Verbale constatazione: anche se inesatto, costituisce prova piena della responsabilità dell’incidente

Nei rapporti tra il danneggiato, il conducente danneggiante ed il proprietario del veicolo danneggiante, la sottoscrizione del verbale di constatazione amichevole, costituisce prova piena della responsabilità dell’incidente e della sua esistenza reale, onde la statuizione del Giudice di Pace, oggetto di impugnazione da parte della sola parte assicuratrice, deve essere mantenuta ferma, risultando res iudicata tra le parti che hanno sottoscritto il verbale, la decisione del giudice sul punto.

Il caso. A seguito di un sinistro stradale i conducenti coinvolti sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole, contenente da un lato l’inesatta indicazione del luogo del sinistro, ma dall’altro il riconoscimento della responsabilità del soggetto che aveva causato l’incidente. La compagnia assicurativa proponeva appello contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la domanda della parte danneggiata e condannato in solido i danneggianti e l’assicuratore. Il gravame veniva accolto sulla scorta della circostanza che il giudice di pace non poteva fondare la decisione soltanto sul modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, ma contenente una errata indicazione del luogo del sinistro e conseguentemente il riconoscimento della responsabilità del conducente. In altri termini, il verbale di constatazione amichevole con delle inesattezze al suo interno, a dire dell’organo giudicante inficerebbe la veridicità dell’accaduto nei confronti dell’assicuratore, non dimostrando l’esistenza del fatto dannoso e delle sue modalità. La soccombente proponeva ricorso per cassazione. E’ sufficiente il verbale di constatazione amichevole, anche se inesatto? A dire di parte ricorrente, l’errata indicazione materiale del luogo del sinistro stradale non priva di veridicità la dinamica dell’incidente, così come descritto dalle parti nel verbale di constatazione amichevole. Difatti, la completezza del modello di constatazione sottoscritto da entrambi i soggetti, costituisce a livello probatorio una presunzione iuris tantum . Riconoscimento di responsabilità? La domanda risarcitoria va accolta. La Suprema Corte nell’esaminare la domanda di parte danneggiata ha ritenuto che nei rapporti diretti tra danneggiata e conducente antagonista e proprietario assicurato, l’assunzione di responsabilità rende certa l’esistenza del fatto dannoso ed implica necessariamente l’accoglimento della domanda risarcitoria. Sulla scorta di tali valutazione, la Corte di Cassazione giunge ad affermare che nei rapporti tra il danneggiato, il conducente danneggiante ed il proprietario del veicolo danneggiante, la sottoscrizione del verbale di constatazione amichevole, costituisce prova piena della responsabilità dell’incidente e della sua esistenza reale. Pertanto, l’impugnazione della compagnia assicurativa non vale a travolgere la statuizione del Giudice di Pace, risultando quest’ultima res iudicata tra le parti che hanno sottoscritto il verbale dell’avvenuto sinistro stradale. A ciò si aggiunga che il Giudice nomofilattico ha ritenuto che qualora l’assicuratore contesti il valore del Cid per inesattezza della dichiarazione, ma non indichi anche le circostanze rilevanti, rinunciando peraltro alle prove già richieste dinanzi al primo Giudice, spetta al giudice del riesame valutare accuratamente se il contesto probatorio, la rappresentazione dell’incidente, la dinamica e la gravità dei danni, offrano un quadro probatorio tale da mantenere ferma la doverosa solidarietà che deriva dal contratto di assicurazione e dalla azione diretta proposta dalla parte danneggiata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 marzo – 22 maggio 2014, numero 11368 Presidente/Relatore Petti Svolgimento del processo 1.I1 tribunale di MILANO in composizione monocratica, con sentenza numero 7592 pubblicata il 18 giugno 2007, in accoglimento dello appello della NUOVA MAA ASSICURAZIONI e nel contraddittorio con la parte danneggiata S.G.e di D'arpa ANDREA, proprietario assicurato e BUTA Angelo conducente dell'autocarro, sottoscrittori del CID, ha riformato la sentenza del giudice di pace di MILANO che aveva accolto la domanda di S. e condannato in solido i danneggianti e l'assicuratore. Per quanto qui ancora interessa la CORTE DI APPELLO ha ritenuto che il giudice di pace non poteva fondare la propria decisione unicamente sul modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, e contenente una inesatta indicazione del luogo del sinistro ed il riconoscimento della responsabilità del conducente B.A PERTANTO il verbale di constatazione amichevole che indica il fatto dannoso avvenuto in Bussane e non in CORSICO, inficia la veridicità dello accaduto nei confronti dello assicuratore, e non dimostra la esistenza del fatto dannoso e delle sue modalità, rendendo la domanda infondata verso le parti convenute dinanzi al giudice di pace. 2.Contro la decisione G.S. ha proposto ricorso, notificato alle controparti con plico postale con raccomandata a.r. del 22 luglio 2008, affidato a tre motivi non resistono le controparti. Motivi della decisione 3 .Il ricorso, sottoposta ratione temporis al regime dei quesiti, è meritevole di accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi, ed a seguire la esposizione delle ragioni dello accoglimento. 3.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dello articolo 5 della legge numero 39 del 1977 in relazione all'articolo 115 primo comma c.p.c. Il quesito in termini a ff.8 sostiene la completezza del modello di constatazione sottoscritta da entrambi i conducenti, e che la rappresentazione dei fatti costituisce a livello probatorio una presunzione iuris tantum. Nel momento di sintesi che lo precede si conferma che l'incidente avvenne nella intersezione tra via CURIEL e via DELLE MAGNOLIE, come rilevato dal ctu, ma i luoghi indicati nel modulo CID e la cartina allegata dimostrano che lo scontro avvenne a cento metri di distanza dal COMUNE DI CORSICO, nel Comune contiguo di CESANO BOSCONE. Si tratta pertanto di una errata indicazione materiale che non toglie veridicità allo accadimento dell'incidente, come descritto nella sua chiara ed in equivoca dinamica. Nel secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 84 c.p.c. e 2733 c.c. nel punto che il tribunale esclude la valenza probatoria del riconoscimento da parte del B. delle proprie responsabilità in ordine allo evento dannoso, osservandosi invece che tale riconoscimento è avvenuto sia nello atto della constatazione amichevole sia nella comparsa di risposta, sia nelle dichiarazioni rese al CTU nel corso delle indagini peritali. IL QUESITO IN TERMINI a ff.10 sottolinea che le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta risultano personalmente sottoscritte per delega e costituiscono confessione giudiziale che forma piena prova contro colui che la rende. NEL TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dello articolo 2697 cc, in relazione al rigetto della prova per interpello richiesta dalla S. sui capitoli della memoria depositata il 3 dicembre 2012. Tale rigetto, non adeguatamente motivato, risulta lesivo del diritto di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda. QUESITO in termini a ff. 11. 3.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO. I tre motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. IL PUNTO centrale riguarda la contestazione posta in essere dalla appellante MAA e la inammissibilità della prova assunta in appello, come da resipiscenza di tale giudice, che ha rilevato come l'assicurazione fosse decaduta dal diritto di farla assumere in secondo grado, non avendo riproposto le originarie istanze istruttorie dinanzi al giudice di pace all'udienza del 13 ottobre 2003, così rinunciandovi. Risultano fondati i tre motivi di ricorso, che investono la valutazione del fatto dannoso e le istanze difensive della parte danneggiata. Da un lato, nei rapporti diretti tra danneggiata e conducente antagonista e proprietario assicurato, la assunzione di responsabilità rende certa la esistenza del fatto dannoso, e dunque necessariamente accoglibile la domanda risarcitoria, da altro lato la assicurazione pur contestando un riconoscibile e non decisivo errore di collocazione topografica, non ha potuto proporre prove contrarie alla presunzione iuris tantum che tuttavia giustifica la sua chiamata in solidarietà con il proprio assicurato. La CORTE DI APPELLO correttamente rileva che lo assicuratore ha rinunciato a dare la prova richiesta dinanzi al giudice di pace e dunque non poteva ripeterla dinanzi al secondo giudice. ASSORBITO il terzo motivo, posto che il giudice del rinvio dovrà considerare il merito della causa, obbiettivamente, e senza incorrere negli errori di valutazione in ordine alla esistenza pacifica di un fatto dannoso, la cui entità risultava da un preventivo di riparazioni regolarmente prodotto. IL PRINCIPIO DI DIRITTO CUI IL GIUDICE DI RINVIO deve attenersi è il seguente. NEI RAPPORTI tra il danneggiato e il conducente antagonista danneggiante e del proprietario del mezzo danneggiante, la sottoscrizione del verbale di contestazione amichevole, costituisce prova piena della responsabilità dello incidente e della sua esistenza reale, onde la statuizione del giudice di pace, oggetto di impugnazione da parte della sola parte assicuratrice, deve essere mantenuta ferma, risultando res indicata tra le parti che hanno sottoscritto il verbale, la decisione del giudice di pace sul punto. VEDI in senso conforme CASS. 2004 N.8468 E 2004 N.4192. NEI RAPPORTI TRA IL DANNEGGIATO E LO ASSICURATORE CONVENUTO QUALE SOLIDALE, che contesta il valore del Cid per inesattezza e incompletezza, ma senza indicare le circostanze rilevanti e rinunciando alle prove già chieste dinanzi al primo giudice, il giudice del riesame dovrà esaminare accuratamente se il contesto probatorio e la rappresentazione dello incidente, della dinamica e della gravità dei danni, offrano un quadro probatorio tale da mantenere ferma la doverosa solidarietà, che deriva dal contratto di assicurazione e dalla azione diretta proposta dalla parte danneggiata. VEDI CORTE COST. 1988 N.392 E CASS. 2003 N.2659.2005 N.4761. IL RINVIO, su tale punto, consente al giudice un apprezzamento totale delle prove e l'eventuale ammissione delle prove per interpello. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di MILANO IN DIVERSA COMPOSIZIONE.