finalizzata l’attività delittuosa avuto riguardo al corrispettivo versato da ciascuno e il numero di immigrati condotti in Italia 204 ben superiore a cinque, l’esposizione a rischio per la vita e l’incolumità dei migranti, fatti viaggiare su un’imbarcazione fatiscente e inadeguata agli standard minimi di sicurezza e in assenza di qualsivoglia genere di conforto acqua e cibo per ben due giorni e mezzo - tre giorni . Valutata la sussistenza della gravità indiziaria riguardo al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, può essere positivamente sciolto il nodo della giurisdizione italiana . Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, ai sensi dell’articolo 6 c.p., prima delle norme del codice penale dedicate alla giurisdizione, è necessario che l'azione o l’omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato ovvero è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento che è conseguenza dell’azione o dell’omissione. Diversamente dall’assunto difensivo, la duplice circostanza che l’attività di trasporto dei migranti l’unica direttamente riconducibile all’odierno indagato si sia arrestata in acque libiche , a ridosso delle acque internazionali in virtù dell’intervento di soccorso prestato dalle forze italiane, autrici di fatto della restante attività di trasporto fino alle acque nazionali e del procurato ingresso nello Stato di una moltitudine di cittadini extracomunitari, e che tale attività soccorritrice sia tempestivamente avvenuta in area ben lontana dal limite territoriale italiano non elide affatto la giurisdizione italiana. Certamente non si ignora che il delitto di favoreggiamento ex articolo 12 D.Lgs. 286/98 è reato di pericolo a consumazione anticipata, per la cui realizzazione non è necessario che vi sia stato effettivamente l’ingresso del cittadino straniero, essendo sufficiente la predisposizione delle attività che ne consentano l’ingresso a condotta, rimanendo irrilevante il conseguimento dello scopo ovvero l’ingresso nel territorio dello Stato di primo approdo . Ma la traversata dei migranti dalle coste africane alle coste italiane, tutt’altro che improvvisata ed episodica, si inserisce in un vasto disegno organizzato, posto in essere da una capillare rete di soggetti, operanti in parte nel Paese di partenza, rispondente a una rodata sequenza procedimentale, desumibile da indici quali la concentrazione degli aspiranti migranti in luoghi nascosti nella città libica dipartenza, la predisposizione di mezzi di trasporto per il trasporto fino alla spiaggia di partenza, la disponibilità di numerose imbarcazioni per le varie fasi di trasporto via mare, l’arruolamento di un ampio novero di uomini con articolazione di ruoli procacciatori dei migranti, autisti, membri dell’equipaggio, etc. , codici di comportamento concertati e standardizzati. Parte integrante di tale disegno risultano essere altresì a la sistematica esposizione al rischio della vita di un elevatissimo numero di persone, attraverso l’impiego di natanti vistosamente inadeguati e fatiscenti il natante in esame stava imbarcando acqua al momento del soccorso , deliberatamente sovraffollati, nel presente caso privi di vettovagliamento per soddisfare il fabbisogno alimentare di una moltitudine di centinaia di persone per la prevedibile durata del viaggio, oltre che carenti di dotazioni minime di sicurezza non vi erano salvagente a bordo né attrezzatura sanitaria o dispositivi di sicurezza collettiva né strumenti di comunicazione b indirettamente, a seguire, l’altrettanto sistematica strumentalizzazione delle unità di polizia del mare degli Stati rivieraschi nella specie la Marina Militare italiana , che, indotte sostanzialmente a intervenire per prestare soccorso alle fatiscenti imbarcazioni sopra descritte, completano l’attività di trasporto via mare dei migranti stessi e, perciò, consentono il raggiungimento del risultato cui tende l’intera organizzazione criminale, costituito dall’approdo sulle coste di uno Stato europeo. Nessun dubbio può sussistere sulla direzione del natante verso le coste italiane. I migranti sapevano che la barca era diretta in Italia e in vista del viaggio contattavano appositamente soggetti che sapevano gravitare in organizzazioni dedite alla gestione dei viaggi verso l’Italia. Va rimarcato al riguardo che il soccorso è un dovere posto da plurime disposizioni di fonte internazionale e interna la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS - Safety of Life at Sea , firmata a Londa nel 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23.5.1988 numero 313 la Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare SAR , stipulata ad Amburgo il 27.4.1979, ratificata con legge 3/4/89 numero 147, che prevede al pari della prima il dovere di prestare assistenza e soccorso alle persone in difficoltà in mare. Il capitano di una nave, inoltre, è tenuto a portare le persone soccorse in mare in un “luogo sicuro” la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare siglata a Montego Bay il 10.12.1982, ratificata con l. 2.12.1994 numero 689, il cui articolo 98 prevede che “ 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri a presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo. ” l’articolo 1158 del codice della navigazione, che punisce con la reclusione fin fino a due anni fino ad otto se vi sia stato il decesso a seguito dell’omesso soccorso il comandante della nave che non proceda a soccorrere chi si trova in mare in condizioni di pericolo. Nel presente caso la sequenza procedimentale nella quale si inserisce la condotta dell’odierno indagato va allora letta nella sua inscindibile unitarietà e in connessione alla tutt’altro che imprevedibile, ma anzi prevista, calcolata e sostanzialmente procurata azione di soccorso della polizia del mare italiana ed europea. Il consolidato modus operandi delle organizzazioni dedite al traffico di migranti, sperimentato anche nella presente fattispecie, è congegnato in modo artatamente idoneo e strumentale a riversare la responsabilità dell’ulteriore fase di trasporto quello che impone il raggiungimento dello Stato rivierasco dell’Unione Europea più prossimo - nella specie l’Italia - ove, in caso di presenza dell’equipaggio, si radicherebbe in modo diretto e pieno la giurisdizione dello Stato nei loro confronti sulle autorità di polizia del mare di detto Stato, che vengono così indotte a cooperare nell’attività di trasporto. In altri termini, è ragionevole ritenere che le autorità di polizia del mare intervenute in soccorso dei migranti versino in una situazione di stato di necessità ex articolo 54, 3° comma c.p. , costrette a intervenire in ausilio del natante in pericolo in alto mare e dunque costrette a porre in essere la condotta materiale di trasferimento dei migranti fino all’approdo nel territorio dello Stato risultato preso di mira dagli organizzatori del viaggio , per scongiurare un evento dannoso ben più grave, costituito dalla morte dei migranti in rilevato stato di pericolo. Tale stato di pericolo, in virtù delle precarie e spregiudicate condizioni di viaggio, è deliberatamente provocato dagli organizzatori della traversata e accettato e alimentato anche dai componenti dell’equipaggio del natante in concreto adoperato. Tale ricostruzione è avallata dalla Corte di Cassazione, sentenza numero 14510/2014 Haji simile anche Cass. 2014, Hamada . Tale pronuncia, sebbene relativa alla modalità di trasporto illegale di migranti per mezzo di due imbarcazioni a convoglio c.d. nave madre e nave figlia, che subentra alla prima in alto mare , formula valutazioni del tutto pertinenti anche a casi quale quello in esame, idonee al riconoscimento della giurisdizione italiana. “ L 'ultimo tratto della condotta altro non rappresenta che un tassello essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di atti che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice ragione che l'intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma è un fatto non solo previsto, ma voluto e addirittura provocato. Come anche gli ultimi accadimenti hanno consentito di accertare, la cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati è destinata proprio a produrre la situazione di necessità, atta a stimolare l'intervento ad adiuvandum che conduca all'approdo i clandestini e quindi al raggiungimento dell'obiettivo dell'associazione che mira ovviamente ad assicurare lo sbarco il risultato , onde perpetuare la continuità dell'intrapresa e quindi la lucrosa fonte di guadagno. L'azione di salvataggio dunque non può essere considerata isolatamente, rispetto alla condotta pregressa che volutamente determinò lo stato di necessità, proprio perché trattasi di condizione di pericolo causata volontariamente dai trafficanti, che si ricollega ferma restando ovviamente la non punibilità dei soccorritori, obbligati ad intervenire in diretta derivazione causale all'azione criminale di abbandonare in mare di uomini in attesa dei soccorsi, nella ragionevole speranza che siano condotti sulla sponda di terra agognata sotto lo scudo dell'azione di salvataggio ”. La medesima volontà di provocare il soccorso da parte delle autorità italiane sorregge l’organizzazione e l’attuazione del trasporto dei migranti secondo la diversa modalità di impiego di un ‘barcone’ unico dalla Libia, verificata in questo caso. La fatiscenza e la palese inadeguatezza del natante, la scarsa professionalità del suo equipaggio e la stessa corrispondenza del trasporto a una prassi ormai seriale e consolidata denotano come il viaggio – che proprio per le descritte modalità ha scarse possibilità di conseguire il proprio risultato di approdo alle coste italiane – sia così pianificato in previsione di un intervento soccorritore in acque internazionali, ormai sempre più tempestivo , ad opera delle forze di polizia del mare dello Stato italiano, Stato rivierasco massicciamente e notoriamente impegnato in tali operazioni. Ed ancora, i migranti sapevano che la barca era diretta in Italia e in vista del viaggio hanno contattato appositamente soggetti che sapevano gravitare in organizzazioni dedite alla gestione dei viaggi verso l’Italia. Pertanto, sostenere, ai fini della operatività dell’articolo 6, 2° comma c.p., che la condotta penalmente rilevante addebitabile agli odierni indagati si interrompa nel momento dell’intervento delle forze italiane di soccorso, senza che assuma rilievo il successivo trasferimento fino al mare territoriale e alle coste italiane, significherebbe frazionare e spezzare la continuità di una fattispecie complessa ma scientemente unitaria e preordinata in questo modo ad eludere la giurisdizione dello Stato di approdo dei migranti, che giunge di fatto all’impiego strumentale delle autorità dello Stato rivierasco deputate e obbligate al soccorso in mare, le quali, cooperando di fatto con la condotta dei conducenti del natante, permettono di attribuire rilevanza giuridica a quest’ultima e di ritenere nel complesso avuto riguardo al raggiungimento del risultato finale la condotta di reato posta in essere in parte in Italia. Infine, la giurisdizione italiana non trova ostacolo nel testo dell’articolo 98 della Convenzione di Montego Bay né nella circostanza che nel presente caso il soccorso sia avvenuto in zona SAR libica e in acque libiche ma pur sempre a ridosso delle acque internazionali . La norma in parola recita “ 1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri a presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo b proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa c presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo. 2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali ”. La norma si limita a prescrivere a ciascuna nave di segnalare, solo “ ove possibile ”, alla nave in difficoltà il porto più vicino al quale approdare. Essa al contrario non impone affatto alla nave soccorritrice di approdare nel porto più vicino qualunque ne sia la nazionalità anziché nel porto del proprio Stato né proibisce di intervenire nelle acque territoriali di un altro Stato oltre che in acque internazionali e in zona SAR di un altro Stato , ove ricorrano i presupposti del dovere di soccorso, e ciò a maggior ragione in un caso come quello in esame, nel quale sulla base di una strategia pianificata e ormai apertamente dichiarata dagli organizzatori ai migranti in vista del viaggio il natante soccorso per la sua voluta precarietà, insicurezza e totale mancanza di dotazioni e vettovagliamento non può essere indirizzato verso il porto più vicino, dovendo essere oggetto di integrale trasbordo del suo carico umano sulla nave soccorritrice, la quale può pertanto legittimamente fare approdo nel porto nazionale. Alla luce delle superiori considerazioni sussiste, pertanto, la giurisdizione dello Stato ex articolo 6, 2° comma c.p. in ordine al reato configurato a carico dell’indagato. Ciò posto, venendo alle esigenze cautelari , esse sono assai pregnanti e sono rappresentate in primo luogo dal rischio di reiterazione di reati della stessa specie, che l’indagato potrebbe commettere ove rimesso in libertà, riprendendo i contatti con connazionali o altri soggetti inseriti nell’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, attività che le indagini hanno dimostrato essere organizzata in modo seriamente allarmante. Ancor di più sussiste il pericolo di fuga nei confronti dell’odierno ricorrente, non solo perché trattasi di soggetto che è privo di fissa dimora in Italia, ma soprattutto perché, non avendo appoggi in Italia, potrebbe lasciare lo Stato verso altri Paesi per sfuggire al processo e alla esecuzione dell’eventuale condanna. Ad avvalorare tale convincimento va sottolineato che dall’accertamento AFIS in atti consta che l’odierno indagato è stato già identificato dalla Posto di segnalamento di Lampedusa e Linosa il 7 settembre 2013 con diverse generalità Karoui Abdelrazail, nato in Tunisia il 1.3.1972 . Le pregnanti esigenze cautelari sopra rappresentate sono contenibili soltanto con la misura della custodia cautelare in carcere, ogni altra risultando inadeguata, sulla base delle medesime considerazioni, a scongiurare i pericoli paventati. Si aggiunga che, in caso di condanna, il ricorrente non potrebbe fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, a ciò ostando i limiti edittali previsti per il reato contestato punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro pena aumentata ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis d.lgs. numero 286/1998 e la estrema gravità del fatto. Alla conferma della ordinanza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento. P. Q. M. Visto l’articolo 309 c.p.p., conferma l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa in data 28.8.2014 nei confronti di condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.