Il sindaco-condomino non può ordinare al gestore il ripristino della fornitura idrica interrotta per morosità del condominio

Vengono affrontate diverse tematiche, processuali e procedurali, ma soprattutto si analizza se la lite rientra tra le competenze del G.A. o del G.O. e se il sindaco, anche se è in palese conflitto d’interessi, può emettere ordinanze contingenti ed urgenti per assicurare l’erogazione di un pubblico servizio, laddove è pendente una causa civile per recesso per morosità.

È quanto deciso dal Tar Liguria sez. II n. 138 del 24 gennaio 2014 relativa ad una peculiare lite, stante anche il duplice ruolo ricoperto dal sindaco primo cittadino e condomino di uno stabile interessato dall’interruzione di detto servizio. Si legittima la facoltà del gestore d’interrompere parzialmente l’erogazione idrica ai clienti morosi. Il caso. La società ricorrente, proprietaria e gestore dell’acquedotto privato del compendio immobiliare lottizzato sito all’interno della Pineta di Arenzano, ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco di Arenzano di ripristino della fornitura dell’acqua potabile in favore delle unità immobiliari ricomprese nel compendio , di cui fanno parte sia il condominio convenuto che quello in cui risiede il sindaco. La ditta aveva parzialmente interrotto l’erogazione del servizio, quale forma di recesso dal contratto stipulato con tali clienti, perché non avrebbero corrisposto gli adeguamenti tariffari fatturati dalla società, sì da giustificare l’esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura. A supporto la ricorrente, ndr richiama la sentenza del Tribunale di Genova n. 3133 del 20 agosto 2009, laddove affermerebbe il diritto al recesso sebbene il corrispettivo contrattuale, come pagato fino al 2004, non fosse suscettibile d’adeguamento tariffario . Il sindaco, ritenendo che il suo ruolo di ufficiale del governo gli imponesse di attivarsi per garantire a tutti i cittadini di usufruire di questo servizio pubblico fondamentale, a prescindere dal rapporto che abbiano con il gestore aveva emesso un’ordinanza contingente ed urgente per il suo ripristino. Il G.A., pur evidenziando contrasti sulla ripartizione di competenze relative al merito della lite, ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse un’illecita ingerenza del Comune nella controversia civilistica, di cui il sindaco è de facto parte per i motivi di cui sopra. Quale giurisdizione? Il G.A. distingue tra le censure attinenti alla regolarità ed alla legittimità degli atti impugnati e quelle che, invece, riguardano controversie civilistiche relative all’asserita morosità degli utenti, all’effettiva sussistenza del diritto di recesso della società, nonché al preteso diritto all’ adeguamento tariffario . Queste sono di competenza del G.O., tanto più che è pendente l’appello della menzionata sentenza di primo grado. Per dirimere la questione non va taciuta la mancanza d’imparzialità del sindaco, che aveva manifestato la sua volontà di ripristinare la fornitura a tutti i condomini interessati, sottolineando di agire quale ufficiale del governo e non come amministratore dei cittadini. L’ordinanza, però, era priva dei suoi elementi essenziali difettando dell’urgenza e stante il conflitto d’interessi. In questi casi, vista la natura stessa dell’ordinanza impugnata, il giudice amministrativo esercitava ab antiquo in materia uno dei rari casi di giurisdizione di merito, ossia sindacava pleno iure legittimità e opportunità dell’ordinanza . Questa facoltà gli è riconosciuta, attualmente, dall’art. 133, lett. q , cpa che estende il sindacato, oltre che al contenuto dell’atto impugnato, all’intera vicenda ad esso sottesa, ellitticamente racchiusa nell’espressione del giudizio sul rapporto” . È, quindi, confermata la giurisdizione del giudice adito. Obbligo di astensione. Da quanto sopra emerge chiaramente tale onere. Il sindaco, invece, emettendola ha dimostrato di aver frainteso natura, scopo ed interessi presidiati dal potere come in concreto esercitato, cioè ad un’opera di un amministratore coinvolto personalmente nella vicenda, per dirimere conflitti intersoggettivi, sia pure concernenti le modalità di erogazione di un pubblico servizio . L’atto, poi, risulta adottato in violazione degli artt. 50 Dlgs 267/00, 1 e ss L. 241/90 e 97 Cost., perciò è stato annullato in accoglimento del ricorso. Visti gli interessi sottesi alla lite le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Liguria, sez. II, sentenza 12 dicembre 2013 - 24 gennaio 2014, n. 138 Presidente Caruso – Estensore Caputo Fatto La società ricorrente, proprietaria e gestore dell’acquedotto privato del compendio immobiliare lottizzato sito all’interno della Pineta di Arenzano, ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco di Arenzano di ripristino della fornitura dell’acqua potabile in favore delle unità immobiliari ricomprese nel compendio, fra di esse quelle facenti parte del condominio Gardenia. A fondamento del gravame ha dedotto i seguenti motivi d’impugnazione I Violazione falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/90. Difetto d’istruttoria II Violazione falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000 in relazione all’art. 52 e ss. c.p.c., 3 e 97 cost. III Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000 in relazione agli artt. 4 e ss. l.r. 23/1981. Difetto di presupposto IV Violazione dell’art. 50 d.lgs. sotto altri profili. L’ordinanza di ripristino della fornitura d’acqua, secondo le censure, avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del procedimento. Il sindaco avrebbe dovuto altresì astenersi, versando in situazione incompatibile con l’esercizio imparziale delle attribuzioni pubblicistiche connesse all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente. Che, in aggiunta, richiamandosi ad esigenze di salubrità ed igiene pubblica, avrebbe dovuto essere preceduta ai sensi dell’art. 4 l.r. 23/1981 dal parere del competente servizio ASL. Il comune di Arenzano, il condominio Gardenia si sono costituiti in giudizio instando per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del 12.12.2013 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione. Diritto Con le ordinanza impugnate, ad avviso della società ricorrente, il Comune si sarebbe di fatto ingerito nella controversia civilistica che la vede contrapposta, in qualità di proprietaria e gestore dell’acquedotto privato, ai Condomini destinatari della fornitura d’acqua. Che non avrebbero corrisposto gli adeguamenti tariffari fatturati dalla società, sì da giustificare l’esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura. A supporto, richiama la sentenza del Tribunale di Genova n. 3133 del 20 agosto 2009, laddove affermerebbe il diritto al recesso sebbene il corrispettivo contrattuale, come pagato fino al 2004, non fosse suscettibile d’adeguamento tariffario. Sicché, seguendo la prospettazione contenuta in ricorso, la parziale interruzione della fornitura sarebbe null’altro che la manifestazione del diritto di recesso. Va preliminarmente precisato che esorbitano dalla cognizione avente ad oggetto la legittimità degli atti impugnati le questioni attinenti al contratto d’utenza relativo alla fornitura dell’acqua potabile in favore del Condominio resistente. Ossia sfuggono al sindacato di legittimità le controversie civilistiche relative all’asserita morosità degli utenti, all’effettiva sussistenza del diritto di recesso della società, nonché al preteso diritto all’ adeguamento tariffario. La cognizione di tali questioni è riservata al giudice ordinario, ed esse hanno avuto risoluzione, ancorché non definitiva, con sentenza del Tribunale di Genova n. 3133 del 20 agosto 2009, ancora sub judice in appello. Nel merito il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti della motivazione. Risulta per tabulas che il sindaco che ha adottato le ordinanze impugnate, oltre ad abitare in una abitazione ricompresa in un condominio che si trova nella stessa situazione che ha dato causa alla parziale interruzione della fornitura d’acqua, è intervenuto nell’assemblea della Comunione tenutasi il 13.07.2013. In quella sede ha testualmente affermato che, in relazione alle problematiche connesse all’approvvigionamento idrico, avrebbe nuovamente proceduto nello stesso modo ossia all’adozione dell’ordinanza contingibile per intimare il ripristino dell’approvvigionamento idrico per i condomini che dovessero subire l’interruzione del servizio”. A tale riguardo ha rivendicato la volontà dell’amministrazione comunale” ad attivarsi al fine di garantire a tutti i cittadini la fornitura a prescindere dal rapporto che abbiano con il gestore”. Di fatto il sindaco, assumendo l’atto impugnato, che – va ricordato – è adottato in qualità d’ufficiale del governo, e non quale amministratore dei cittadini”, ha manifestato in concreto l’assenza d’imparzialità cfr. art. 1 l. 241/90 , tanto più necessaria per adottare, in veste autoritativa ed in prima persona, un atto imputabile allo Stato, che ha come presupposto una oggettiva situazione di imprescindibile urgenza. Sicché, oltre a risiedere in un condominio che versa nella medesima situazione del condominio controinteressato, ciò che già di per sé poteva condizionare il sereno ed equanime esercizio delle attribuzioni pubblicistiche, tanto da consigliarne l’astensione, il sindaco ha dimostrato di aver frainteso natura, scopo ed interessi presidiati dal potere come in concreto esercitato, cioè ad un opera di un amministratore coinvolto personalmente nella vicenda, per dirimere conflitti intersoggettivi, sia pure concernenti le modalità di erogazione di un pubblico servizio. Né può dirsi, come afferma il Comune resistente nelle memorie depositate in giudizio, che la censura attinge profili meramente formalistici. In realtà, non va passato sotto silenzio che, proprio in ragione della natura dell’ordinanza contingibile ed urgente, il giudice amministrativo esercitava ab antiquo in materia uno dei rari casi di giurisdizione di merito, ossia sindacava pleno iure legittimità e opportunità dell’ordinanza. Nell’odierno ordinamento processuale esercita la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 lett. q c.p.a., estendendo il sindacato, oltre che al contenuto dell’atto impugnato, all’intera vicenda ad esso sottesa, ellitticamente racchiusa nell’espressione del giudizio sul rapporto”. E che, per le ragioni sopra rassegnate, dà modo di rilevare l’effettiva sussistenza dei vizi di legittimità denunciati dalla ricorrente, incentrati sulla violazione dell’art. 50 t.u.cit. letto in relazione agli artt. 1 e ss l. 241/90 e 97 cost. L’accoglimento della censura che inficia alla base gli atti impugnati comporta l’assorbimento degli altri motivi d’impugnazione. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nella natura degli interessi coinvolti nella controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.