Quando la domanda è limitata alla condanna diretta dell’assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi - per effetto di litisconsorzio necessario - l’assicurato sottoposto a procedura concorsuale, non rende operante la vis attractiva della procedura.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 128/2016, depositata l’8 gennaio. La questione. La controversia pone la questione della possibilità, per il danneggiato da fatto rientrante nell’ambito di operatività della disciplina della r.c.a. di agire con azione diretta nei confronti dell’assicuratore nel caso in cui il proprietario del mezzo coinvolto sia sottoposto a procedura concorsuale. Ciò comporta la necessità di valutare se e con quali modalità possano contemperarsi l’esigenza di assicurare la maggior tutela possibile alle vittime della strada, la previsione del litisconsorzio processuale necessario fra assicuratore ed assicurato e il principio dell’attrazione nella procedura concorsuale delle pretese incidenti sulla massa. La vicenda. La fattispecie oggetto della controversia riguarda un’azione di risarcimento danni in seguito a un sinistro stradale, promossa dal danneggiato contro i proprietari dei mezzi coinvolti tra cui una società cooperativa e le relative compagnie assicurative. Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda, accertando un concorso colposo paritario dell’attore e di una convenuta, mentre la Corte di Appello ha disposto la separazione del giudizio e ha dichiarato la nullità di un giudizio per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore della cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa sin dal dicembre 1990. Riassunta la causa, il Tribunale ha respinto nuovamente le domande proposte nei confronti della cooperativa e della sua assicurazione. In riforma di tale sentenza, in sede di nuovo gravame la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile la domanda svolta dal danneggiato nei confronti di entrambe le convenute, rilevando che la procedura concorsuale fosse già in atto al momento dell’introduzione della causa e che l’accertamento del credito risarcitorio non avrebbe potuto essere effettuato che nell’ambito di tale procedura. Il fallimento del proprietario del veicolo comporta l’improseguibilità della domanda? Secondo la Corte d’Appello qualora venga proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti del proprietario del veicolo e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo, o comunque la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda sia nei suoi confronti sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al Tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo. Il giudice del gravame ha inoltre precisato come a nulla rilevi la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione in quanto, comunque, l’eventuale risarcimento deve entrare nella massa attiva della procedura concorsuale, essendo poi riconosciuto al danneggiato un privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore, ai sensi dell’articolo 2767 c.c Il quadro normativo. Giova ricordare che ai sensi dell’articolo 52 l.fall. il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, comma 1, numero 1 l.fall., nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Inoltre, l’articolo 23 della l. numero 990/1969 afferma che nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’articolo 18, comma 1, della stessa legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Il privilegio si applica solo all’assicurazione volontaria. La Cassazione, sulla scorta di precedenti pronunce di legittimità cfr. Cass. numero 5172/2010 , afferma in primo luogo che il privilegio di cui all’articolo 2767 c.c., avente ad oggetto l’indennità dovuta dall’assicuratore all’assicurato e la cui previsione è ispirata all’esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell’assicurato, si applica esclusivamente nel settore dell’assicurazione volontaria e non anche con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la l. numero 990/1969 riconosce al danneggiato l’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore. Partecipazione dell’assicurato al giudizio promosso contro l’assicuratore a prescindere da un’autonoma domanda. Per quanto attiene il profilo più strettamente processuale, la Suprema Corte osserva come il litisconsorzio necessario processuale ed unilaterale previsto dall’articolo 23 l. numero 990/1969 applicabile ratione temporis - che comporta la necessità che al giudizio promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore partecipi anche il proprietario del veicolo responsabile del danno e che integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali - sia volto a rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore ai fini dell’opponibilità all’assicurato dell’accertamento della responsabilità. La partecipazione dell’assicurato al giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore è, dunque, giustificata dalla necessità di conseguire un accertamento idoneo a costituire giudicato, che si realizza per effetto della partecipazione dell’assicurato al giudizio, a prescindere dalla proposizione - da parte del danneggiato - di un’autonoma domanda risarcitoria nei suoi confronti ex articolo 2054, comma 3, c.c. e, dunque, anche in difetto di una siffatta domanda. Improseguibilità della domanda di risarcimento a meno che il danneggiato non rinunci a ogni pretesa nei confronti del fallimento. La Cassazione, inoltre, precisa che – sulla scorta di propri precedenti cfr., tra le tante Cass. numero 10640/2012 – nell’ipotesi in cui sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo. Ciò a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis . Se la domanda è limitata alla condanna diretta dell’assicuratore non vi è alcuna attrazione nell’ambito concorsuale. Da tale principio deriva chiaramente che, qualora la domanda sia limitata alla condanna diretta dell’assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi per effetto del litisconsorzio necessario l’assicurato sottoposto a procedura concorsuale in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore , non rende operante la vis attractiva della procedura – ossia l’attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento della competenza a conoscere tutte le azioni che ne derivavano -, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum . Pertanto, nella fattispecie non si presenta alcuna esigenza di attrazione della causa nell’ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che invece potrà proseguire, sino al suo naturale epilogo, nelle forme dell’ordinario procedimento contenzioso. In conclusione, la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum. La Suprema Corte, dunque, conclude accogliendo il ricorso e cassando la sentenza d’appello, affermando che la domanda risarcitoria, anche se originariamente era stata proposta - in via cumulativa - sia nei confronti dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 18 legge numero 990/1969 che della società proprietaria del veicolo ai sensi dell’articolo 2054, comma 3, c.c. , è stata validamente ridotta e limitata alla sola richiesta di risarcimento da parte dell’assicurazione. Di conseguenza, la partecipazione al giudizio dei commissari liquidatori della cooperativa non risulta finalizzata ad un’eventuale condanna, ma esclusivamente a conseguire un accertamento della responsabilità opponibile alla proprietaria del mezzo da far valere nei confronti della cooperativa, nell’ipotesi in cui dovesse ritornare in bonis , senza che sia possibile ravvisarsi quindi alcuna interferenza fra il giudizio risarcitorio e la procedura concorsuale. Pertanto, secondo la Cassazione, non c’è ragione alcuna per ritenere che la domanda di condanna della sola assicuratrice debba essere esaminata nell’ambito della procedura concorsuale dell’assicurata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 ottobre 2015 – 8 gennaio 2016, numero 128 Presidente Chiarini – Relatore Sestini Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nell'ottobre 1991, A.M. dedusse di avere riportato gravi lesioni a seguito di un sinistro stradale avvenuto il omissis sul raccordo autostradale omissis e convenne in giudizio la Cooperativa Zootecnica Centro Italia quale proprietaria di uno dei mezzi coinvolti e la sua assicuratrice Unipol s.p.a., oltre a P.R. e alla Toro Assicurazioni s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Perugia accolse parzialmente la domanda accertando un concorso colposo paritario dell'attore e della P. e rigettando ogni pretesa avanzata nei confronti della Cooperativa e della Unipol. La Corte di Appello dispose la separazione del giudizio relativo alla domanda proposta dall'A. contro la Cooperativa e l'Unipol da quello concernente la domanda formulata nei confronti della P. e della Toro e definì il primo giudizio dichiarandone la nullità per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore della Cooperativa Zootecnica, posta in liquidazione coatta amministrativa sin dal dicembre 1990. Riassunta la causa dall'A. , il Tribunale di Perugia respinse nuovamente le domande proposte nei confronti della Cooperativa e della Unipol. In riforma di tale sentenza, la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile la domanda svolta dall'A. nei confronti di entrambe le convenute, rilevando che la procedura concorsuale era già in atto al momento dell'introduzione della causa e che l'accertamento del credito risarcitorio non avrebbe potuto essere effettuato che nell'ambito di tale procedura. Ricorre per cassazione l'A. affidandosi a quattro motivi resistono, con distinti controricorsi, la Cooperativa Zootecnica Centro Italia in l.c.a. e la Unipol s.p.a Motivi della decisione 1. Dato atto che la Cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. del 15 dicembre 1990, la Corte di Appello ha affermato che, qualora venga proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti del proprietario del veicolo e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo, o comunque la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda sia nei suoi confronti sia nei confronti del suo assicuratore . con conseguente devoluzione al Tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo . Ha aggiunto che a nulla rileva la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione in quanto, comunque, l'eventuale risarcimento deve entrare nella massa attiva della procedura concorsuale essendo poi riconosciuto al danneggiato un privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore ai sensi dell'articolo 2767 c.c. . Ha concluso pertanto che ricorreva un'ipotesi di improcedibilità della domanda, non risultando, tra l'altro, alcuna rinuncia espressa da parte dell'A. a far valere le sue pretese nei riguardi della procedura concorsuale , atteso che la rinuncia a parte della domanda, quale formulata dalla difesa nel corso dell'odierna udienza, non ha alcuna rilevanza in quanto non è stata fatta dalla parte personalmente né da un procuratore speciale e, comunque, non è stata accertata dalle altre parti . 2. Col primo motivo violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli articolo 52 e 201 R.D. 16.3.1942, numero 267 , il ricorrente assume che nella disciplina di cui all'articolo 52 Legge Fallimentare rientrano solamente le posizioni incidenti sul patrimonio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e rileva che, in difetto di eccezioni di inoperatività della polizza di assicurazione relativa al veicolo della Cooperativa, la domanda dell'A. non potrà mai incidere sulla massa creditoria, poiché, in ipotesi di accoglimento, la stessa spiegherà i suoi effetti direttamente nei confronti della Compagnia garante, la quale, a sua volta, non gode di alcuna possibilità di agire in regresso o per la restituzione di quanto corrisposto . 2.1. Col secondo motivo violazione e falsa applicazione della disposizione dell'articolo 112 C.P.C. in riferimento all'articolo 360 , il ricorrente evidenzia che da sempre aveva proposto anche domanda separata nei confronti della sola Unipol Assicurazioni per chiedere, in ogni caso la condanna anche non in solido con il proprietario del veicolo e si duole che la Corte non si sia pronunciata su di essa, benché egli vi avesse insistito in sede di discussione, dopo aver rinunciato alla domanda di condanna della Cooperativa. 2.2. Il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 legge 990/1969 e dell'articolo 2767 c.c. censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'eventuale risarcimento da parte dell'assicurazione sarebbe dovuto confluire in ogni caso nella massa attiva della procedura concorsuale, fatto salvo il privilegio spettante al danneggiato ai sensi dell'articolo 2767 c.c. assume, al contrario, il ricorrente che il risarcimento dovuto a seguito di azione diretta ex articolo 18 l. numero 990/1969 non è soggetto alla disciplina dell'articolo 2767 c.c. e, prima ancora, che gli importi dovuti dall'assicuratore non entrano nella massa attiva della procedura concorsuale dell'assicurato. 2.3. Col quarto motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 84 C.P.C., 306 C.P.C., 345 C.P.C., e 346 C.P.C., in relazione al comma primo, numero 3 dell'articolo 360 C.P.C.” , l'A. si duole dell'erronea valutazione della precisazione della domanda effettuata dal difensore in sede di discussione avanti alla Corte di Appello ed evidenzia che non di rinuncia si è trattato, ma di mera modificazione della domanda in senso riduttivo e, pertanto, consentita anche in grado di appello e manifestazione del potere difensivo del procuratore , e tale da non dover essere accettata dalle controparti. 3. La controversia pone la questione della possibilità, per il danneggiato da fatto rientrante nell'ambito di operatività della disciplina della r.c.a., di agire con azione diretta nei confronti dell'assicuratore in caso di sottoposizione a procedura concorsuale del proprietario del mezzo coinvolto. Ciò comporta la necessità di valutare se e con quali modalità possano contemperarsi l'esigenza di assicurare la maggior tutela possibile alle vittime della strada cfr. Cass. numero 274/2015 con la previsione del litisconsorzio processuale necessario fra assicuratore ed assicurato e col principio dell'attrazione nella procedura concorsuale delle pretese incidenti sulla massa. 4. Va innanzitutto sgomberato il campo dall'errore in cui è incorsa la Corte quando ha sostenuto che l'eventuale risarcimento dovesse entrare nella massa attiva della procedura concorsuale, fatto salvo il privilegio spettante al danneggiato sull'indennità versata. Va, infatti, condiviso il principio secondo cui il privilegio di cui all'articolo 2767 cod. civ., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, numero 990 riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore Cass. numero 5172/2010 . Ne consegue la fondatezza del terzo motivo. 5. Egualmente fondato è il quarto motivo - che si esamina di seguito per pregiudizialità logica - in quanto erroneamente la Corte ha ritenuto che la riduzione dell'originaria domanda compiuta dal difensore dell'A. in sede di precisazione delle conclusioni allorquando non ha reiterato la richiesta di condanna solidale della Cooperativa e dell'assicuratrice ed ha insistito sulla sola domanda - inizialmente subordinata - di condanna della assicuratrice integrasse un'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio ex articolo 306 C.P.C. come tale, riservata alla parte o ad un suo procuratore speciale e richiedente l'accettazione della controparte anziché un'ipotesi di rinuncia ad un capo della domanda, rientrante nei poteri del difensore. È noto, infatti, che rientra nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande, trattandosi di attività che costituisce esercizio della discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente all'interesse del proprio rappresentato Cass. numero 2572/1998 cfr. anche Cass. numero 140/2002 . Ne consegue che, avendo il difensore dell'A. validamente rinunciato ai capi dell'originaria domanda che richiedevano la condanna della Cooperativa ex articolo 2054, 3 co. c.c. , l'unica domanda su cui la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi era quella di condanna diretta dell'assicuratrice ex articolo 18 l. numero 990/1969 . 6. Passando, ora, all'esame di primi due motivi, deve sottolinearsi che - il litisconsorzio necessario processuale ed unilaterale previsto dall'articolo 23 l. numero 990/1969 applicabile ratione temporis , che comporta la necessità che al giudizio promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore partecipi anche il proprietario del veicolo responsabile del danno e che integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è volto a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità Cass. numero 26041/2005 - la partecipazione dell'assicurato al giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore è dunque giustificata dalla necessità di conseguire un accertamento idoneo a costituire giudicato, che si realizza per effetto della partecipazione dell'assicurato al giudizio, a prescindere dalla proposizione - da parte del danneggiato - di un'autonoma domanda risarcitoria nei suoi confronti ex articolo 2054, 3 co. c.c. e, dunque, anche in difetto di una siffatta domanda. Tanto premesso e venendo a considerare le possibili interferenze fra il litisconsorzio necessario ex articolo 23 l. numero 990/69 e la procedura concorsuale cui sia sottoposto l'assicurato, deve ulteriormente rilevarsi che - questa Corte ha avuto modo di affermare che, quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis Cass. numero 10640/2012 in senso analogo, già Cass. numero 17035/2011 - con ciò si è voluto evidentemente affermare che, ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell'assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi per effetto del litisconsorzio necessario l'assicurato sottoposto a procedura concorsuale in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore , non rende operante la vis attractiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum - in un'ipotesi siffatta non si pone, dunque, alcuna esigenza di attrazione della causa nell'ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che - al contrario - potrà proseguire, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso. 6.1. Facendo concreta applicazione degli anzidetti principi e considerazioni al caso in esame, ritiene il Collegio che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato l'improcedibilità del giudizio, atteso che - la domanda risarcitoria, pur originariamente proposta - in via cumulativa - sia nei confronti dell'assicurazione ex articolo 18 l. numero 990/1969 che della Cooperativa ex articolo 2054, 3 co. c.c. è stata validamente ridotta per quanto osservato al punto 5 alla sola richiesta di risarcimento da parte dell'assicurazione - con ciò, la partecipazione al giudizio dei commissari liquidatori della Cooperativa non risulta finalizzata ad un'eventuale condanna, ma unicamente a conseguire un accertamento della responsabilità opponibile alla proprietaria del mezzo da far valere nei confronti della Cooperativa, ove dovesse tornare in bonis - non determinandosi, pertanto, alcuna interferenza fra il giudizio risarcitorio e la procedura concorsuale, non v'è ragione alcuna per ritenere che la domanda di condanna della sola assicuratrice debba essere esaminata nell'ambito della procedura concorsuale dell'assicurata. Da ciò consegue che anche i primi due motivi vanno accolti. 7. La sentenza va dunque cassata, con rinvio la Corte di Appello di Perugia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.