Quando il gup può disporre il proscioglimento?

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il gup deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla completabilità degli atti di indagine ed alla inutilità del dibattimento, dando conto del fatto che il materiale probatorio acquisito agli atti sia insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento sia in grado di resistere ad un approfondimento nel corso del contraddittorio dibattimentale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 1367/16, depositata il 15 gennaio. Il fatto. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del gup del Tribunale di Locri. Quest’ultimo, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti degli indagati dal pm, li proscioglieva dai reati loro addebitati ritenendo che eventuali esiti dibattimentali delle indagini svolte non si caratterizzerebbero per essere significativi nel senso della dimostrazione della penale responsabilità dei prevenuti. La cognizione del gup. Il Collegio ricorda come, per giurisprudenza consolidata, è inibita al gup non soltanto la valutazione nel merito del materiale probatorio devoluto di fronte a lui, non potendo, quindi, egli esprimere giudizi in merito alla sussistenza o meno della penale responsabilità dell’imputato. Al gup è, altresì, vietato disporre il proscioglimento dell’imputato in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad una nuova valutazione all’esito della loto verifica in sede dibattimentale. Nel caso di specie, osservano i Giudici di legittimità, il gup ha pronunciato il proscioglimento dei prevenuti, sebbene abbia espressamente dato atto dell’esistenza di fattori seriamente indizianti a carico degli imputati e sintomatici di una possibile responsabilità penale da valutarsi sulla base del libero convincimento del giudice. Dopo ciò, il gup ha escluso la possibilità di acquisire elementi di riscontro in sede dibattimentale, nonostante lo stesso giudicante abbia dato atto dell’esistenza di dichiarazioni rese dai prevenuti nel corso delle indagini, delle quali, travalicando i limiti della sua cognizione, egli ha affermato la inutilizzabilità in giudizio. In tal modo, a parere del Collegio, il gup ha oltrepassato il proprio ambito cognitivo, compiendo un giudizio riservato alla sola fase dibattimentale. Per tale ragione, la S.-C. ha annullato la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Locri perché vengia nuovamente esaminata la richiesta di rinvio a giudizio dei prevenuti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 maggio 2015 – 15 gennaio 2016, numero 1367 Presidente Squassoni – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza pronunziata in data 3 luglio 2014 all'esito di udienza preliminare, il Gup del Tribunale di Locri ha prosciolto, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei loro confronti dal competente Pm in data 10 gennaio 2014, M.V., M. B., P.B. e N.G. dai reati loro addebitati, consistenti nella commissione di più episodi di frode fiscale a partire dall'anno di imposta 2006, attraverso la indicazione di costi fittizi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, imputabili alla emissione, da parte di tale N. A. di fatture, intestate ad imprese gestite dai prevenuti, relative ad operazioni inesistenti. Secondo il giudicante gli elementi a carico dei prevenuti addotti dalla pubblica accusa a sostegno delle predette imputazioni sarebbero fattori meramente sintomatici non idonei a costituire una valida fonte di prova dei reati, dovendo questi essere valutati liberamente dal giudice unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza della esistenza delle condotte criminose ascritte agli imputati. Avendo il Gup ritenuto che eventuali esiti dibattimentali delle indagini svolte non si caratterizzerebbero, secondo il suo avviso, per essere significativi nel senso della dimostrazione della penale responsabilità dei prevenuti, ne ha, pertanto, disposto il proscioglimento. Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, dolendosi sia della omessa motivazione della sentenza impugnata sia del fatto che la stessa sarebbe stata emessa in violazione di legge. Considerato in diritto Il ricorso, essendo risultato fondato, è, pertanto, meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. penumero il Giudice dell'udienza preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla completabilità degli atti di indagine ed alla inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale probatorio acquisito agli atti sia insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla sussistenza della prova positiva dell'innocenza ovvero in ordine alla mancanza della prova della colpevolezza dell'imputato sia in grado di resistere ad un approfondimento nel corso del contraddittorio dibattimentale Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 agosto 2014, numero 36210 . Si è, in particolare affermato che è inibita al giudice dell'udienza preliminare non soltanto la valutazione nel merito del materiale probatorio devoluto di fronte a lui, non potendo, quindi, egli esprimere giudizi in merito alla sussistenza o meno della penale responsabilità dell'imputato, ma che gli è altresì vietato di disporre il proscioglimento dell'imputato in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad una nuova valutazione all'esito della loro verifica in sede dibattimentale Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2013, numero 48831 . Nella fattispecie il Gup del Tribunale di Locri, contravvenendo ai riportati principi, ha pronunziato il proscioglimento dei prevenuti, sebbene abbia espressamente dato atto della esistenza di fattori seriamente indizianti a carico degli imputati e sintomatici di una possibile responsabilità penale da valutarsi, unitamente ad eventuali elementi di riscontro, sulla base del principio del libero convincimento del giudice. In maniera del tutto ingiustificata, a questo punto, il Gup ha escluso la possibilità di acquisire siffatti elementi di riscontro in sede dibattimentale, sebbene il medesimo giudicante abbia dato atto della esistenza di dichiarazioni lato sensu confessorie rese dai prevenuti nel corso delle indagini, delle quali, travalicando il limiti della sua cognizione, egli ha affermato la inutilizzabilità in giudizio, escludendone, peraltro, a priori anche la riproducibilità in sede dibattimentale. In tal senso il giudicante ha trasmodato rispetto al proprio ambito cognitivo, giungendo sino ad affermare la esigenza di pronunziare il proscioglimento dei prevenuti ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. penumero in quanto non sarebbe stata raggiunta all'esito delle svolgimento delle indagini preliminari la dimostrazione della loro penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio , trascurando di considerare che siffatto criterio di giudizio non si attaglia alla fase della udienza preliminare, concernendo esclusivamente, come inequivocabilmente segnalato dalla collocazione topografica della disposizione che lo prevede id est l'articolo 533, comma 1, cod. proc. penumero , il solo giudizio dibattimentale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio e gli atti debbono essere rimessi al Tribunale di Locri affinché sia nuovamente esaminata la richiesta di rinvio a giudizio dei prevenuti come a suo tempo formulata dal Pm di tale sede giudiziaria in data 10 gennaio 2014. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri.