Corretta la notifica in forma impersonale alla associazione: il datore di lavoro non ha scuse

In presenza di una raccomandata inviata dall'INPS per il pagamento dei contributi di lavoro e previdenziali indirizzata genericamente al legale rappresentante della ONLUS, con cartolina di ricevimento recante firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, la ricezione della stessa presso la sede legale dell'associazione basta per realizzare la presunzione di conoscenza dell'avviso in capo al destinatario.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28113, depositata il 27 giugno 2013. La Cassazione confermava la sentenza di appello con la quale l'imputato era stato condannato per il reato ex . art. 81, comma 2, c.p. e art. 2, comma 1 bis , D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983, per avere, in qualità di legale rappresentante di una associazione ONLUS, omesso di versare i contributi sociali e previdenziali trattenuti di salari dei propri lavoratori. Carenza di motivazione sulla regolarità della notifica. Sostanzialmente, il ricorso in Cassazione deduceva come unico motivo di doglianza la carenza di motivazione in riferimento alla regolarità della notifica indirizzata genericamente al legale rappresentante della ditta, con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente. Presunzione di conoscenza della corrispondenza pervenuta presso la sede della associazione. Gli Ermellini, in una pronuncia particolarmente concisa ma chiara nei suoi fondamenti, non utilizzavano giri di parole per rilevare che la notificazione dell'avviso di pagamento da parte dell'INPS risultava correttamente indirizzato in forma impersonale all'associazione dell'imputato e risultava ricevuto presso la sede della stessa, seppure con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, e che tanto bastava per realizzare la presunzione di conoscenza dell'avviso stesso in capo al destinatario. Non erano previste dalla legge, infatti, particolari formalità con riferimento alla notifica di tali atti. Ed ancora il destinatario della comunicazione, a prescindere dall'identità delle persone fisiche penalmente responsabili per il mancato pagamento, era stato, in ogni caso, correttamente identificato nell'associazione, perché essa era il soggetto civilmente obbligato a detto pagamento. Condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché non sussistevano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità . Dalla relativa declaratoria conseguiva l'onere, a carico del ricorrente, del pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, di € 1.000,00.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 febbraio - 27 giugno 2013, n. 28113 Presidente Teresi – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 19 aprile 2012, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 19 aprile 2012, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per avere, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione AIAS, omesso di versare i contributi sociali e previdenziali trattenuti dai salari dei lavoratori tra il luglio 2005 e il settembre 2005. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione in riferimento alla regolarità della notifica della contestazione da parte dell'Inps, in presenza di una raccomandata indirizzata genericamente al legale rappresentante della ditta, con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente. La motivazione sarebbe, del pari, carente anche con riferimento al mancato esame degli atti relativi a controversie di lavoro e previdenziali e, in particolare della documentazione riferita al riconoscimento dell'inquadramento dell'AIAS come ONLUS, con decorrenza dal 1 ottobre 2005 delle sentenze, pronunciate con riferimento all'omesso versamento delle ritenute tra aprile e novembre 2004 e tra dicembre 2004 e marzo 2005, con le quali l'imputato era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è inammissibile, perché proposto in base a un motivo in parte manifestamente infondato e in parte generico. Quanto alla notificazione dell'avviso di pagamento da parte dell'Inps, deve rilevarsi che, lo stesso risulta correttamente indirizzato in forma impersonale all'associazione dell'imputato e risulta ricevuto presso la sede della stessa, seppure con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, e che tanto basta per realizzare la presunzione di conoscenza dell'avviso stesso in capo al destinatario, non essendo previste dalla legge particolari formalità. Infatti, il destinatario della comunicazione, a prescindere dall'identità delle persone fisiche penalmente responsabili per il mancato pagamento, è stato, in ogni caso, correttamente identificato nell'associazione, perché essa è il soggetto civilmente obbligato a detto pagamento sez. 3, 28 febbraio 2012, n. 27270 . Quanto, poi, alla lamentata mancata valutazione della documentazione relativa alla trasformazione dell'associazione in ONLUS e delle sentenze di assoluzione che avrebbero tenuto conto di tale trasformazione, è sufficiente qui osservare che, dalla stessa formulazione del ricorso, emerge che il riconoscimento dell'inquadramento dell'associazione come ONLUS ha avuto decorrenza solo dal 1 ottobre 2005 e, cioè, da un periodo successivo a quello al quale si riferiscono gli omessi versamenti di cui all'imputazione. Né alcuna preclusione alla rilevata inammissibilità del ricorso sul punto può derivare dalle sentenze assolutorie del tribunale di Cosenza richiamate dalla difesa, perché esse si riferiscono a retribuzioni e periodi diversi da quelli in contestazione. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.