Esposizione all’amianto, poi la morte: rilevanti pure i periodi lavorativi precedenti all’attività fatale

Di nuovo in discussione la richiesta di risarcimento avanzata dai parenti dell’uomo nei confronti dell’azienda. Da approfondire il tema relativo alle esperienze professionali precedenti a quella valutata come decisiva per la causazione della malattia.

Oltre venti anni di attività come saldatore, con esposizione, purtroppo, all’amianto. Ciò, secondo i familiari dell’uomo – deceduto a causa di un mesotelioma pleurico –, rende obbligatorio il risarcimento dei danni, da parte dell’azienda, per non avere adeguatamente tutelato la salute dei propri dipendenti. A poter risultare decisivo, però, è anche il curriculum del lavoratore, ossia la lunghezza dell’esperienza professionale precedente a quella ritenuta decisiva nella causazione della malattia Cassazione, sentenza numero 23985, sezione lavoro, depositata oggi . Amianto. Per i parenti dell’uomo, morto, come detto, a causa di un «mesotelioma pleurico», la battaglia giudiziaria è assai difficile sia in primo che in secondo grado, difatti, la richiesta di «risarcimento dei danni», avanzata nei confronti dell’azienda – la «società Ansaldo Energia» – per cui l’uomo ha lavorato per anni come «saldatore», subendo la costante «esposizione all’amianto», viene ritenuta non accoglibile. Decisivo, per i giudici, il fatto che «dal libretto di lavoro» dell’uomo «si evinceva» che egli «aveva lavorato in precedenza per altri datori di lavoro», per quasi trent’anni. In sostanza, tenuto conto che «il mesotelioma compare generalmente dopo 10-15 anni dall’inizio dell’esposizione» all’amianto e «più spesso dopo 30-40 anni e più», e considerando che «le prime evidenze della malattia risalivano al 1995», è evidente, per i giudici, «la scarsa rilevanza, al fine del giudizio probabilistico d’insorgenza della malattia, degli anni di lavoro presso ‘Ansaldo’». Anni di lavoro. Da un punto di vista teorico il quadro tracciato dai giudici di merito è coerente. Ma, guardando con attenzione, emerge una ‘stonatura’ E proprio su questa si soffermano i giudici della Cassazione, evidenziando che l’errore è relativo ai «periodi di lavoro svolti» dall’uomo «in epoca antecedente all’attività espletata presso la ‘Ansaldo’». Rilevanti, in sostanza, due elementi da un lato, dalla semplice lettura del libretto di lavoro emerge un «periodo di lavoro significativamente inferiore» rispetto a quello – 27 anni – utilizzato dai giudici di merito per negare «la dipendenza causale del mesotelioma pleurico dall’attività svolta in ‘Ansaldo’» dall’altro lato, relativamente al periodo di lavoro pre ‘Ansaldo’, non vi è stato, comunque, «alcun accertamento circa l’esposizione» dell’uomo «a rischio ambientale». Vacilla, di conseguenza, evidenziano i giudici della Cassazione, il «giudizio di scarsa probabilità» che è stato utilizzato, in primo e in secondo grado, per negare il «risarcimento dei danni» richiesto dai parenti dell’uomo nei confronti dell’azienda. Anzi, tale «risarcimento» appare ora più concreto, e meno ipotetico, anche se sarà necessario attendere un nuovo parere della Corte d’Appello, fondato, però, sugli elementi posti in evidenza in Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 settembre – 11 novembre 2014, numero 23985 Presidente Vidiri – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale di Genova, rigettava la domanda di T.V, e G.N., proposta nei confronti della società Ansaldo Energia, diretta ad ottenere la condanna di detta società al risarcimento dei danni, ex articolo 2087 cc, per il decesso del proprio dante causa Domenico G. avvenuto per mesotelioma pleurico epiteliale destro cagionato dall'esposizione all'amianto nell'espletamento delle sue mansioni di saldatore svolte alle dipendenze della precitata società. A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale il CTU di primo grado, nonostante avesse accertato che il mesotelioma pleurico fosse stato nella percentuale pari al 90/95 cagionato dall'inalazione di fibre d'amianto, aveva valutato nella percentuale pari al 65% la possibilità che tanto fosse avvenuto nel periodo in cui il G. aveva lavorato in Ansaldo. Inoltre, secondo la Corte del merito, poiché dal libretto di lavoro del G. si evinceva che lo stesso aveva lavorato in precedenza per altri datori di lavoro non 17 anni, come assunto dal CTU, ma 27 anni e tenuto conto che il mesotolioma compare generalmente dopo 10-15 anni dall'inizio dell'esposizione e più spesso dopo 30 -40 anni e più, doveva ritenersi, tenendo presente che le prime evidenze della malattia risalivano al 1995, la scarsa rilevanza, al fine del giudizio probabilistico d'insorgenza della malattia, degli anni di lavoro presso Ansaldo, dovendosi considerare rara una latenza della malattia inferiore ai venti anni . Avverso questa sentenza T.V, e G.N. ricorrono in cassazione sulla base di quattro censure. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società Ansaldo Energia. Motivi della decisione Con i primi tre motivi le ricorrenti deducono vizio di motivazione determinato da errore rispettivamente sui periodi di esposizione all'amianto precedenti il rapporto di lavoro con l'Ansaldo in quanto tali periodi - come è desumibile da libretto di lavoro - in totale sono pari a 13 anni e nove mesi e non a 17 o a 27 anni sul c.d. tempo di latenza del mesotelioma senza considerare i dati epidemiologici propri dello stabilimento Ansaldo di Genova sul mancato esame dei documenti agli atti concernenti quelli dell'INAIL relativi al riconoscimento della malattia professionale, quelli dell'ASL 3 attestanti i rischi ambientali cui è stato esposto il G. sulla non ammissione della prova per testi relativa alle modalità di svolgimento delle lavorazioni che avrebbe consentito un'esaustiva valutazione dell'esposizione a rischio durante gli oltre 21 anni di attività lavorativa presso l'Ansaldo. Con la quarta censura le ricorrenti, denunciano, formulando il relativo quesito di diritto, violazione dei principi in materia di accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento principio di equivalenza causale - prova del nesso causale fra omissione ed evento nella responsabilità civile articolo 40 e 41 cpc e violazione degli articolo 2697 e 20187 cc. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati. Invero il giudizio probabilistico posto a base, nella sentenza impugnata, del rigetto della domanda di T.V, e di G.N. si fonda su di una valutazione di elementi non coerenti con le risultanze di causa ed in particolare con riferimento ai periodi di lavoro svolti dal G. in epoca antecedente all'attività espletata presso la società resistente. L'avere,infatti,la Corte del merito assunto, contrariamente alle risultanze di causa - come emergenti dal libretto di lavoro trascritto in adempimento del principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione - che l'attività svolta presso altri datori di lavoro per un periodo pari a 27 anni e senza alcun accertamento circa l'esposizione a rischio ambientale da parte del G. in tali anni inficia in radice l'espresso giudizio negativo di probabilità circa la dipendenza causale del mesotolioma pleurico dall'attività svolta in Ansaldo. Nella specie è innegabile che il giudizio di scarsa probabilità posto dalla Corte di appello, essendo espresso in considerazione di un precedente periodo lavorativo protrattosi per ben 27 anni in uno alla data delle prime evidenze della malattia, risulta del tutto illogico se rapportato al dato istruttorio di un periodo lavorativo significativamente inferiore a quello posto a base del ragionamento. Tanto è sufficiente per l'annullamento della sentenza impugnata rimanendo le altre questioni di cui alle svolte censure assorbite. Conseguentemente la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova che procederà, ai fini di cui trattasi, ad un nuovo accertamento dei fatti di causa. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.