Il vincolo di solidarietà passiva non genera un litisconsorzio necessario

Non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio? Allora non bisogna disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, essendo stato convenuto solo quale obbligato solidale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17458, depositata il 17 luglio 2013. Il caso. Una coppia conveniva in giudizio il Comune in cui era situata la propria abitazione, il geometra e la ditta che aveva eseguito i lavori di sistemazione della strada comunale adiacente alla loro casa, per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati al loro fabbricato dai lavori stessi. Ad essere condannati, però, sono solo questi ultimi 2 convenuti. Nemmeno nel giudizio di appello viene affermata la responsabilità del Comune, anche perché, secondo i giudici, non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’ente locale. Il Comune era convenuto quale obbligato solidale. I due danneggiati si rivolgono dunque ai giudici di Cassazione, censurando la sentenza impugnata sull’assunto che nella fattispecie non sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio e, conseguentemente, che non doveva disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, essendo stato convenuto solo quale obbligato solidale. Nessun litisconsorzio necessario. La S.C., cassando con rinvio la il provvedimento impugnato, chiarisce che l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c. responsabilità solidale tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario . Questo perché – spiega ancora la Cassazione – in questi casi il creditore ha titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati . Di conseguenza, visto che l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 giugno – 17 luglio 2013, n. 17458 Presidente Finocchiaro – Relatore Segreto Fatto e diritto Considerato che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva 1. A.L. e T.A. convenivano in giudizio Ital Costruzioni per sentirla condannare, in solido con il Comune di Albidona e con il geom. F R. , al risarcimento dei danni causati ad un loro fabbricato dai lavori di sistemazione di una strada comunale. Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti del comune e condannava in solido gli altri 2 convenuti al risarcimento dei danni in complessivi Euro 2960,00. Proponevano appello gli attori. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 25.10.2009, dichiarava inammissibile l'appello, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Albidona, nonostante l'ordinanza in tal senso del consigliere istruttore. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. Resistono con controricorsi la s.n.c. Italcostruzioni e gli eredi di R.F. , che hanno presentato memoria. 2. Con l'unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2055 c.c., e 331, 102, 106, 107 c.p.c. nonché il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c Anzitutto i ricorrenti censurano la sentenza sull'assunto che nella fattispecie non sussisteva un'ipotesi di litisconsorzio e, conseguentemente, che non doveva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Albidona, essendo stato convenuto solo quale obbligato in via solidale, con la conseguenza che - non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio né sostanziale né processuale con le altre parti - non andava disposta l'integrazione del contraddittorio. 3. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Anzitutto l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del sinistro e, perciò, del danno Cass. 29/04/2006, n. 10042 Cass. 25.5.1995,n. 5738 . Ne consegue che nella fattispecie, versandosi in ipotesi di obbligazione solidale, va esclusa l'esistenza di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale tra i convenuti. 4. L'esclusione del litisconsorzio necessario comporta che non andava nella fattispecie disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Albidona, obbligato solidale. Va, a questo punto, ribadito il principio, già affermato da questa Corte sia pure con sentenze risalenti, secondo cui l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione Cass. 8/09/1995, n. 9471 Cass. 17.10.2003, n. 15548 Cass. 20.12.1986, n. 7795 . Ne consegue che, in questi termini va accolto il ricorso, assorbiti gli altri motivi di censura, e va cassata in relazione l'impugnata sentenza nella parte in cui erroneamente dichiara inammissibile l'impugnazione nei confronti di tutti gli appellati diversi dal Comune di Albidona . Ritenuto che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione che conseguentemente va accolto il ricorso nei termini suddetti e va cassata in relazione l'impugnata, con rinvio anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Visto l'art. 375, c.p.c Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa in relazione l'impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro.