Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico: tutti i chiarimenti delle Entrate

Con la circolare numero 29/E del 18 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità contenute nel D.L. numero 63/2013, così come convertito dalla Legge numero 90/2013. Interessanti le precisazioni sulla decorrenza della detrazione per la sostituzione di scaldacqua e le modalità di fruizione del beneficio per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Decorrenza 65% sostituzione scaldacqua. Un chiarimento atteso riguarda l’efficacia temporale della proroga 65% per gli «interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia» e per la «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore». Dal momento che le detrazioni sono “rientrate” in vigore grazie alla legge di conversione Legge numero 90/2013 non era chiaro se dovessero essere comprese le spese sostenute dal 6 giugno 2013 data di efficacia del D.L. numero 63/2013 o solo quelle dal 4 agosto 2013. L’Agenzia propende per la prima data in considerazione del fatto che il legislatore ha parificato anche queste tipologie a quelle cui l’aliquota del 65% si applica dall’entrata in vigore del precedente decreto. Parti comuni. L’Agenzia ricorda che per gli interventi su parti comuni condominiali la detrazione del 65% si applica sino al 30 giugno 2014. Gli interventi si riferiscono a «parti comuni degli edifici che interessano tutte le unità immobiliari». Si intendono parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., ad esempio il suolo, i muri maestri, la portineria, l’ascensore, gli impianti di ricezione radiotelevisiva, ecc. Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati. Nell’ambito della proroga della detrazione al 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano a pieno titolo anche gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo che riguardano interi fabbricati e che sono eseguite da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che, entro 6 mesi dal termine dell’intervento, provvedano alla alienazione o assegnazione dell’immobile. Il valore degli interventi, come previsto dall’articolo 16-bis, comma 3, non può superare il 25% del prezzo di acquisto/assegnazione e l’importo massimo non può oltrepassare 96.000 euro. Interventi antisisimici. La legge di conversione del D.L. numero 63/2013 ha introdotto il comma 1-bis all’articolo 16 del decreto, prevedendo l’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 65% per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. numero 917/1986 opere per la messa in sicurezza statica, realizzazione di documentazione atta a comprovare la sicurezza statica, realizzazione di interventi necessari per il rilascio della documentazione realizzati in zone sismiche ad alta pericolosità «sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici legati strutturalmente». Per fruire dell’agevolazione è necessario che le procedure siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013 data di entrata in vigore della Legge numero 90/2013 di conversione del D.L. numero 63/2013 . Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. I contribuenti che già fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono beneficiare di un’ulteriore detrazione del 50% sui mobili e i grandi elettrodomestici che siano «finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione». Rientrano fra questi non soltanto gli interventi di ristrutturazione stricto sensu, ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria di restauro e di risanamento conservativo. Non solo l’agevolazione può essere fruita anche se il mobile o l’elettrodomestico verrà utilizzato nelle parti comuni di edifici residenziali. È il caso, ad esempio, delle guardiole o dell’appartamento del portiere. La detrazione può inoltre riguardare mobili o grandi elettrodomestici che siano locati in ambienti diversi da quelli su cui è effettuata la ristrutturazione dell’unità immobiliare, purché evidentemente l’immobile sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione. Altro chiarimento importante riguarda il fatto che i beni agevolabili possono riguardare anche gli interventi edilizi sostenuti a decorrere dal 26 giugno 2012, per effetto dell’esplicito richiamo, nella norma, al comma 1 dell’art, 16 D.L. numero 63/2013. Non va trascurato il fatto che le spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione, però, che «siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati». La data di inizio lavori deve dunque precedere il sostenimento della spesa. Quanto agli adempimenti l’Agenzia richiama il proprio Comunicato stampa del 4 luglio 2013, ricordando che i contribuenti devono rispettare le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, ovvero bonifico bancario o postale, indicazione dell’apposita causale, del codice fiscale del beneficiario e del numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a cui il bonifico è effettuato. È consentito il pagamento con carte di credito o di debito in questo caso fa fede la data di utilizzo della carta , ma non il pagamento in contanti. fonte www.fiscopiu.it

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