La casta va al «bagno»

Sarà anche una questione di diritto e, quindi, di principio, ma che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre distinti Ministeri Finanze, Difesa e Trasporti abbiano appellato una sentenza del Tar Lazio che annullava un privilegio è, di questi tempi, una decisione che fa notizia, a prescindere dalle questioni giuridiche trattate e che attengono alla legittimazione processuale, che il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti in capo al Comune di Pisa.

Sta di fatto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sono state mantenute allo Stato, per esigenze di navigazione marittima, sicurezza nazionale e polizia doganale, le funzione amministrative relative ad alcune aree demaniali marittime ubicate nel territorio appartenente al comune di Pisa. L'Amministrazione comunale interessata, a suo tempo, ha impugnato tale decreto innanzi al TAR Lazio, Roma. In particolare, rilevando la sua illegittimità in quanto a la sottrazione delle predette aree era avvenuta per finalità turistiche e ricreative, tenuto conto che risulterebbe che le amministrazioni statali le utilizzerebbero per destinarle a stabilimenti balneari dei propri dipendenti, con conseguente sottrazione del loro utilizzo alla collettività b il decreto sarebbe privo di adeguata motivazione, non avendo indicato gli interessi nazionali che giustificherebbero il mancato decentramento delle funzioni amministrative. Riparto di competenze. Purtroppo, il riferimento errato alla sentenza 2171/2012 che riguarda tutt'altra questione, ovvero, la Stagione venatoria 2010-2011. Posticipo della chiusura della caccia, a determinate specie, al 10.02.2011 , come pure il riferimento errato al ricorso il numero di registro generale 8094 del 2012 riguarda un'ordinanza di ingiunzione alla demolizione di opere abusive non hanno consentito di conoscere, con precisione, le motivazioni che avevano indotto il Tribunale laziale ad accogliere il ricorso del Comune di Pisa. Ma è senz'altro sufficiente quanto la decisione del 26 giugno riporta, ovvero che il ricorso era stato accolto in relazione al fatto che l'Ente locale aveva agito al fine di ottenere che determinate aree balneari vengano restituite alla collettività, in quanto l’uso esclusivo delle medesime da parte dei dipendenti di vari Ministeri avrebbe gravi riflessi sull’economia locale e della città di Pisa . Ed, inoltre, che la legittimazione sarebbe da ricondurre all’applicazione del principio di sussidiarietà, quale disciplinato dall’art. 118 Cost., in base al quale le funzioni amministrative devono essere assegnate ai Comuni . In sostanza, il ricorso era stato ritenuto fondato nel merito risultando dimostrato che le aree in questione venissero utilizzate per finalità turistiche e ricreative . Legittimazione processuale. Espliciti gli appellanti il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Comune, in quanto, venendo in rilievo una questione relativa alle competenze tra Stato e Regione, unico soggetto legittimato sarebbe la Regione Veneto ? . Ed il ricorso era da considerarsi anche infondato in quanto le aree in esame non sono in concessione a terzi per essere utilizzate solo ed esclusivamente per finalità ricreative o turistiche, ma in consegna ad altre amministrazioni dello Stato e per fini istituzionali dello Stato . La Sezione, che non ha ritenuto, o voluto, entrare nel merito della questione, ed ha, quindi, ha concluso nel senso che il Comune non era legittimato a fare valere la violazione di norme che, nel precedente assetto costituzionale, definivano il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni. Spese compensate.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 aprile - 26 giugno 2013, n. 3514 Presidente Contessa – Estensore Lopilato Fatto 1.– Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sono state mantenute allo Stato, per esigenze di navigazione marittima, sicurezza nazionale e polizia doganale, le funzione amministrative relative ad alcune aree demaniali marittime facenti parte del Comune di Pisa. Quest’ultimo, con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Difesa, al Ministero dei trasporti e della navigazione nonché al Ministero delle finanze, ha impugnato tale decreto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma. In particolare, si è rilevata la sua illegittimità in quanto a la sottrazione delle predette aree è avvenuta per finalità turistiche e ricreative, atteso che risulterebbe che le amministrazioni statali le utilizzerebbero per destinarle a stabilimenti balneari dei propri dipendenti, con conseguente sottrazione del loro utilizzo alla collettività b il decreto sarebbe privo di adeguata motivazione, non avendo indicato gli interessi nazionali che giustificherebbero il mancato decentramento delle funzioni amministrative. 1.1.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 9 maggio 2012, n. 2171, ha accolto il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto che, contrariamente a quanto eccepito dalle amministrazioni resistenti, il ricorso non poteva considerarsi perento, non essendo stato dimostrato che il Comune avesse ricevuto l’avviso di perenzione ultraquinquennale inviato, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dalla segreteria del Tar. In secondo luogo, si è ritenuta sussistente la legittimazione del Comune, in quanto quest’ultimo a non ha fatto valere illegittimità afferenti alla sfera di competenze costituzionalmente garantite, bensì la violazione dell’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977 b ha agito al fine di ottenere che determinate aree balneari vengano restituite alla collettività, in quanto l’uso esclusivo delle medesime da parte dei dipendenti di vari Ministeri avrebbe gravi riflessi sull’economia locale e della città di Pisa . Inoltre, si sottolinea, che la legittimazione sarebbe da ricondurre all’applicazione del principio di sussidiarietà, quale disciplinato dall’art. 118 Cost., in base al quale le funzioni amministrative devono essere assegnate ai Comuni . Infine, nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, risultando dimostrato che le aree in questione venissero utilizzate per finalità turistiche e ricreative. 2.– Le amministrazioni statali resistenti hanno proposto appello, rilevando l’erroneità della sentenza per non avere la stessa dichiarato a la perenzione del ricorso di primo grado b l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione del Comune, in quanto, venendo in rilievo una questione relativa alle competenze tra Stato e Regione, unico soggetto legittimato sarebbe la Regione Veneto c l’infondatezza nel merito, in quanto le aree in esame non sono in concessione a terzi per essere utilizzate solo ed esclusivamente per finalità ricreative o turistiche, ma in consegna ad altre amministrazioni dello Stato . Inoltre, si è affermato come nel corso del giudizio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione , il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, avrebbe riservato a sé la proprietà delle aree del demanio in esame per fini istituzionali dello Stato . 2.1.– Si è costituto in giudizio il Comune di Pisa, rilevando come sussisterebbe la propria legittimazione in quanto lo stesso ha agito allo scopo di ottenere che determinate aree balneari vengano restituite alla collettività . Inoltre, si sottolinea che il Comune è l’ente gestore del demanio marittimo . 2.2.– Ha depositato una memoria difensiva anche la Regione Toscana, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito della adozione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le competenze amministrative sono state trasferite alle Regioni e ai Comuni. 3.– La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 aprile 2013. Diritto 1.– La questione posta all’esame del Collegio attiene all’asserita illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui ha riservato allo Stato le funzioni amministrative relative a talune aree del demanio marittimo che, invece, essendo utilizzate per finalità turistico ricreative, avrebbero dovuto essere trasferite alla Regione Toscana. 2.– La questione preliminare, posta con l’atto di appello, attiene alla legittimazione ad agire del Comune. 3.– L’accesso alla giurisdizione amministrativa presuppone, quale condizione dell’azione che deve esistere al momento della sua proposizione Cons. Stato, VI, 16 ottobre 1995, n. 1151 V, 25 novembre 1999, 1986 , che colui che propone la domanda sia, tra l’altro, legittimato ad agire. La legittimazione ad agire postula che il ricorrente sia titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, il che impone che la stessa sia contemplata dalla norma attributiva del potere Cons. Stato, VI, 23 aprile 2012, n. 2394 . 4.– Al fine di stabilire se l’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977 include nel suo ambito di tutela anche il Comune è necessario ricostruire il quadro costituzionale e normativo rilevante. Prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’art. 118, primo comma, Cost. prevedeva il cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni legislative e amministrative lo Stato e le Regioni erano titolari delle competenze amministrative nelle materie rientranti nell’ambito della loro competenza legislativa. L’ultimo comma dell’art. 118 stabiliva che la Regione esercitava normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali. Lo Stato, inoltre, poteva riservare a sé le funzioni necessarie per assicurare il rispetto dell’interesse nazionale cfr. articoli 117, primo comma, e 127 Cost. . Il primo trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni negli ambiti materiali a quest’ultime spettanti si è avuto con l’adozione, in data 14 gennaio 1972, di undici decreti legislativi. Il secondo trasferimento, che rileva in questa sede, è avvenuto con l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 . Il terzo trasferimento, che ha dato vita al il cosiddetto federalismo a Costituzione invariata”, è stato disposto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regione e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Dopo la riforma del Titolo V, l’art. 118 Cost. ha previsto che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regione e Stato. Si tratta di una disposizione che determina criteri flessibili di allocazione delle funzioni alla luce non già del sistema statico del parallelismo connesso alle materie bensì di quello dinamico della dimensione degli interessi. E’ bene aggiungere che la norma costituzionale non ha inteso assegnare direttamente le funzioni amministrative agli enti in essa contemplati il principio di legalità impone che tali funzioni sia attribuite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze art. 118, secondo comma, Cost. v. anche art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . 4.1.– Nel caso di specie, trova applicazione, ratione temporis, il vecchio art. 118 Cost. e l’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977, il quale prevede che sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative . La stessa disposizione ha disposto che sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale . Tale norma si occupa esclusivamente del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ne consegue che la Regione era l’unico soggetto legittimato a contestare il contenuto del decreto in sede di conflitto di attribuzione tra enti innanzi alla Corte costituzionale ovvero in sede di giudizio amministrativo di legittimità innanzi al Tar e al Consiglio di Stato. La posizione del Comune non è, infatti, in alcun modo contemplata dalla disposizione sopra riportata, in quanto, come già sottolineato, lo stesso, nel precedente assetto costituzionale, non era titolare di autonome funzioni amministrative ma poteva soltanto essere destinatario di quei compiti specificamente delegati dalle Regioni cfr., in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2777 . 4.2.– Né tali conclusioni possono essere contestate alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata e negli atti difensivi del Comune. Con un primo rilievo si deduce che, nella specie, non saremmo in presenza di una questione relativa al riparto di competenze, afferendo le censure proposte alla violazione dell’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977. Il rilievo non è corretto per il seguente sillogismo i la norma evocata si occupa del riparto delle competenze amministrative ii l’appellante ha fatto valere la sua violazione iii ergo, la violazione lamentata attiene al riparto delle competenze. Con un secondo rilievo si assume che il Comune ha agito al fine di ottenere che determinate aree balneari vengano restituite alla collettività . Il rilievo, a prescindere dalla sua genericità, non è corretto. L’annullamento del decreto avrebbe comportato l’attribuzione delle relative funzioni alla Regione Toscana, la quale avrebbe anche potuto, ravvisando esigenze non attuabili a livello di governo comunale, riservare a sé la gestione delle relative aree con un impiego eventualmente sottratto alla fruizione della collettività di cui il Comune è ente esponenziale. Con un terzo rilievo si assume che la legittimazione comunale è da ricondurre all’applicazione del principio di sussidiarietà, quale disciplinato dall’art. 118 Cost., in base al quale le funzioni amministrative devono essere assegnate ai Comuni . Il rilevo non è corretto. Dovendo la legittimazione definirsi al momento della proposizione del ricorso, avvenuta nel 1996, occorre avere riguardo ai parametri costituzionali all’epoca vigente e non a quelli introdotti dalla riforma del Titolo V. Ma anche qualora si volesse ritenere che è necessario fare riferimento al principio di sussidiarietà, in ogni caso – non essendo possibile postulare, per le ragioni già indicate, un automatico trasferimento delle funzioni – sarebbe pur sempre necessario che vi sia una legge che assegni i compiti, in relazione a quelle aree, al Comune di Pisa. 3.– In definitiva, deve ritenersi che il Comune non è legittimato a fare valere la violazione di norme che, nel precedente assetto costituzionale, definivano il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni. L’accoglimento dell’appello per il motivo indicato, rende non necessario esaminare gli altri motivi di appello. 4.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando a accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado b dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.