Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico: tutti i chiarimenti delle Entrate

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità contenute nel D.L. n. 63/2013, così come convertito dalla Legge n. 90/2013. Interessanti le precisazioni sulla decorrenza della detrazione per la sostituzione di scaldacqua e le modalità di fruizione del beneficio per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Decorrenza 65% sostituzione scaldacqua. Un chiarimento atteso riguarda l’efficacia temporale della proroga 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore . Dal momento che le detrazioni sono rientrate” in vigore grazie alla legge di conversione Legge n. 90/2013 non era chiaro se dovessero essere comprese le spese sostenute dal 6 giugno 2013 data di efficacia del D.L. n. 63/2013 o solo quelle dal 4 agosto 2013. L’Agenzia propende per la prima data in considerazione del fatto che il legislatore ha parificato anche queste tipologie a quelle cui l’aliquota del 65% si applica dall’entrata in vigore del precedente decreto. Parti comuni. L’Agenzia ricorda che per gli interventi su parti comuni condominiali la detrazione del 65% si applica sino al 30 giugno 2014. Gli interventi si riferiscono a parti comuni degli edifici che interessano tutte le unità immobiliari . Si intendono parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., ad esempio il suolo, i muri maestri, la portineria, l’ascensore, gli impianti di ricezione radiotelevisiva, ecc. Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati. Nell’ambito della proroga della detrazione al 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano a pieno titolo anche gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo che riguardano interi fabbricati e che sono eseguite da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che, entro 6 mesi dal termine dell’intervento, provvedano alla alienazione o assegnazione dell’immobile. Il valore degli interventi, come previsto dall’art. 16-bis, comma 3, non può superare il 25% del prezzo di acquisto/assegnazione e l’importo massimo non può oltrepassare 96.000 euro. Interventi antisisimici. La legge di conversione del D.L. n. 63/2013 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 16 del decreto, prevedendo l’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 65% per gli interventi di cui all’art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986 opere per la messa in sicurezza statica, realizzazione di documentazione atta a comprovare la sicurezza statica, realizzazione di interventi necessari per il rilascio della documentazione realizzati in zone sismiche ad alta pericolosità sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici legati strutturalmente . Per fruire dell’agevolazione è necessario che le procedure siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013 data di entrata in vigore della Legge n. 90/2013 di conversione del D.L. n. 63/2013 . Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. I contribuenti che già fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di un’ulteriore detrazione del 50% sui mobili e i grandi elettrodomestici che siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione . Rientrano fra questi non soltanto gli interventi di ristrutturazione stricto sensu, ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria di restauro e di risanamento conservativo. Non solo l’agevolazione può essere fruita anche se il mobile o l’elettrodomestico verrà utilizzato nelle parti comuni di edifici residenziali. È il caso, ad esempio, delle guardiole o dell’appartamento del portiere. La detrazione può inoltre riguardare mobili o grandi elettrodomestici che siano locati in ambienti diversi da quelli su cui è effettuata la ristrutturazione dell’unità immobiliare, purché evidentemente l’immobile sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione. Altro chiarimento importante riguarda il fatto che i beni agevolabili possono riguardare anche gli interventi edilizi sostenuti a decorrere dal 26 giugno 2012, per effetto dell’esplicito richiamo, nella norma, al comma 1 dell’art, 16 D.L. n. 63/2013. Non va trascurato il fatto che le spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione, però, che siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati . La data di inizio lavori deve dunque precedere il sostenimento della spesa. Quanto agli adempimenti l’Agenzia richiama il proprio Comunicato stampa del 4 luglio 2013, ricordando che i contribuenti devono rispettare le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, ovvero bonifico bancario o postale, indicazione dell’apposita causale, del codice fiscale del beneficiario e del numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a cui il bonifico è effettuato. È consentito il pagamento con carte di credito o di debito in questo caso fa fede la data di utilizzo della carta , ma non il pagamento in contanti. fonte www.fiscopiu.it

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