L’articolo 3 della Riforma Fornero ha creato un fondo ad hoc con lo scopo di assicurare i lavoratori dipendenti di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. L’INPS, con la Circolare numero 100 del 2 settembre 2014, ne chiarisce alcuni aspetti gestionali e contributivi.
L’origine del Fondo e l’ambito di applicazione. L’articolo 3 l. numero 92/2012, e s.m.i, intitolato «Tutele in costanza di rapporto di lavoro», ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per cause previste dalla normativa specifica. Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale circa l’ambito di applicazione, il d.m. numero 79141/2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti del novero ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 sopradetto, ne prevede l’istituzione per le «imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale». Requisito dimensionale del datore di lavoro. Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale va verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero di occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc. , esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate ex articolo 6 d.l. numero 61/2000 i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. L’erogazione dell’assegno ordinario. Ai lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ad eccezione della cessazione, anche parziale di attività. La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 l. numero 41/1986, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo. Ciascun intervento viene corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Le istanze di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo. Come si finanziano le prestazioni? Sono due i contributi che vanno a creare il “plafond” a un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti , di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore b un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. fonte www.lavoropiu.info
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