Ordinanza ingiunzione, stupefacenti e aiuti di Stato: le opposizioni seguono il rito del lavoro

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini *Continuiamo oggi l'analisi delle novità introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011, numero 150 esaminando i procedimenti speciali oltre alle opposizioni relative alle violazioni del Codice della Strada delle quali è stata data notizia nell'edizione del 28 settembre che il legislatore delegato ha deciso di ricondurre al rito del lavoro. Una scelta, quella del rito del lavoro rispetto all'ordinario di cognizione e al rito sommario motivata da ciò che il delegato ha ritenuto che in quei procedimenti ordinanza ingiunzione, verbale del codice della strada, stupefacenti, aiuti di stato, controversie agrarie, registro dei protesti fossero prevalenti - come era scritto nella legge delega - esigenze di concentrazione processuale e presenza di poteri istruttori ufficiosi.Peraltro, è opportuno precedere l'analisi dei singoli riti ricordando ancora una volta che la riconduzione del rito del lavoro non comporta, ovviamente, né che le relative controversie siano attribuite al giudice del lavoro né l'operatività di tutte quelle norme speciali del rito del lavoro come, ad esempio, la condanna automatica alla corresponsione di interessi e rivalutazione di cui all'articolo 429, comma 3 in quanto, in via generale, non siamo in presenza di controversie di lavoro di cui all'articolo 409 c.p.c Diverso il caso, ovviamente, disciplinato dall'articolo 35 della stessa l. numero 689/1981 sempre in vigore relativo all'ordinanza-ingiunzione emessa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ed infatti, in quel caso può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articolo 442 e 22 c.c. che, a loro volta, rinviano al rito del lavoro.Opposizione a ordinanza ingiunzione fase introduttiva, termini, ricorso, udienza, difesa, prove e decisione. Orbene, l'articolo 6, d.lgs. numero 150/2011 disciplina il processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione prevista dalla l. numero 689/1981. Legge che rappresenta il modello base di riferimento sia per il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste in vari settori dell'ordinamento sia per il procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa. Ma v'è di più. Ed infatti, il procedimento oggi risultante dall'articolo 6 del d.lgs. è a sua volta il modello di riferimento per altri procedimenti speciali di emanazione dell'ordinanza ingiunzione come ad esempio quello previsto dall'articolo 205 del codice della strada e, cioè, il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto , il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti e il procedimento volto al recupero degli aiuti di Stato siamo, quindi, in un presenza di un procedimento - modello.Rinviando al commento sulle disposizioni generali del decreto semplificazione pubblicato nell'edizione del 23 settembre scorso per quanto attiene alla tutela cautelare avverso l'ordinanza ingiunzione compiutamente disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. dobbiamo ora, invece, esaminare se vi siano e, quali, le novità del processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione.Per quanto concerne la fase introduttiva del giudizio non si segnala alcuna novità in ordine a ciò che l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione secondo le competenze di cui ai commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo. Sono rimasti immutati anche i termini per proporre opposizione in quanto il comma 6 prevede che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale . La previsione della facoltà di depositare il ricorso a mezzo del servizio postale, invece, non prevista nel testo originario rappresenta l'adeguamento meramente formale alla sentenza della C.Cost. 98/2004.Senza ombra di dubbio l'atto introduttivo del giudizio deve avere la forma del ricorso anche in appello cui dovrà essere allegato il provvedimento impugnato il cui contenuto sarà disciplinato dall'articolo 414 c.p.c. Troveranno, quindi, applicazione sia il numero 4 esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni sia il numero 5 l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione . Una volta depositato il ricorso nella cancelleria del giudice, in base al secondo comma dell'articolo 415 c.p.c., il giudice, entro cinque giorno dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente . Senonché, è bene osservare che la 'comparizione personale' della parte ricorrente, in base comma 10, lett. b dell'articolo 6 è alternativa a quella del suo difensore 1 . Ed infatti, le conseguenza processuali si producono se non si presenta l'opponente o il suo difensore . Con riferimento, poi, alla disciplina del decreto di fissazione dell'udienza il comma 8 dell'articolo 6 prevede che con il decreto di cui all'articolo 415 c.p.c. il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione . Successivamente, il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza .Quanto alla possibilità di difesa personale delle parti il nono comma dell'articolo 6 prevede una disposizione che ha il pregio di evitare ogni discussione sulla possibilità di difesa personale in grado di appello ed infatti, soltanto nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati 2 .Se con riferimento alla prima udienza non vi sono novità sostanziali da segnalare, la materia dell'istruzione probatoria si presenta particolarmente delicata. Ed infatti, come si ricorderà, la disciplina dell'istruzione probatoria era quella propria del giudizio ordinario di cognizione integrata dal comma 6 dell'articolo 23 della l. 689/1981 in base al quale nel corso del giudizio, il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli .Oggi, invece, quella disposizione non c'è più e, quindi, i poteri istruttori del giudice risultano disciplinati soltanto dal secondo comma dell'articolo 421 c.p.c. in base al quale il giudice può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova [anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile] ad eccezione del giuramento decisorio [nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti]. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420 .Non esistendo nella nostra materia una diversa disposizione dobbiamo concludere, in primo luogo, che il giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione non potrà che disporre mezzi di prova nei limiti previsti dal codice civile.In secondo luogo, poi, la testimonianza sarà una classica testimoniando che richiederà la preventiva capitolazione.In terzo ed ultimo luogo, sarà applicabile il quarto comma dell'articolo 421 c.p.c. in forza del quale al quale il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione delle parti, per interrogarle liberamente sui fatti di causa, ed anche di quelle persone che siano incapaci a testimoniare a norma dell'articolo 246 o alle quali sia vietato a norma dell'articolo 247.Per quanto riguarda, infine, la fase decisoria l'articolo 6 del decreto legislativo non riproduce più i commi 7 ed 8 dell'articolo 23 della l. numero 689/1981. Ecco allora che la disciplina applicabile sarà quella prevista dai primi due commi dell'articolo 429 c.p.c. e, quindi, dopo la discussione della causa, il giudice definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .Si tratta di una inversione del rapporto regola ed eccezione rispetto alla legge del 1981 la regola oggi è quella della lettura del dispositivo e della motivazione, mentre l'eccezione la lettura del solo dispositivo con deposito successivo della motivazione.Resta da dire, infine, che l'articolo 6, comma 12 prevede non soltanto che con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta ,ma ha anche cura di precisare che quell'entità deve essere determinata in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale .Si tratta con ogni evidenza dell'accoglimento da parte del legislatore di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di sanzioni amministrative, l'articolo 23, comma 11, l. 24 novembre 1981 numero 689, attribuendo al pretore sul giudizio di opposizione il potere di modificare l'ordinanza in relazione all'entità della sanzione irrogata, consente di stabilirla in misura diversa da quella fissata nell'ordinanza, ma tale potere può essere esercitato solo nell'ambito dell'intervallo edittale sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11 della legge .Anche l'opposizione in materia di stupefacenti segue il rito del lavoro. L'articolo 8 del decreto legislativo riconduce al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione appena esaminato anche le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 e, cioè, le sanzioni amministrative illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis della lettera e del comma 1 dell'articolo 14 fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2 , e l'invito a seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo di cui all'articolo 122 sempre di quel d.P.R La riconduzione del procedimento in esame al modello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo era per così dire ovvia dal momento che, in forza del dodicesimo comma dell'articolo 75 già si applicavano in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I della legge numero 689/1981.Oggi, il richiamo al procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione opera salvo quanto previsto dal comma 2 in materia di competenza affidata al giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato .Un nuovo rito per opporsi agli aiuti di Stato. Anche i procedimenti in materia di aiuti di stato e, cioè, dei procedimenti in cui si discute di un provvedimento con il quale lo Stato recupera un aiuto che la Commissione europea ha dichiarato contrario al Trattato sono stati ricondotti al rito dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione e, quindi - oggi - al rito del lavoro.Si tratta di una scelta quasi a rime obbligate in quanto già il d.l. 8 aprile 2008, numero 59 che per la prima volta aveva dettato una disciplina nazionale omogenea per le controversie relative al recupero da parte dello Stato di aiuti dichiarati illegittimi con il mercato comune dalla Commissione europea aveva previsto al quarto comma dell'articolo 1 che si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articolo 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, numero 689 ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23 .Rispetto alla disciplina generale dobbiamo evidenziare che esistono due peculiarità. La prima peculiarità consiste in una disciplina speciale rispetto all'articolo 5 del d.lgs. della materia cautelare dettata , principalmente, sia dalla Corte di giustizia che dalla Corte costituzionale. La disciplina del provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di recupero, infatti, risulta, oggi, dal combinato disposto dell'articolo 5, dall'articolo 6, comma 7 e dell'articolo 9, commi 2 e 3, d.lgs. numero 150/2011.E così avremo la disciplina generale comune regime dell'ordinanza e possibilità di concedere un provvedimento cautelare inaudita altera parte con il regime di cui al secondo comma dell'articolo 9 e, quindi, perdita di efficacia in assenza di una conferma con ordinanza entro la prima udienza successiva, e la disciplina speciale relativa ai presupposti del fumus lett. a , comma 2, articolo 9 e del periculum lett. b , comma 2, articolo 9 necessari per l'emanazione della misura cautelare.La seconda peculiarità consiste, invece, nella disciplina del processo in quanto, come evidenzia anche la Relazione al decreto, ai procedimenti disciplinati dall'articolo 9 non si applicano quelle norme del procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione che consentono alle parti di stare in giudizio personalmente e quelle che regolano il regime fiscale degli atti del processo e della decisione .* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di PisaNote 1 Ai sensi del primo comma dell'articolo 317 C.p.c. certamente applicabile il procuratore della parte non necessariamente deve essere un avvocato ed infatti, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale . 2 Disposizione analoga è dettata dall'articolo 6, comma 10 in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada al quale pure si applica il rito del lavoro . Peraltro l'undicesimo comma dell'articolo 5 prevede che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 [numero d.r. che segue la disciplina di cui all'articolo 5 e non dell'articolo 6 del decreto in esame.], il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto .Non perdete la seconda e ultima puntata dedicata alle controversie che rientrano nel rito del lavoro. Buona lettura!