Versamento in eccesso? Per l’istanza di rimborso hanno voce solo le parti

Con la risoluzione numero 90/E dell’11 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in ipotesi di somme versate in eccesso in sede di registrazione di atti rogati, l’istanza di rimborso può essere presentata unicamente dalle parti contraenti e non anche dal notaio, in quanto estraneo al rapporto tributario strictu sensu considerato.

Autoliquidazione degli atti telematici e rimborso. La risoluzione numero 90/E deriva dalla risposta a un’istanza di consulenza giuridica in cui viene rappresentato il caso di alcuni notai che hanno chiesto all’Agenzia le modalità di recupero mediante istanza di rimborso sulla base di quanto previsto dall’articolo 77 D.P.R. numero 131/1986 oppure attraverso la “compensazione”, ex articolo 3-ter D.Lgs. numero 463/1997 delle imposte di registro versate in più in sede di autoliquidazione degli atti telematici redatti per conto dei loro clienti e non dovute, per il periodo dal 2008 fino al 7 ottobre 2011 data di emissione della Circolare numero 44/2011 , in ragione dei chiarimenti di prassi subentrati. Non viene inciso il rapporto tributario. I documenti di prassi sono del tutto inidonei a incidere sul rapporto tributario in quanto meramente dotati di “efficacia interna”, come ribadito dalla Cass. numero 237/2009 e, quindi, l’eventuale spettanza del diritto al rimborso consegue unicamente al versamento, in sede di autoliquidazione, di un’imposta che il contribuente non avrebbe dovuto versare e non al dato temporale che successivamente sia intervenuta la circolare numero 44/2011. Cambiati gli orientamenti giurisprudenziali. Nemmeno sulla base di quanto previsto dall'articolo 77 D.P.R. numero 131/1986 può intravedersi la legittimazione del notaio a richiedere il rimborso. Mentre la giurisprudenza più risalente riteneva che il notaio, in quanto coobbligato solidale al pagamento dell'imposta, fosse pienamente legittimato a presentare l’istanza di rimborso per le somme versate in eccesso in sede di registrazione di atti rogati cfr Cass. numero 637/1967 , la Corte Suprema negli interventi recenti ha virato verso altre letture la disciplina dell’imposta di registro individua, quali soggetti passivi in senso stretto, solo le parti contraenti che, in quanto tali, sono obbligate a corrispondere l’imposta sentenza numero 9440/2005 . fonte www.fiscopiu.it

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