Con il decreto 7 dicembre 2012, numero 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 19 febbraio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento attuativo dell'articolo 7 bis, comma 2, D. Lgs. numero 252/2005, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.
La disciplina dei mezzi patrimoniali dei fondi. Il regolamento riguarda i fondi pensione che possiedono una fra queste condizioni copertura diretta dei rischi biometrici garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni erogazione diretta delle rendite. Ai sensi del D. Lgs. numero 252/2005, infatti, i predetti fondi devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che questi siano assunti da soggetti gestori a ciò abilitati e già sottoposti a vigilanza prudenziale, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definire mediante apposito regolamento i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali in oggetto. La responsabilità rimane sempre in capo al fondo. Il provvedimento in esame prevede anzitutto che i fondi pensione si dotino di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati contabili e statistici utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari previste dal decreto. Nel caso in cui le attività e i processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche vengano affidati a terzi, i fondi pensione devono adottare misure volte a mitigare i rischi, controllando e monitorando le attività esternalizzate e assicurandone la continuità la responsabilità finale delle attività esternalizzate, infatti, rimane in capo al fondo pensione. Almeno ogni tre anni i fondi pensione devono presentare alla COVIP un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a trenta anni. Le riserve tecniche. I fondi pensione devono costituire riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari, disponendo in ogni momento di attività sufficienti a garantirne la copertura. Il calcolo delle riserve tecniche, eseguito e certificato da un attuario, va effettuato ogni anno nel caso in cui il fondo pensione fornisca annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti, attestando la congruità degli adeguamenti apportati, il calcolo può avere invece scadenza triennale. La prudenza è fondamentale. Il regolamento indica poi i principi da seguire nella definizione delle riserve tecniche, prevedendo, tra l’altro, di considerare un margine ragionevole in caso di variazioni sfavorevoli delle ipotesi economiche, demografiche e finanziarie. Anche i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo e i rendimenti attesi devono essere valutati con criteri prudenziali. Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche, il fondo pensione è tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile, che indichi i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti per coprire completamente le riserve tecniche. Attività supplementari. Per compensare eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive, i fondi pensione devono inoltre detenere attività supplementari rispetto alle riserve tecniche, per un importo pari al 4% delle riserve stesse. L’intervento della COVIP. Infine, nel caso in cui il fondo pensione non costituisca mezzi patrimoniali adeguati, conformemente al regolamento in esame, la COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo del fondo anche limitando l'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 7 dicembre 2012, numero 259 G.U. 19 febbraio 2013, numero 42 Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali Visto l'articolo 29-bis, comma 3, lettera a , numero 3 , della legge 18 aprile 2005, numero 62 Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, numero 28 Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP Visto l'articolo 17, comma 3 della legge numero 400 del 1988 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012 Vista la nota numero 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge numero 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vista la nota numero 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge numero 400 del 1988 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per a «attuario» un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, numero 194 b «COVIP» la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 c «fondi pensione» 1 le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a a g del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 2 le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 3 le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, aventi soggettività giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252. articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni a copertura diretta dei rischi biometrici b garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni c erogazione diretta delle rendite. 2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati. articolo 3 Principi generali 1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti. 2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo. 3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle attività e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le attività esternalizzate e assicurarne la continuità. L'esternalizzazione dei servizi non può ridurre l'efficacia dei controlli nè impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilità finale delle attività esternalizzate rimane in capo al fondo pensione. 4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni. articolo 4 Riserve tecniche 1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura. 2. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario ed è effettuato ogni anno. È consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruità degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo. 3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi a l'importo minimo è calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti già maturati dagli aderenti b le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri i i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio in ogni caso, tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 ii le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti c il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni. 4. Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione è tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano può essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attività insufficienti a copertura. Detto piano è soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, è messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa. 5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche. 6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attività-passività, del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidità, del profilo d'età dei pensionati e degli iscritti attivi. 7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione è tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura è comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza. 8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attività transfrontaliera a norma dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento. articolo 5 Attività supplementari 1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali attività supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'articolo 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile. 2. L'importo delle attività di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione. 3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 ed in conformità con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, può determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa dal 4% e può definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attività supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attività del fondo pensione e delle previsioni statutarie. 4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l'ammontare delle attività di cui al comma 1 del presente articolo. articolo 6 Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati 1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformità al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future. articolo 7 Norma transitoria 1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attività supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno. articolo 8 Entrata in vigore e pubblicazione 1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.