La svolta del Tribunale di Novara: individuati i processi da trattare con priorità

Con il decreto numero 50 del 17 ottobre 2014, il Presidente del Tribunale di Novara, preso atto della delibera del CSM del 10 luglio 2014 in ordine alla individuazione delle priorità nella trattazione degli affari penali, previa consultazione con i giudici in forza al settore penale, con il Procuratore della Repubblica e con i rappresentanti degli Avvocati, fissa alcuni criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, secondo criteri che tengano conto delle prescrizioni in corso di maturazione e delle finalità delle norme penali applicate nei casi di specie.

I riferimenti normativi la trattazione degli affari più urgenti è prioritaria. Il decreto del Presidente del Tribunale di Novara richiama, quanto alle finalità della decisione di promuovere una più rapida trattazione di alcuni procedimenti giudiziari, una serie di norme che, in vari settore dell’ordinamento, danno delle indicazioni in ordine alla possibilità di creare un canale privilegiato proprio relativamente alla trattazione di determinati affari penali relativi ad alcune tipologie di reati. Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 227, d.lgs. numero 51/1998, per il quale «al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa», ovvero, tra gli altri, dell’articolo 34, d.lgs. numero 274/2000, per il quale, con riferimento ai procedimenti innanzi al giudice di pace «Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». L’indirizzo del Consiglio Superiore della Magistratura. Con la delibera del 10 luglio 2014, il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto che «la necessità di individuare criteri di priorità si pone nelle situazioni di fatto, sempre più diffuse, caratterizzate dall’estrema difficoltà di procedere, nello stesso modo e secondo gli stessi tempi, alla trattazione di tutti gli affari pendenti presso un ufficio giudiziari», incoraggiando i capi degli uffici giudiziari ad assumere le iniziative volte al buon funzionamento degli uffici, «in una strategia complessiva di lungo periodo, sottratta alle mutevoli esigenze costituite da picchi di flusso, che possono essere, invece, gestiti in modo più efficace ove considerati in ambiti temporali più dilatati». Il precedente il provvedimento del Presidente del Tribunale di Brescia. Con decreto numero 2941 del 19 maggio 2014, il Presidente del Tribunale di Brescia, prima della delibera del CSM, ha dettato alcune linee di indirizzo nell’ambito della trattazione degli affari penali, individuando una serie di priorità nelle udienze, precisando che devono essere fissate e svolte, con priorità rispetto agli altri affari, i procedimenti relativi a fatti costituenti delitto e, in particolare, quelli per lesioni colpose da infortunio sul lavoro e maltrattamenti familiari. Le priorità Alla luce dei criteri normativi e regolamentari di cui sopra, con il decreto in commento si individuano 3 “gruppi” relativi a procedimenti penali ai quali viene assegnata una priorità, in ordine decrescente, rispetto agli altri affari. Il primo gruppo di procedimenti, al quale va data, quindi, principale priorità, concerne i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, da considerare in ordine decrescenti rispetto alla minore afflittività e quindi, diventano prioritari i procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare. Analoga priorità va data ai procedimenti - alla stregua di quanto deciso dal Tribunale di Brescia, sopra menzionato – relativi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro ed a quelli relativi alle lesioni sempre in ambito lavorativo. Gli ulteriori procedimenti da trattare. Dopo il primo gruppo di procedimenti, il Presidente del Tribunale individua, a seguire, un’ulteriore serie di procedimenti che riguardano, da un lato, un significativo impatto sociale quelli relativi alla disciplina dell’immigrazione e quelli per i quali è in contestazione, all’imputato, la recidiva e, dall’altro, procedimenti nei quali l’imputato è soggetto a misura cautelare per reato diverso da quello per il quale si procede. Affari da trattare e prescrizione. L’ultimo gruppo relativo ai procedimenti da trattare prioritariamente riguarda quelli relativi a delitti per i quali la prescrizione matura entro un termine che renda altamente probabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile, al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale. Tali procedimenti sono ragionevolmente identificabili in quelli con termine di prescrizione scadente nei diciotto mesi dalla prima udienza dibattimentale. Anche in tal caso, salvo particolari circostanze che per le quali sia comunque opportuno accertare i fatti e le responsabilità penali anche soltanto con la sentenza di primo grado. Ripensare l’obbligatorietà dell’azione penale? Il provvedimento in esame rilancerà il mai sopito dibattito sull’obbligatorietà dell’azione penale, attualmente prevista dall’articolo 112 Cost Obbligatorietà dell’azione penale che, forse, andrebbe ripensata, almeno come prevista sinora, cercando di contemperare l’esigenza di celerità e buon funzionamento della giustizia, evitando il formarsi di una “giustizia di classe” riconducibile all’intervenuta prescrizione del reato, quale istituto a tutela di tutti i cittadini e non soltanto di coloro che, per disponibilità economica, possono giovarsi di una difesa tecnica altamente specializzata e di grande valore professionale.

Tribunale di Novara, decreto del 17 ottobre 2014, numero 50 Presidente Lamanna Rilevato che il carico complessivo dei procedimenti penali collegiali e dei procedimenti gravanti sui giudici monocratici del tribunale ha raggiunto livelli di notevole rilevanza, come confermato dal fatto che al 31/12/2012 risultavano pendenti 2694 procedimenti, con una sopravvenienza, riferita a titolo esemplificativo ai soli procedimenti monocratici, di 2265 procedimenti, mentre a distanza di un anno, alla data del 31/12/2013, risultavano pendenti 3217 procedimenti con una sopravvenienza di 2673 procedimenti monocratici tale progressione ha trovato ulteriore conferma anche nei dati statistici più recenti fomiti dalla Cancelleria relativamente ai primi 9 mesi dell'anno, atteso che al 30/9/2014 i soli procedimenti monocratici pendenti risultavano ben 3845 con una sopravvenienza alla data odierna di 1505 procedimenti, di cui 532 nel solo ultimo trimestre ritenuto che tale carico in progressivo aumento sia tale da determinare un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti, pur considerato l'impiego dei giudici onorari per i procedimenti previsti dall'articolo 550 c.p.p., conseguendone la necessità di individuare quanto più tempestivamente possibile i procedimenti da trattare prioritariamente, secondo criteri che tengano conto delle prescrizioni e delle finalità tra le altre, anche di efficienza, effettività della giurisdizione e deflazione dei carichi ricavabili dagli articolo 227 d.lgs. numero 51/1998, 132-bis Disp. Att. c.p.p., 34 d.lgs. numero 274/2000, I lett. m e 2 legge 28.4.2014. numero 67 preso atto che. come indicato nella delibera del C.S.M. in data 10 luglio 2014, l'individuazione di priorità nella trattazione degli affari, ulteriori rispetto a quelle legalmente tipizzate, deve essere filtrata attraverso “atti di indirizzo” rimessi alla responsabilità del capo dell'ufficio ed emanati o rinnovati in occasione della redazione dei programmi di gestione dei procedimenti penali -preso atto che i paragrafi 34.3 e 35.7 della circolare del C.S.M. per la formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016 impongono ai Presidenti di sezione del tribunale, fermi restando i criteri di assegnazione e distribuzione degli affari, di provvedere in ogni caso ad una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento sentiti previamente i Giudici penali del Tribunale compresi i GIP/GUP in apposita riunione tenutasi in data 29.9.2014, poi integrata ai fini della necessaria interlocuzione preventiva da un'ulteriore riunione tenutasi in data 16 ottobre 2014 cui hanno partecipato, oltre ai Giudici del Tribunale, anche il Procuratore della Repubblica di Novara in persona del dott. Francesco Enrico Saluzzo, nonché i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara in persona degli Avv.ti Roberto Rognoni e Stefano Allegra su delega del Presidente Avv. Remigio Belcredi esaminate ed accolte le osservazioni e proposte degli intervenuti INDICA i seguenti CRITERI DI PRIORITÀ nella trattazione dei procedimenti penali, secondo l'ordine decrescente riferito ai tre gruppi contrassegnati come A , B e C in cui vengono all'uopo suddivisi GRUPPO A 1 procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di sicurezza da considerare in ordine decrescente in ragione della progressiva minore affiittività detenzione in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di espatrio , purché le dette misure siano relative ai fatti di causa 2 procedimenti di cui all'articolo 132-bis, comma l, lett. a , a bis , b , Disp. Att. C.P.P. norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ad eccezione delle violazioni di carattere formale per le quali è previsto un più lieve trattamento sanzionatorio, reati commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale, delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni GRUPPO B l procedimenti relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 2 procedimenti a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede 3 procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fenno di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata 4 procedimenti nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale GRUPPO C 1 procedimenti relativi a delitti per i quali la prescrizione maturi entro un termine che renda altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile ragionevolmente identificabili in quelli con termine di prescrizione scadente nei diciotto mesi dalla prima udienza dibattimentale davanti al giudice , al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale e consentire la proficua trattazione degli altri procedimenti in tempi ragionevoli. Tale criterio dovrà subire opportuni temperamenti relativamente ai processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado, ovvero nei quali residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della persona offesa, non altrimenti tutelabile attraverso l'esercizio dell'azione in sede civile 2 procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 2 legge numero 67/2014, per i quali vi è delega al Governo di trasformazione in illecito amministrativo AUTORIZZA conseguentemente la fonnazione dei ruoli di udienza e la trattazione differita dei procedimenti di cui ai gruppi B e C , con smistamento da effettuare, preferenzialmente, alle cd. udienze filtro. SI RISERVA di rivedere tali criteri qualora l'attuale, contingente situazione di aggravio dei ruoli penali dovesse sensibilmente migliorare, consigliando una diversa rimodulazione. Nelle more, resta comunque salva la possibilità, per i giudici chiamati a fissare o trattare i procedimenti in oggetto, di valutare eventuali segnalazioni scritte, purché dettagliatamente motivate, provenienti dai difensori delle parti o dal PM, relativamente a singoli procedimenti che, pur soggetti a postergazione secondo gli indicati criteri, presentino non dimeno. in concreto, profili di così rilevante allarme sociale o di così rilevante esigenza di tutela della persona offesa da giustificare eccezionalmente una fissazione più sollecita in deroga ai criteri stessi. DISPONE la comunicazione del presente provvedimento che dichiara immediatamente esecutivo al Consiglio Giudiziario, a tutti i Giudici del Tribunale, al Procuratore della Repubblica di Novara e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Novara.