Quanti guai procura la disattenzione sulle forme della procura

Ai fini di proporre impugnazione in sede di riesame, anche nell’interesse del soggetto terzo sequestrato, non è richiesto il rilascio di alcuna procura speciale resa con le forma dell’articolo 122 c.p.p., essendo sufficiente quanto disciplinato e richiesto dall’articolo 100 del codice di rito.

Secondo il codice di rito le modalità di nomina del difensore sono nettamente differenziate tra i portatori dell’interesse sostanziale del rapporto processuale penale – l’imputato e la persona offesa – ed i soggetti portatori di interessi civilistici da fa valere nel contesto del processo penale. Per l’imputato la nomina va effettuata ex articolo 96 c.p.p Detta norma richiamata dall’articolo 101 c.p.p. trova vigore anche in riferimento alla persona offesa. Le altre parti, richiamate in modo espresso dall’articolo 100 cp.p. in parte civile”, responsabile civile”, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria”, debbono procedere alla nomina del proprio difensore secondo la specifica disciplina dettata dall’articolo 100 c.p.p. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2899 del 22 gennaio 2014. I l caso. nei confronti del ricorrente, rectius dei suoi beni, veniva emesso decreto di sequestro preventivo. Avverso il predetto decreto presentava richiesta di riesame l’interessato. Il Tribunale competente dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata, ritenendo che essendo la ricorrente persona non indagata per consentire al difensore l’impugnazione per suo conto avrebbe dovuto procedere al conferimento ed al rilascio in favore di questi di procura speciale conforme all’articolo 83 del codice di procedura civile, invece che procura alle liti conferente genericamente poteri non meglio specificati. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la parte a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge in quanto era presente in atti procura speciale che faceva esplicito riferimento al procedimento in questione ed al ruolo di terzo sequestrato del ricorrente e come, con la medesima procura la ricorrente stessa avesse provveduto a nominare procuratore speciale il proprio difensore di fiducia. Veniva altresì dedotta violazione di legge per non avere il tribunale, una volta rilevato il difetto di procura, concesso termine ai difensori per munirsi di valida procura speciale La Corte ha accolto il ricorso. La natura del mandato per proporre riesame . La Corte, con una attenta disamina, non sempre di facile lettura, giunge ad indicare alcune fondamentali caratteristiche che deve possedere il mandato a difendere e, ovviamente, la procura ex articolo 100 c.p.p ed ex articolo 122 del codice di rito. Pare interessante dar atto di come, principalmente, la Corte affermi che non occorre il rilascio di alcuna specifica procura ai fini di poter procedere con la proposizione della richiesta di riesame da parte del terzo sequestrato, diversa rispetto al rilascio di mandato con le forme previste dall’articolo 100 c.p.p Dunque nessuna possibilità di individuazione, o di creazione, di regole formali, differenti rispetto a quelle ben note in tema di mandato difensivo, finalizzate a rendere farraginoso, complesso e difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa. La procura ex articolo 100 e quella ex articolo 122 c.p.p. La pronuncia in commento non lascia spazio a dubbi. Secondo il codice di rito le modalità di nomina del difensore sono nettamente differenziate tra i portatori dell’interesse sostanziale del rapporto processuale penale – l’imputato e la persona offesa – ed i soggetti portatori di interessi civilistici da fa valere nel contesto del processo penale. Per l’imputato la nomina va effettuata ex articolo 96 c.p.p Detta norma richiamata dall’articolo 101 c.p.p. trova vigore anche in riferimento alla persona offesa. Le altre parti, richiamate in modo espresso dall’articolo 100 cp.p. in parte civile”, responsabile civile”, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria”, debbono procedere alla nomina del proprio difensore secondo la specifica disciplina dettata dall’articolo 100 c.p.p La procura prevista dall’artcomma 100 c.p.p. disciplina anche l’ipotesi di nomina del difensore del soggetto terzo avente diritto alla restituzione del bene cui l’articolo 322 c.p.p. riconosce il diritto a proporre riesame. La ratio della norma, e dell’attività di interpretazione della stessa resa dal Giudice della nomofiliacha, appare evidente e condivisibile il terzo, non parte del sostanziale del rapporto processuale, dee stare in giudizio con le forme previste e richiamate dall’articolo 100 c.p.p. che sono più stringenti rispetto a quelle richieste dall’articolo 96 c.p.p. La presenza in capo alla parte di un mero interesse civilistico e l’assenza di qualsiasi titolo a contestare la sussistenza di responsabilità penale ma solo le condizioni per mantenere il sequestro, non possono che portare ad una indicazione ermeneutica in tal senso. La reale natura della procura richiesta dall’articolo 100 c.p.p. Il codice conosce e disciplina una procura speciale per determinati atti ” esplicitamente richiamata dall’articolo 122 c.p.p. La natura e la forma dell’articolo 100 c.p.p., richiamano quelle di natura civilistica. Dunque ai fini determinarne la portata appare corretto fare riferimento al contenuto dell’articolo 83 del codice di rito civile. Ai sensi della norma civilistica la procura alle liti può essere speciale o generale. Con la procura generale alle liti è possibile conferire ad un difensore un potere di natura più ampia, ovvero di rappresentanza in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso, mentre con la procura speciale si intende conferire detto potere con esclusivo riferimento ad un determinato procedimento. Se ne deve dedurre che la disposizione contenuta nell’articolo 100 c.p.p. nel disciplinare la procura alle liti nell’ambito del rito penale e con riferimento a soggetti che debbono in esso far valere interessi civilistici ritenga necessaria la procura speciale per il determinato procedimento non consentendo che il difensore nominato possa svolgere senza specifico incarico le proprie funzioni, anche se riferite ad interessi civilistici, munito di procura generale alle liti. Dunque il termine speciale deve essere letto in funzione al procedimento procura speciale ai fini di esercitare il mandato in quello specifico procedimento e non in relazione al compimento di specifici atti endoprocessuali. Tanto che all’esaurimento del grado comma 3 la procura speciale si presume esaurita. Od ancora la norma che prevede la possibilità di rilascio della procura speciale ex articolo 100 c.p.p. in calce o a margine dell’atto di costituzione di parte civile che ricalca quasi pedissequamente la disposizione contenuta nell’articolo 83 c.p.comma Il IV comma dell’articolo 100 c.p.p., che legittima il difensore a compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli espressamente riservati” alla parte ovvero gli atti di disposizione del diritto in contesa” appare poi far giustizia circa ogni possibile dubbio al riguardo. La procura ex articolo 122 c.p.p. La Corte costruisce i limiti, la natura e la portata della procura richiesta ex articolo 122 c.p.p. proprio partendo, quasi in negativo, dai poteri conferibili ex articolo 100 c.p.p. Ogni potere non delegabile” ex articolo 100 del codice di rito per essere esercitato da parte del difensore necessita del rilascio di una procura speciale ex articolo 122 c.p.p. nel quale esso potere venga espressamente indicato. Esattamente come occorre fare per conferire un potere di siffatta natura nell’ambito civilistico. Una costruzione dei limiti della procura ex articolo 122 c.p.p. che avviene per esclusione in riferimento a tutti i poteri che sono delegabili attraverso il rilascio della procura speciale ex articolo 100 c.p.p. E che pare una corretta risposta interpretativa ad un quesito che ha turbato il sonno di ben più di un difensore.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 dicembre 2013 – 22 gennaio 2014, n. 2899 Presidente De Roberto – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 luglio - 1 agosto 2013 il Tribunale del Riesame di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata da S.D. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 29 giugno 2013 dal gip presso il medesimo Tribunale. Rilevava il Tribunale che, essendo la ricorrente persona non indagata sui cui beni era stato disposto il sequestro, per consentire al difensore l'impugnazione per suo conto avrebbe dovuto conferire procura speciale conforme all'art. 83 cod. proc. civ Ma la procura alle liti allegata alla impugnazione sottoscritta dal solo difensore conferiva genericamente poteri non meglio specificati, non potendo valere quale idonea procura alle liti. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso S.D. a mezzo del proprio difensore deducendo con primo motivo la violazione di legge in quanto vi era in allegato alla richiesta di riesame la sua rituale procura che faceva chiaro riferimento al procedimento in questione ed al ruolo di terzo sequestrato. Inoltre, con la medesima procura, la ricorrente nominava procuratore speciale il proprio difensore di fiducia. Con secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'articolo 182 comma secondo cod. proc. civ. per non avere il Tribunale, rilevato il difetto di procura, dato termine ai difensori per munirsi di valida procura speciale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Per valutare gli argomenti del Tribunale e del primo motivo del ricorso è necessario valutare il contenuto del mandato difensivo che, secondo il provvedimento impugnato, conferisce genericamente al legale ampi poteri non meglio specificati e quindi non avrebbe le caratteristiche della procura alle liti conforme agli artt. 100 cod. proc. pen. e 83 cod. proc. civ 5. Dal testo della procura risulta che S.D. premette di essere destinataria del provvedimento di sequestro preventivo de quo, che individua sia con i dati del provvedimento stesso che con i numeri di procedimento del PM e del Gip, e di nominare a mente dell'art. 322 e seguenti cod. proc. pen. l'avv. Zagarese procuratore speciale per ogni atto del procedimento. 6. È quindi evidente che, laddove il Tribunale ritiene che non vi sia procura speciale , intende affermare che non vi è stato uno specifico conferimento del potere di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. 7. Pur se, ad una prima apparenza, non sembra neanche corretta l'interpretazione data dal Tribunale al contenuto del mandato che, con il richiamo all'art. 322 cod. proc. pen., appare esattamente mirato alla richiesta di riesame e, nel dubbio sulla volontà della parte, sarebbe stato ragionevole interpretare l'atto come era più probabile che lo intendesse la parte piuttosto che secondo un criterio di deflazione dei carichi di lavoro , è dirimente innanzitutto dare atto che non era affatto necessario conferire lo specifico potere di proporre riesame. 8. La decisione impugnata, difatti, si basa su una sostanziale confusione tra la procura speciale alle liti di cui agli articoli 100 cod. proc. pen. e 83 cod. proc. civ. e la procura speciale per determinati atti disciplinata dall'articolo 122 cod. proc. pen Quest'ultima effettivamente riguarda le ipotesi in cui un atto del procedimento sia riservato ad una delle parti personalmente ma, tra questi atti, non rientra l'impugnazione in sede di riesame del provvedimento di sequestro. 9. Tale errore è palese anche nei vari richiami della giurisprudenza di legittimità da parte della ordinanza impugnata. 10. Quasi tutte le citazioni riguardano ipotesi di proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore non munito di specifica procura. Ma, in questi casi la questione riguarda il mancato espresso ampliamento della procura speciale ai successivi gradi del procedimento Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. dep. 04/07/2012 . Nella specie la procura speciale conferita il 12 luglio 2011 dalla parte privata, terza interessata, al difensore ricorrente prodotta in occasione della udienza davanti al giudice del riesame non legittima il legale alla proposizione del ricorso per cassazione, in quanto l'atto appare inidoneo a vincere la presunzione, stabilita dell'art. 100 c.p.p., comma 3, di conferimento della procura soltanto per il grado del processo in cui è stata utilizzata . Quanto al rinvio che l'ordinanza impugnata fa alla motivazione della sentenza 41243 del 21/11/2006, in tale ultima decisione si legge il documento prodotto dalla difesa non presenta i caratteri minimi della procura speciale ma consiste in una mera nomina di difensore di fiducia manca l'indicazione dell'attività processuale da compiere, non essendo a tal fine sufficientemente esplicativa la mera intestazione Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari in tale caso, quindi, non era stato neanche indicato il procedimento di riferimento, situazione che nel presente procedimento non ricorre. 11. Va premesso, in assenza di specifiche disposizioni, quale sia la disciplina per la nomina del difensore da parte del soggetto avente diritto alla restituzione del bene, cui l'art. 322 cod. proc. pen. riconosce il diritto a proporre riesame. 12. Secondo il codice di rito le modalità di nomina del difensore sono nettamente differenziate tra i portatori dell'interesse sostanziale del rapporto processuale penale - l'imputato e la persona offesa - ed i soggetti portatori di interessi civilistici da fare valere nel contesto del processo penale. Per l'imputato, la nomina va effettuata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., norma richiamata dall'articolo 101 cod. proc. pen. per la persona offesa, mentre per le altre parti private, indicate espressamente dall'art. 100 cod. proc. pen. in parte civile , responsabile civile , persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria , la nomina va effettuata secondo la specifica disciplina dell'art. 100 cod. proc. pen. che, come si dirà, ricalca sostanzialmente il modello del codice di procedura civile. 13. La costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 100 cod. proc. pen. debba disciplinare anche l'ipotesi di nomina del difensore da parte del soggetto avente diritto alla restituzione del bene cui l'art. 322 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla proposizione di richiesta di riesame. Anche in questo caso, difatti, la parte è portatrice di un interesse civilistico non è titolata a contestare la sussistenza di responsabilità penale ma solo le condizioni per mantenere in sequestro. 14. Pertanto la questione si risolve individuando cosa si intenda nell'articolo 100 cod. proc. pen. per procura speciale . 15. Per ragioni letterali e sistematiche è evidente che non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura speciale alle liti , ovvero limitatamente al dato procedimento. 16. La prima ragione è che la disposizione che specificatamente disciplina la procura speciale per determinati atti è quella, ben diversa, di cui all'articolo 122 cod. proc. pen. 17. Va poi considerato che l'articolo 100 cod. proc. pen. ricalca essenzialmente il modello di cui all'articolo 83 cod. proc. civ. il soggetto con interesse civilistico, difatti, conferisce una procura alle liti conforme al modello del processo civile in cui la parte sta in giudizio solo con il patrocinio del difensore. 18. Lo stesso testo delle due norme è in parte simile e, nel caso della seguente significativa espressione, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa , è identico. 19. E cosa si intenda per procura speciale risulta chiaramente dal testo della norma di cui all'art. 83 cod. proc. civ. secondo tale disposizione la procura alle liti può essere generale o speciale . Il chiaro senso è che con la procura generale alle liti è possibile conferire ad un difensore il potere di rappresentanza in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso mentre la procura speciale è quella riferita solo ad un determinato procedimento. 20. Quindi la disposizione di cui all'art. 100 cod. proc. civ., nel disciplinare la procura alle liti nell'ambito del processo penale per i soggetti che, come detto, debbono far valere interessi civilistici, ritiene necessaria la procura speciale per il determinato procedimento non consentendo che, invece, possa svolgere, senza specifico incarico, le proprie funzioni, ancorché per interessi civilistici, il difensore nominato con procura generale alle liti. 21. Anche la lettura delle altre disposizioni dell'art. 100 cod. proc. pen. conferma che si tratta di speciale rispetto al procedimento e non ai singoli atti. 22. Innanzitutto vi è il terzo comma che, come già detto, prevede che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo , affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti. Tale previsione, del resto, per le ragioni già dette di similitudine di disciplina, non può che avere il medesimo significato dell'identica disposizione dell'art. 83 cod. proc. civ 23. Vi è poi la disposizione di cui al secondo comma che prevede che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile etc. . Anche in questo caso l'art. 100 cod. proc. pen. ricalca la disposizioni di cui all'art. 83 cod. proc. civ. che prevede nel processo civile che la procura speciale possa essere apposta in calce o a margine degli atti di costituzione in giudizio e dimostra che l'atto disciplinato è destinato all'attribuzione del potere di rappresentanza processuale per il singolo procedimento la costituzione di parte civile etc. e non certo per singoli atti. 24. Ulteriore conferma si ha dal quarto comma dell'articolo in questione che chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli espressamente riservati alla parte ovvero gli atti di disposizione del diritto in contesa salvo la specifica attribuzione di potere va da sé, anche in questo caso, che tale disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per i singoli atti. 25. Infine, anche la previsione che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti. 26. Altra cosa è, invece, la procura speciale per determinati atti disciplinata dall'articolo 122 cod. proc. pen. che prevede la procura per singoli determinati atti che, con riferimento alle altre parti private , sono appunto quelli espressamente riservati alla parte di cui al quarto comma dell'articolo 100 cod. proc. pen 27. Va, a tal punto, dato atto che esistono talune pronunzie che affermano la necessità di una procura speciale per lo specifico atto di impugnazione in riferimento al riesame proposto dal terzo avente diritto alla restituzione del bene in sequestro. Il tema è stato affrontato in relazione al tema della applicabilità in tale caso della disciplina di cui all'art. 182 comma secondo cod. proc. civ Difatti talune pronunzie hanno affermato Sez. 6, Sentenza n. 1289 del 20/11/2012 Cc. dep. 10/01/2013 Rv. 254287 Sez. 3, Sentenza n. 11966 del 16/12/2010 Cc. dep. 24/03/2011 Rv. 249766 che, proprio perché è applicabile sostanzialmente la disciplina del processo civile per i soggetti di cui all'art. 100 cod. proc. civ., debba essere anche applicata la citata disposizione di cui all'art. 182 cod. proc. civ. che impone, laddove il giudice rilevi il difetto di rappresentanza, di dare termine ai difensori per munirsi di valida procura speciale. Nel negare, invece, tale possibilità alcune sentenze tra le più recenti Sez. 5, Ordinanza n. 10972 del 11/01/2013 Cc. dep. 08/03/2013 Rv. 255186 Sez. 3, Sentenza n. 23107 del 23/04/2013 Cc. dep. 29/05/2013 Rv. 255445 hanno comunque sostenuto che il difensore del terzo avente diritto restituzione, da nominare sensi articolo 100 cod. proc. pen., debba essere munito di procura speciale per proporre il riesame. In realtà la motivazione di tali decisioni non compie particolari valutazioni dando per scontata la identità della procura speciale dell'art. 100 cod. proc. pen. rispetto alla procura speciale per determinati atti di cui all'art. 122 cod. proc. pen Non vi sono quindi specifiche argomentazioni che sostengano tale diversa lettura per cui valgono le osservazioni fatte sopra che dimostrano che, invece, si tratti di due ipotesi ben diverse. 28. In conseguenza la procura alle liti di cui all'art. 100 cod. proc. pen. deve semplicemente indicare in modo chiaro il procedimento cui si fa riferimento e la volontà di nomina del difensore per tale procedimento, senza necessità di indicazione delle specifiche attività processuali da svolgersi salvo la contestuale indicazione, ex articolo 122 cod. proc. pen., di particolari atti altrimenti preclusi al difensore. 29. Non vi è quindi alcuna specifica necessità di indicazione del potere di chiedere la restituzione del bene in sequestro o il riesame del decreto di sequestro mentre, come da giurisprudenza ampiamente citata dall'ordinanza impugnata, sarà necessario o il conferimento di procura per i successivi gradi di giudizio o una procura per il singolo atto al fine di proporre l'eventuale ricorso per cassazione. 30. Pertanto è fondato il primo motivo in base al quale la procura conferita da S.D. era chiaramente riferita al procedimento nel corso del quale era stato emesso il decreto di sequestro preventivo su beni dei quali la predetta intende dimostrare il diritto alla restituzione. 31. L'ordinanza deve essere perciò annullata con rinvio perché si proceda ad esame nel merito della richiesta della parte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per la deliberazione.