«Il giudice del merito può inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza, la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all’interno delle mura domestiche». Inoltre, in presenza di gravi condotte lesive tenute da un coniuge nei confronti dell’altro, il giudice è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’addebitabilità, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze.
Con la sentenza numero 8928/2012 depositata il 4 giugno, la Cassazione conferma l’orientamento già assunto con la sentenza numero 17710/2005, in forza del quale «La condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità». Inoltre, coglie l’occasione, per affermare l’ingiustificabilità della violenza rispetto ai comportamenti di chi tale violenza subisce e che anche un solo episodio provato di violenza può portare all’addebito della separazione, ancorché risulti perpetrato in un tempo successivo alla fine della convivenza. Il caso. Il Tribunale adito per pronunciare la separazione di due coniugi, respinge le domande di addebito formulate da entrambi. La moglie impugna la sentenza di separazione del Tribunale in punto addebito, allegando a riprova della condotta violenta del coniuge una sentenza di condanna del medesimo, passata in giudicato, per lesioni nei suoi confronti. L’episodio di violenza accertato penalmente si era verificato dopo la cessazione della convivenza. La Corte d’appello accoglie il ricorso e pronuncia l’addebito nei confronti del marito. Quest’ultimo ricorre per cassazione lamentando che il giudice dell’appello avesse errato nel considerare quell’unico episodio, tra l’altro verificatosi successivamente alla cessazione della convivenza, come sufficiente a fondare l’addebito a suo carico,senza peraltro, nemmeno comparare la condotta della moglie. Il comportamento tenuto in prossimità della cessazione della convivenza consente di ricostruire il clima familiare precedente. La Cassazione è molta chiara nell’affermare che sulla base di un comprovato episodio di violenza accertato in sede penale e fonte del convincimento del giudice civile in forza del principio di unità della giurisdizione , pur verificatosi dopo la cessazione della convivenza, sia possibile inferire la veridicità di altri episodi verificatisi in precedenza all’interno delle mura domestiche. Questo principio, già affermato nella citata sentenza del 2005, applicato in materia di violenza domestica, consente di superare le oggettive difficoltà delle vittime di provare le condotte subite ma non denunciate all’epoca dei fatti, per paura, per vergogna o per altri motivi. Come ben sappiamo infatti è raro che alle violenze domestiche assistano testimoni. Ed in genere la vittima denuncia solo l’ultimo degli episodi, quello di troppo, per così di dire. È sufficiente un unico episodio. A tal proposito il Collegio nella sentenza in commento, richiama altra pronuncia, la numero 817/2011, che ha ritenuto fondata la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro, anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona. La violenza è sempre intollerabile e non conosce giustificazioni. È del pari infondata la doglianza del ricorrente circa la mancata comparazione dei comportamenti della vittima rispetto alla violenza subita, perché le condotte lesive che si traducono nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, ed oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione ai comportamenti di quest’ultimo. Il principio, non nuovo e portato da altra giurisprudenza richiamata dalla sentenza in commento, in base al quale la violenza è sempre intollerabile e non conosce giustificazioni, consente di ritenere provato ex se il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra coniugi, ed il fallimento dell’unione personale. È infatti sempre intollerabile l’aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 febbraio - 4 giugno 2012, numero 8928 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 13 ottobre 2008 il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione personale dei coniugi F.A. e G.R. , rigettando le domande di addebito da entrambi proposte e ponendo a carico del marito un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della F. . 1.1 - La Corte di appello di Cagliari, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l'impugnazione proposta in via principale dalla F. , dichiarava che la separazione era addebitabile al G. , in considerazione della condotta aggressiva e violenta tenuta nei confronti della moglie. Venivano a tal fine apprezzate le risultanze emergenti da una sentenza penale pronunciata in sede di appello dallo stesso Tribunale, a seguito di impugnazione per i soli effetti civili proposta dalla F. , relativamente a un episodio lesivo verificatosi in data 3 febbraio 2003, in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di separazione. Da tale decisione, passata in giudicato, la corte distrettuale desumeva altresì, sulla base di specifici riferimenti a ulteriori episodi riferiti da testimoni, che l'evento lesivo per il quale la F. aveva proposto querela si inseriva in una condotta del marito tenuta tanto in precedenza quanto in epoca successiva, così da ritenere provata, stante la sua gravità e la sua incomparabilità con la condotta tenuta dalla moglie, una violazione della dignità e dell'integrità fisica della coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito. 1.2 - Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la F. resiste con controricorso. Motivi della decisione 2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale valutato un episodio lesioni personali in danno della F. , per le quali era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Cagliari in data 28 aprile 2009 verificatosi in un momento successivo alla cessazione della convivenza e per aver erroneamente affermato, senza il supporto di idonee risultanze probatorie, l'esistenza, anche per il periodo anteriore, di comportamenti del G. lesivi della dignità e dell'integrità fisica della moglie. 2.1 - Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella loro complessiva portata, le dichiarazioni rese da tre testimoni, come riportate nella sentenza penale di condanna del G. per le ragioni sopra indicate. 2.2 - Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in assenza di adeguata dimostrazione, affermata la ricorrenza di un nesso eziologico fra la condotta attribuita al G. e l'intollerabilità della convivenza. 2.3 - Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., la violazione degli articolo 112 e 342 c.p.c. la Corte di appello, in assenza di specifiche doglianze della F. circa l'insufficienza di idonee prove in ordine a reiterate violenze fisiche del coniuge, affermata nella decisione di primo grado, avrebbe proceduto alla rivalutazione del materiale probatorio già acquisito. 3 - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 4 - Ragioni di evidente priorità sul piano logico - giuridico impongono l'esame preliminare della questione di rito introdotta con l'ultimo motivo di ricorso. La doglianza è assolutamente priva di pregio, in quanto il ricorrente traspone sul piano della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato i cui principi sono stati rispettati dalla corte di appello, che si è pronunciata in merito all'addebito della separazione in virtù di motivo di gravame specificamente dedotto dalla F. , i temi inerenti alla valutazione del materiale probatorio. Con riferimento a tale aspetto, deve ribadirsi che il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice Cass., 12 luglio 2011, numero 15300 Cass., 16 aprile 2008, numero 9917 Cass., 12 settembre 2003, numero 13430 . 5 - I primi tre motivi, in quanto strettamente correlati, possono essere congiuntamente esaminati. Le censure sono in parte inammissibili, ed in parte infondate. Ed invero, da un lato, pur denunciandosi vizi motivazionali, si tenta di introdurre valutazioni di merito, diverse da quelle compiute dalla corte territoriale, e, dall'altro, si censurano in maniera atomistica le risultanze probatorie analizzate nell'impugnata decisione, proponendosi una loro lettura in maniera conforme alle proprie prospettazioni, senza considerare, nel loro complesso, le argomentazioni della corte territoriale, che appaiono immuni da vizi logici. Non può dubitarsi, infatti, della possibilità di inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente , la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all'interno della mura domestiche cfr., in motivazione, Cass., 14 gennaio 2011, numero 817 . La corte territoriale ha per altro fatto applicazione, opportunamente richiamandolo, del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità Cass., 2 settembre 2005, numero 177810 . Del resto la condotta prevaricatrice e aggressiva del G. , durante la convivenza, è stata congruamente desunta dalla sentenza penale con cui costui era stato considerato responsabile in merito al reato di lesioni in danno della moglie, nella quale si dava atto del fatto che la F. si vide costretta ad abbandonare nottetempo il domicilio coniugale per chiedere aiuto ed ospitalità a una vicina di casa , nonché delle frequenti aggressioni fisiche da parte del marito , tali da ingenerare nella donna uno stato di timore costante, desunto dalla richiesta rivolta al teste M. di scortarla fino a casa, perché aveva paura di andarci da sola. La corte territoriale, utilizzando legittimamente come fonte del proprio convincimento, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, le prove raccolte nel menzionato giudizio penale, ricavandoli dalla sentenza quel processo, e fornendo al riguardo idonea motivazione Cass., 2 marzo 2009, numero 5009 , ha poi proceduto, al lume di tali risultanze, a una rivisitazione degli elementi acquisiti in primo grado, esprimendo un giudizio di attendibilità, in base alla proclività alla violenza del G. lumeggiata nella citata sentenza penale, dei reiterati episodi denunciati dalla F. anche con riferimento al periodo anteriore all'interruzione della convivenza. 6 - A fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente è stata accolta la domanda di addebito proposta dalla F. , venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere Cass., 7 aprile 2005, numero 7321 Cass., 14 aprile 2011, numero 8548 . 7. - Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.