Al vaglio della Corte di Giustizia l’inversione contabile

Rinvio pregiudiziale in tema di benefici fiscali IVA spetta alla Corte di Giustizia europea decidere se gli errori di registrazione in tema di reverse charge sono di natura formale o sostanziale.

La Corte di Cassazione , Sezione Tributaria, con ordinanza del 7 novembre 2013, n. 25035, ha rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la richiesta di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle due seguenti questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione dica la Corte se i principi dichiarati con la sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-95/07 e C-96/07, secondo i quali gli art. 18 n. 1, lett. d , e 22 della sesta direttiva 77/388 come modificati dalla Dir. 91/680/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ostano a una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’IVA la quale sanzioni un'inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d , e, per altro verso, degli obblighi contabili, nonché di dichiarazione risultanti dal detto art. 22 con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell'inversione contabile, siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e del suo diritto alla detrazione dica la Corte se le espressioni obblighi sovranazionali, substantive requirements e exigences de fond utilizzate nelle diverse versioni linguistiche della sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07 si riferiscono, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice eurounitaria. La vicenda. Nel caso di specie, una società italiana ha ricevuto in notifica un avviso di accertamento con cui il Fisco ha recuperato per l’anno 1998 l’IVA e le sanzioni, in forza della mancata osservanza degli adempimenti previsti dagli articoli 46 Fatturazione delle operazioni intracomunitarie e 47 Registrazione delle operazioni intracomunitarie del D.L. n. 331/1993 e dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 50 VI comma della Legge 427/1993. Il Fisco, in particolare, ha imputato alla contribuente che alcune fatture, emesse da una società francese, non erano state annotate nei registri IVA, mentre altre fatture, emesse da una società olandese, erano state annotate nel registro degli acquisti con l’indicazione fuori campo IVA . I giudici di merito tributari hanno confermato la pretesa erariale. In effetti, il giudice del gravame ha negato il diritto alla detrazione in ragione della natura sostanziale e non meramente formale degli obblighi previsti dagli artt. 46 e 47 d.l. 231/93, in ossequio all’orientamento rigoroso della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Con il ricorso per cassazione la contribuente, quale ha sottoposto all’esame dei giudici di legittimità alcune doglianze inerenti al meccanismo dell’inversione contabile in tema di IVA, con specifico riferimento agli acquisti intracomunitari per beni o servizi resi da parte di soggetti residenti in altri Paesi membri. Orbene, l’inversione contabile descrive un peculiare sistema di liquidazione dell’IVA che opera in deroga al meccanismo ordinario di detrazione. Detto meccanismo, infatti, realizza uno snellimento del processo di riscossione dell’imposta, individuando un unico soggetto – cessionario o committente – cui imporre gli obblighi di dichiarazione e versamento del tributo. Negli acquisti intracomunitari ex art. 46 e ss. d.l. 331/93 soggetti al regime del reverse charge si realizza una mera manifestazione economica, senza versamento diretto al venditore e, invece, con immediata compensazione del tributo dovuto con il credito derivante dal rispettivo diritto di detrazione maturato. Conclusioni. Il compito di decidere se gli errori di registrazione in tema di reverse charge siano di natura formale o sostanziale e siano, dunque, tali da far perdere all’imprenditore, che ha omesso l’annotazione degli acquisiti intracomunitari sugli elenchi riepilogativi, i benefici fiscali Iva è stato rimandato alla Corte di giustizia Ue. La Corte di Giustizia europea stabilirà se la mancata annotazione da parte dell'imprenditore degli acquisiti intracomunitari sugli elenchi riepilogativi ha come effetto la perdita dei benefici fiscali IVA. Giova ricordare che con la sentenza C-95/07 la Corte di giustizia europea ha considerato incompatibile il sistema italiano previsto dall'art. 70 d.p.r. N. 633/72, con l'articolo 90 del trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto le infrazioni relative all'IVA all'importazione risultano sanzionate più severamente di quelle concernenti l'IVA sulle cessioni di beni all'interno del paese. Con l’ordinanza in commento la Cassazione chiede di sapere se questo principio è valido anche quando la violazione degli obblighi è totale, anche se non vi sono dubbi circa la posizione del contribuente tenuto al pagamento dell'imposta e del suo diritto alla detrazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza interlocutoria 7 ottobre – 7 novembre 2013, numero 25305 Presidente Cirillo – Relatore Conti Fatto e Diritto 1. A Il procedimento pendente innanzi a questa Corte. Brevi cenni in fatto e in diritto 2. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1, a seguito di processo verbale di constatazione del 13 marzo 2000 notificava, in data 27 maggio 2004, alla società I.L.I. s.r.l., società operante nel settore della distribuzione di beni nel settore veterinario, un avviso di accertamento, recuperando per l’anno 1998 l’IVA e le sanzioni ex articolo 6 decreto legislativo d'ora innanzi, breviter, d.lgs. numero 471/97, in relazione alla mancata osservanza degli adempimenti previsti dagli articolo 46 e 47 decreto legge d'ora innanzi, breviter, d.l. numero 331/1993 e dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 50 comma 6 della legge d'ora innanzi, breviter, L. numero 427/93. Si contestava alla società che alcune fatture per acquisti intracomunitari emesse da una società francese I. S.A. non erano state annotate nei registri IVA mentre altre fatture, emesse da una società olandese I. Europe B.V. erano state annotate nel registro degli acquisti con l'indicazione fuori campo Iva . Nella stessa data l'Agenzia rigettava la richiesta di definizione della lite presentata dalla società contribuente ai sensi dell'articolo 15 della L. numero 289/2002 e chiedeva il pagamento dell'imposta IVA e la sanzione corrispondente al cento per cento dell’imposta relativa all'imponibile non registrato in forza dell'articolo 6 comma 1 d.lgs. numero 471/1997 per omessa registrazione delle fatture d'acquisto per un importo totale pari ad euro 291.543,02. 3. La I.L.I. s.r.l. ha proposto separati ricorsi contro l'atto impositivo ed il diniego della richiesta di definizione della lite e la Commissione tributaria provinciale di Milano, con due sentenze, ha annullato l'avviso di accertamento ed il diniego della definizione. 4. Le impugnazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate sono state accolte dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia breviter CTR con sentenze numero 51/27/07 e numero 52/27/07. 5. Secondo il giudice di appello il processo verbale di constatazione reso in sede di verifica aveva accertato a carico della contribuente la violazione dell’obbligo di registrazione di operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 46 e 47 della legge numero 427/9 era stata pure provata la violazione sanzionata dall'articolo 54, abrogato dall'articolo 16 decreto legislativo numero 471/1997 e successivamente disciplinata dall'articolo 6 comma 1 d.lgs. numero 471/97. 6. Il giudice di appello rileva che gli articolo 46 e 47 ult.cit. impongono a carico del cessionario o committente non solo l'obbligo di numerare ed integrare la fattura relativa all'acquisto intracomunitario con tutti gli elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, ivi compreso l'ammontare dell'imposta, ma anche la tempestiva annotazione delle fatture come integrate distintamente nei registri di cui agli articolo 23 e 25 Decreto del Presidente della Repubblica d'ora innanzi, breviter, dpr numero 633/72. 7. Secondo la Commissione tributaria regionale le violazioni commesse dalla società contribuente avevano carattere sostanziale poiché le omesse registrazioni sono violazioni non formali ma sostanziali, perché possono determinare un accertamento o una rettifica, non concretandosi in quelle mere anomalie formali meritevoli del trattamento di favore accordato dal legislatore, bensì sono infrazioni potenzialmente idonee a determinare rettifiche e o accertamenti . Ragion per cui la domanda di condono ex articolo 15 comma 4 legge numero 289/2002, possibile solo per le violazioni di carattere formale, non poteva trovare applicazione e la definizione della lite non poteva, per l'effetto, ritenersi perfezionata. 8. La società contribuente ha proposto separati ricorsi per Cassazione, ai quali sono stati attribuiti i nnumero 31655/2007 e 31656/2007 R.G., contro le due decisioni della Commissione tributaria regionale, affidati ciascuno a due motivi. 9. L'Agenzia delle Entrate non ha presentato nei termini difese scritte, limitandosi a depositare note al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. 10. I due procedimenti, all’udienza del 7 ottobre 2013, venivano riuniti da questa Corte e le cause, dopo la discussione orale alla quale prendeva parte il difensore della parte ricorrente ed il Procuratore Generale presso questa Corte, venivano poste in decisione. 11. La società contribuente, nei ricorsi proposti innanzi a questa Corte, ha formulato due motivi identici fra loro, lamentando che il giudice di appello aveva illegittimamente qualificato come violazione sostanziale l'omessa fatturazione e registrazione delle fatture nell'ambito di acquisti intracomunitari. Il giudice non aveva considerato che la mancata osservanza delle formalità contemplate dagli articolo 46 e 47 d.l.numero 331/1993 non poteva determinare il presupposto del pagamento dell’IVA. Infatti, il sistema della c.d. inversione contabile regolato dal legislatore interno prevede la contestuale registrazione dell'acquisto nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti articolo 23 e 25 dpr numero 633/72 secondo la ricorrente per effetto della doppia contabilizzazione si realizza una piena compensazione dell'apparente debito fiscale, equivalendo l'annotazione contabile ad una vera e propria partita di giro. Questo confermava la natura meramente formale delle registrazioni. Secondo la ricorrente gli acquisti intracomunitari non producono effetti sostanziali, non fanno sorgere né debiti, né crediti d’imposta, generando soltanto debiti e crediti apparenti ed obblighi formali di annotazione di una partita di giro nei due registri IVA, senza risvolti sostanziali. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, doveva ritenersi possibile la definizione a mezzo di condono alla stregua dell'articolo 15 c.4 l.numero 289/2002. 12. Né, ancora, poteva ammettersi che dall'inadempimento formale a tali obblighi poteva scaturire il potere dell'Agenzia di rettificare la dichiarazione IVA dell'acquirente e di pretendere il pagamento di un’imposta solo teorica, ignorando il diritto di detrazione che, nel caso di specie, non poteva essere negato, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dalle limitazioni indicate nell'articolo 19 dpr numero 633/72. Il carattere formale della omessa registrazione, d'altra parte, era confermato dall'articolo 48 d.l.numero 331/93, il quale consente la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti intracomunitari senza che abbia rilievo la formalità della duplice registrazione prevista dall'articolo 47 d.l.cit. 13. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente evidenziava che le omissioni della contribuente, avendo carattere formale, non incidevano sulla liquidazione dell'IVA, determinando l'applicazione di una sanzione non collegata al tributo, tanto che il processo verbale di constatazione p.v.comma aveva proposto unicamente l’irrogazione della sanzione. Legittima doveva pertanto ritenersi, ad onta di quanto affermato dalla CTR, la domanda di definizione disciplinata dall'articolo 15 comma 4 lett.b-bis legge numero 289/2002. Nella memoria la parte ricorrente sollecitava, in via graduata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex articolo 267 TFUE. 14. B Le disposizioni di diritto interno rilevanti 15. L’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica d'ora innanzi, breviter, DPR numero 633/1972 in http //www.normattiva.it/iuri-res/N2Ls?urn nir stato decreto.del.presidente.deIIa.repubblica 1972-10 26 633lvig= rubricato Fatturazione delle operazioni dispone, che Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo . 16. L’articolo 21 dPR ult. cit. aggiunge, ancora, che Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore. 17. L’articolo 25 del DPR numero 633/1972 precisa ancora che Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. 18. Quanto alla speciale disciplina delle operazioni intracomunitarie, gli articolo 37 e ss. del decreto legge -d'ora in avanti, breviter, d.l. numero 331/93, convertito nella legge numero 427/93 -in http //www.normattiva.it/uri res/N2Ls?uri nir stato decreto.legge 1993 331-, in attuazione della direttiva CEE numero 91/680 del 16.12.91, al fine di abolire le operazioni di controllo e di applicazione dell'IVA all'importazione, hanno previsto un meccanismo di detassazione in uscita dei beni ceduti, con trasporto o spedizione in altro Stato membro, cui corrisponde specularmente l’applicazione dell'IVA vigente in quest'ultimo. 19. Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, rilevano nel caso concreto gli articolo 45 e seguenti del d.l.numero 331/933 i quali prevedono che 20. Art. 45. Detrazione 1. E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni. 21. Art. 46 Fatturazione delle operazioni intracomunitarie 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dall'ammontare dell’imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dall'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c , nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b , non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 5. II cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b e c , o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria. 22. Art. 47 Registrazione delle operazioni intracomunitarie 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione. 2.1 contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alte modalità indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto numero 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5. 4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. 23. Art. 48 Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale 1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale. 2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28. 24. Rileva, infine, l'articolo 6, comma 9 bis d.lgs.numero 472/1997, introdotto dall'articolo 1 comma 155 della legge 4 dicembre 2007, numero 244 in http //www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12 28& amp atto.codiceRedazionale=007G0264& amp atto.articolo.numero=l& amp atto.articolo.tipoArticolo=0-, secondo il quale E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni. 25. C Le disposizioni rilevanti del diritto di matrice eurounitaria 26. Occorre individuare le disposizioni eurounitarie rilevanti. 27. L'articolo 28 septies 1 par.l della Dir.91/680/CEE, che ha modificato il testo dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della sesta direttiva CEE, applicabile ratione temporis, prevede che 2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore.'a l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno fomiti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo debitore dell'imposta all'interno del paese b l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni importati all'interno del paese c l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a , dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 6,d l'imposta sul valore aggiunto dovuta a sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a 28. L'articolo 28 septies par.2 della Dir.91/680/CEE ha poi modificato l'articolo 18, paragrafo 1 della sesta direttiva, prevedendo che 1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve a per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a , essere in possesso di una fattura redatta i sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 b per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b , essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l’ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo c per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c , assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro d quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro e per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d , aver riportato sulla dichiarazione prevista all'articolo 22, paragrafo 4 tutti i dati necessari per constatare l'ammontare dell'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura conforme all'articolo 22, paragrafo 3. 29. L’articolo 21, numero 1, della sesta direttiva IVA, nel testo risultante dall'articolo 28 octies della Dir. 91/680/CEE, intitolato Debitori dell’imposta prevede, inoltre, che L’imposta sul valore aggiunto è dovuta 1. in regime interno a dai soggetti passivi che eseguono un’operazione imponibile diversa da quelle previste dall' articolo 9 , paragrafo 2 , lettera e , eseguite da un soggetto passivo residente all'estero. Quando l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l’imposta ha dovuto da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell'operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta 30. L'articolo 28 novies della Dir.91/680/CEE, modificando l'articolo 22 par.3 della sesta direttiva, ha previsto che 3. a Ogni soggetto passivo deve emettere fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o di un ente che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo deve emettere fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A. Il soggetto passivo deve conservare copia di tutti i documenti rilasciati. Parimenti, ogni soggetto passivo deve emettere una fattura per gli acconti che gli sono stati corrisposti prima che sia stata effettuata la cessione dei beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono stati corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente che non è soggetto passivo, prima che sia stata ultimata la prestazione di servizi. b La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta e l'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa nonché, se del caso, l'esenzione. La fattura deve inoltre riportare per le operazioni di cui all'articolo 28 ter, punti C, D ed E, della Dir.91/680/CEE il numero di identificazione del soggetto passivo all’interno del paese nonché il numero di identificazione del destinatario con cui gli è stato reso il servizio per le operazioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, lettera a , il numero di identificazione del soggetto passivo all'interno del paese nonché il numero di identificazione dell'acquirente in un altro Stato membro per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, i dati elencati all'articolo 28 bis, paragrafo 2. c Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura. 31. I nnumero 7 e 8 dell’articolo 22 della sesta direttiva, sempre nel testo modificato dall'articolo 28 novies Dir.91/680, prevedono che 7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a e b , sono considerate debitori dell’imposta in luogo del soggetto passivo, non residente nel territorio del paese, assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento . 8. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera . 32. D Le ragioni del rinvio pregiudiziale e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia in data 8 maggio 2008, Cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e la sua rilevanza nel presente giudizio. 33. All'esame di questa Corte è il meccanismo della cod.inversione contabile in tema di IVA. Tale formula descrive un peculiare sistema di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto che opera in deroga al meccanismo ordinario di detrazione nel quale al versamento dell’IVA da parte del cedente corrisponde il diritto di addebitarla, a titolo di rivalsa, al cessionario in funzione della salvaguardia della neutralità dell'imposta fra gli stessi soggetti economici, andando invece ad incidere di fatto sul consumatore finale. 34. Detto meccanismo, infatti, realizza uno snellimento del processo di riscossione dell’imposta, individuando un unico soggetto cessionario o committente cui imporre gli obblighi di dichiarazione e versamento del tributo. Ciò consente al cessionario di far valere immediatamente il proprio diritto di credito attraverso la compensazione fra il debito IVA maturato ed il credito di deduzione sorto, esonerando in tal modo il soggetto passivo dalla materiale anticipazione monetaria. In tal modo, il cessionario o committente non è tenuto a versare l’IVA al cedente, ma è invece chiamato ad effettuare una doppia iscrizione contabile, compensando l’IVA dovuta con il diritto di credito maturato. Sicché, per quel che rileva nella controversia all'esame di questa Corte, negli acquisti intracomunitari disciplinati dagli articolo 46 ss. del d,l.numero 331/933 soggetti al regime dell’inversione contabile si realizza una mera manifestazione economica, senza versamento diretto al venditore e, invece, con immediata compensazione del tributo dovuto con il credito derivante dal rispettivo diritto di detrazione maturato. Il cuore del meccanismo anzidetto, che è andato perseguendo varie finalità -alleggerimento degli obblighi finanziari di taluni operatori economici, strumento di assolvimento dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie mediante emersione dei c.d. missing trader e di contrasto al fenomeno delle frodi IVA è dunque rappresentato dal fatto che il committente deve emettere apposita autofattura, con indicazione dell’IVA, da registrare contestualmente sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. Detto meccanismo di addebito al cessionario e di contestuale maturazione del diritto di deduzione rende pertanto evidente che durante gli scambi intermedi del ciclo produttivo non si realizza un’effettiva riscossione del tributo, che invece viene traslato fino al momento della cessione al consumatore finale. Pertanto gli oneri gestionali correlati all’applicazione del sistema del c.d. reverse charge ricadono sul committente cessionario. 35. Le questioni pregiudiziali che questa Corte di Cassazione intende sollevare innanzi alla Corte di Giustizia, in relazione all'articolo 267 TFUE, presuppongono l'esame degli effetti sul regime dell’inversione contabile della sentenza Ecotrade -Corte Giust., 8 maggio 2008, Cause riunite C-95/07 e C-96/07 -. 36. Riassumendo la vicenda esaminata dai giudice di Lussemburgo nella pronunzia sopra ricordata, una società contribuente italiana aveva commissionato alcune prestazioni rese da società intracomunitaria ed accompagnate dall'emissione di fatture che in taluni casi non indicavano l’importo dell’IVA ed in altri specificavano il carattere esente di tali operazioni dal campo IVA. La società contribuente aveva annotato le fatture relative a dette operazioni unicamente nel registro degli acquisti e non in quello delle fatture emesse, e ciò in esenzione IVA. Per effetto della successiva verifica compiuta, l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato le operazioni controverse come servizi di trasporto intracomunitario di beni soggetti ad IVA ed al regime dell’inversione contabile, accertando la mancata annotazione dei servizi nel registro delle fatture emesse e l’inosservanza degli obblighi contabili. L'Ufficio riteneva che la contribuente avesse perso il diritto alla detrazione che non era stato esercitato entro il termine biennale decorrente dal momento in cui tale imposta era divenuta esigibile. 37. Ora, la Corte di Giustizia, è stata chiamata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova -giudice remittente a verificare a se gli arti. 17, 18, numero 1, lett. d , 21, numero 1, e 22 della sesta direttiva ostino ad una disciplina nazionale che, in caso di applicazione de! regime dell’inversione contabile, subordina l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA all’osservanza di un termine di decadenza inferiore a quello di cui dispone l’amministrazione fiscale per procedere all’accertamento dell’imposta b se la sesta direttiva osti ad una prassi di rettifica e di accertamento che sanziona un’irregolarità contabile consistente nell’erronea iscrizione delle operazioni controverse nel solo registro degli acquisti in esenzione IVA, irregolarità che ha viziato anche le dichiarazioni fiscali compilate dalla Ecotrade con il diniego del diritto a detrazione in caso di applicazione del regime dell’inversione contabile. In estrema sintesi -agevolata dalla massimazione della sentenza operata a cura della stessa Corte di Giustizia e per quanto qui interessa la Corte, europea, dopo avere inquadrato la vicenda par.36 Tale fattispecie si distingue chiaramente dall’ipotesi in cui il contribuente, essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere ¡a detrazione dell’IVA a monte entro il termine previsto dalla normativa nazionale ha ritenuto che gli articolo 17, 18, nnumero 2 e 3, nonché 21, numero 1, lett. b , della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17/CEE, non ostano ad ima normativa nazionale che preveda un termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione da parte di un soggetto passivo, purché siano osservati i principi di equivalenza, che esige che il termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto comunitario, e di effettività, in forza del quale il termine di decadenza non può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione. E’ stato poi ritenuto che gli articolo 18, numero 1, lett. d , e 22 della sesta direttiva CEE ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni l’inosservanza degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale articolo 18, numero 1, lett. d , e degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti dall’articolo 22, nnumero 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile. Infatti, il principio di neutralità fiscale impone che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte è accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi. 38. Inoltre, si è ritenuto che i provvedimenti adottati dagli Stati membri affinché i soggetti passivi assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento o gli altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, alla stregua dell'articolo numero 7 della sesta direttiva, non possono essere utilizzati in modo tale da rimettere sistematicamente in questione il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che una prassi di rettifica e di accertamento che sanziona l’inosservanza, ad opera del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione, eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi ai sensi dell’articolo 22, numero 7, cit., posto che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione, allo scopo di sanzionare l’inosservanza dei detti obblighi. 39. Si è quindi ritenuto che la prassi dell'Amministrazione finanziaria italiana eccede quanto è necessario per assicurare l'esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto ed evitare le frodi, poiché essa può comportare la perdita del diritto a detrazione qualora la rettifica della dichiarazione da parte dell’amministrazione fiscale intervenga solamente dopo la scadenza del termine di decadenza di cui dispone il soggetto passivo per effettuare la detrazione. 40. E L'interpretazione della sentenza Ecotrade da parte della Corte di Cassazione. 41. Questa Corte è stata più volte chiamata ad esaminare gli effetti della sentenza Ecotrade nell'ordinamento interno. 42. Secondo un primo indirizzo si è ritenuto che ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione è necessario che l’imposta dovuta sia comunque versata, per effetto della preventiva iscrizione nel registro delle vendite. La mera iscrizione delle fatture nel libro giornale non è stata ritenuta sufficiente per giustificare il diritto di detrazione. Ciò perché ai fini del riconoscimento del diritto di detrarre l’IVA corrisposta per l'acquisto del bene o servizio è necessario che gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione siano puntualmente osservati dal contribuente-cfr.Cass.20 marzo 2013 numero 6925/13,Cass. Il settembre 2013 numero 20771/13, tutte reperibili sul sito della Corte di Cassazione all’indirizzo http //www.italgiure.giustizia.it -, Si è in particolare sottolineato come ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario che l'imposta dovuta sia comunque versata, per effetto della prevista iscrizione nel registro delle vendite, poiché il contribuente possa detrarre l’IVA assolta sull'operazione intracomunitaria dall'ammontare dell'imposta relativa a tutte le operazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 19 dpr numero 633/72 43. E’ stato quindi ritenuto necessario, per ottenere il riconoscimento della detrazione, il pagamento dell'imposta dovuta. Tale pagamento, che si realizza con la registrazione delle fatture nel registro delle vendite-cfr. p.2.2.2.Cass.numero 6925/13 ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario che l'imposta dovuta sia comunque versata, per effetto della prevista iscrizione nel registro delle vendite, perché il contribuente possa, quindi, detrarre l'IVA assolta sull’operazione intracomunitaria dall’ammontare dell'imposta relativa a tutte le operazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa integra l'adempimento degli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA, imposti sia a livello eurounitario che nazionale. 44. Ne consegue che il mancato assolvimento degli obblighi di autofatturazione e di registrazione in regime d'inversione contabile imposti dalle norme interne e comunitarie impedisce dì riconoscere il diritto a detrazione dell'imposta al contribuente che non ha assolto gli obblighi sostanziali di versamento del tributo. 45. Sulla stessa linea interpretativa, Cass.numero 20771/13, decidendo una controversia nella quale la società contribuente non aveva provveduto all'autofatturazione, all'annotazione della stessa nel registro delle vendite né ancora alla contabilizzazione del relativo importo nel registro degli acquisti, ha ritenuto che la cosiddetta autofatturazione[ ] mira a propiziare l’assunzione dell’obbligo dell’imposta, al fine di consentire la detrazione del corrispondente importo. In questi casi, l’annotazione sul libro delle fatture emesse vale in luogo del pagamento dell’imposta in dogana il debito che ne scaturisce è, però, neutralizzato dall’annotazione nel registro degli acquisti, che equivale all’annotazione della bolletta doganale . Da ciò consegue che Le registrazioni assolvono senz'altro una funzione sostanziale e non meramente formale e ciò in quanto, annullandosi a vicenda, comportano che non sorga alcun debito nei confronti dell'amministrazione fiscale.-cfr.p.5.2 Cass.numero 20771/13-. 46. Tale conclusione è stata agganciata alla portata della giurisprudenza della Corte di Giustizia Corte giust. 21 febbraio 2013, C-104/12, Wolfram Becker, punto 19 Corte giust. 6 settembre 2012, C-496/11, Portugal Telecom SGPS, punto 36 Corte giust., 14 settembre 2006, C-72/05, Hausgemeinschaft Jorg und Stefanie Wollny, punto 20-, per la quale la detraibilità dell'IVA è possibile solo se le operazioni effettuate a monte presentano un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione. Nesso diretto ed immediato che, nel caso dell'inversione contabile, può essere riconosciuto soltanto se le rispettive operazioni siano adeguatamente registrate-cfr.Cass. numero 20771/13, p.5.3 Peraltro, il danno per l’erario deve ritenersi in re ipsa non essendo l’iva detraibile, per l’omessa assunzione del debito d’imposta corrispondente e per le considerazioni che seguono, rimane l’evasione dell’imposta che grava sulle operazioni negoziali ed incombe, nel caso d’inversione contabile, sul committente o sul cessionario. 47. In definitiva, secondo questa prospettiva, solo il sistema delle due annotazioni e dell'autoliquidazione consente l’assunzione del debito avente ad oggetto l'Iva a monte e la successiva detrazione di questa dall'Iva a valle-cfr.p.5.7 Cass.numero 20771/13-, tanto più che l'estensione al regime dell'autofattura del meccanismo della detrazione è una mera conseguenza dell'avvenuta regolarizzazione, mentre non può avvenire nella fase in cui esiste soltanto ¡'obbligazione di pagare una somma pari all'imposta dovuta Cass., sez.unumero , 26126/10 in fattispecie di IVA interna . 48. Nella lettura della giurisprudenza della Corte di Giustizia offerta da tale orientamento può aversi violazione formale non punibile solo quando quest'ultima a , non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo b non incida sulla determinazione della base imponibile. Evenienza non ritenuta possibile in presenza di omissione dell'autofatturazione e delle registrazioni, le quali incidono sul versamento del tributo ed ostacolano l'azione di accertamento dell'ufficio-cfr.p.5.8 sent.Cass.numero 20771/13-. In caso di totale assenza dei requisiti fissati dall'ordinamento nazionale dei quali si è detto, la sentenza Ecotrade non potrebbe applicarsi poiché in quella fattispecie[ ], per un verso, la circostanza che le operazioni fossero state trattate come esenti ha effettivamente consentito di ascrivere una rilevanza meramente formale all’omissione dell’autofatturazione ed alla sua omessa registrazione nel registro delle vendite, in considerazione dell’avvenuto integrale versamento dell’imposta a valle per altro verso, l’avvenuta registrazione delle operazioni reputate esenti nel registro acquisti ha consentito all’amministrazione fiscale di svolgere le proprie attività di controllo . 49. In altre occasioni è stata fornita questa Corte una lettura in parte diversa della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di mancata osservanza degli obblighi contabili previsti dalla normativa interna e comunitaria, riconoscendo il diritto a detrazione anche in caso di mancato rispetto, parziale o integrale, degli obblighi di autofatturazione e di registrazione delle fatture nei registri IVA. 50. Ritenendo che il diritto alla detrazione si pone rispetto al diritto al rimborso della eccedenza d’imposta come mera modalità alternativa di attuazione del principio di neutralità dell'IVA, si è affermato che gli inadempimenti concernenti obblighi formali posti a carico del soggetto passivo ai fini dell’esercizio dei diritti indicali, non possono determinare la perdita del diritto stesso. Per questo motivo l'Amministrazione non potrebbe recuperare il credito che ha già rimborsato, verificando successivamente che non era stato indicato dal contribuente nella dichiarazione annuale IVA, qualora tale credito emerga dalle scritture contabili e non vengano contestati i fatti costitutivi del diritto cfr. Cass. 26 ottobre 2011 numero 22250, pp.5 e seg., reperibile nel sito italgiureweb già segnalato . Il diritto al rimborso sorge a favore del soggetto passivo ai sensi della normativa interna e delle norme comunitarie al momento stesso in cui la imposta diviene esigibile ciò accade normalmente al momento della realizzazione della operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, e non invece in seguito all’adempimento delle formalità previste per l’esercizio della opzione detrazione/rimborso dall’articolo 30 Dpr numero 633/72 così Cass. 18 aprile 2012 numero 10808 . 51. Si è così ritenuto che l’adempimento degli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, con le modalità, le forme e i tempi stabiliti dal d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, pur potendo per eventuali violazioni comportare l'applicazione di sanzioni amministrative, non costituisce conditio sine qua non per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta, ove si acquisisca, anche altrimenti, la prova certa dell’avvenuto effettivo versamento di quanto dovuto, atteso che, ai sensi degli articolo 18, numero 1, lett. d e 22 della direttiva del Consiglio CEE 77/388, come modificata dalla direttiva CEE 2000/17, e secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CE nella sentenza dell'8 maggio 2008, in cause riunite C-95/07 e C 96/07, il principio di neutralità fiscale impone il riconoscimento della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto se gli obblighi sostanziali siano stati soddisfatti, anche in caso di inosservanza da parte del soggetto passivo di obblighi formali posti da uno Stato membro cfr. Cass.28 luglio 2010 numero 17588, in tema di erronea annotazione nel registro degli acquisti di fatture relative ad operazioni intracomunitarie indicate erroneamente come escluse dalla imposta Cass.5 maggio 2010 numero 10819, in caso di omessa autofatturazione Cass.25 novembre 2011 numero 24912, in caso di emissione dell’autofattura in unica copia Cass.9 novembre 2012 numero 19554, in caso di omessa autofatturazione di operazioni in parte registrate ai fini IVA Cass.numero 6 settembre 2013 numero 20486-. 52. Tale indirizzo ha trovato ulteriore specificazione in due pronunzie di questa Corte nnumero 8038 e 8039/2013 che, muovendo sempre dalla sentenza Ecotrade e dalla successiva Corte giust. Corte Giust. 21 ottobre 2010, causa C-385/09, p.39, hanno riconosciuto il diritto a detrazione anche in presenza di violazioni degli obblighi imposti dalla disciplina in tema di inversione contabile, ritenendo che la Corte di Giustizia UE sembra volere affermare che, fuori dai casi di frode, il fisco non può precludere l'esercizio del diritto di detrazione in tutti i casi di emersione di operazione, la cui corretta contabilizzazione non darebbe mai vita ad alcun debito d'imposta, poiché l'accertamento fiscale in materia di Iva ha quale obiettivo principale riattivare il corretto meccanismo impositivo ristabilendone la neutralità. 53. Nella medesima circostanza si è pure ricordata la posizione del fisco esposta nella Risoluzione del 06/03/2009 numero 56/E dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale Nel caso in cui venga accertata una violazione degli obblighi imposti dal regime del reverse-charge deve essere riconosciuto, contestualmente, il diritto alla detrazione. Conseguentemente, se l'IVA è interamente detraibile, il contribuente non è tenuto al materiale versamento dell'imposta. La stessa Agenzia ha poi chiarito che laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all’accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta pertanto, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa nella specie, quella tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro di cui all'articolo 6, comma 9 bis, primo periodo del D.lgs numero 471 del 1997, per inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina IVA, il contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta all'Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione. 54. Secondo questa impostazione il sistema interno in materia di reverse charge trova un suo equilibrio attraverso il meccanismo delle sanzioni di cui aiìarticolo 6, comma 8 D.Lgs. numero 471/97, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. b , numero 1 del d.lgs. 5 giugno 1998, numero 203, a cui tenore Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. Tale disposizione realizza un giusto contemperamento fra gli interessi finanziari dello Stato e quelli del contribuente inadempiente agli obblighi di fatturazione, non perpetuando alcuna lesione di principi comunitari di proporzionalità ed adeguatezza, come peraltro ancora di recente ribadito dalla Direzione Generale fiscalità e Unione Doganale presso la Commissione europea nella nota del 5 novembre 2011 indirizzata all’Associazione italiana dottori commercialisti, la quale aveva sollecitato l’apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia proprio ipotizzando l'illegittimità comunitaria delle sanzioni dovute in caso di omessa auto fatturazione di operazioni imponibili e sostenendo, in particolare, che la sanzione per omesso reverse charge ai fini Iva sarebbe stata contraria ai principi comunitari di proporzionalità, equivalenza ed effettività. 55. L’orientamento appena indicato è stato seguito anche dalla Sezione penale di questa Corte che si occupa di reati tributari, secondo la quale, in materia di deposito IVA regolato dall'articolo 50 bis del d.l. 30 agosto 1993, numero 331, l'autofatturazione delle merci è in realtà un'operazione neutra di compensazione dell'Iva nazionale a debito con quella a credito, e quindi non una vera e propria operazione di pagamento del tributo-Cass.penale, 5 giugno 2013 numero 24525 che ha richiamato Cass. civile, 19 maggio 2010, numero 12263-. 56. F Rilevanza delle questioni pregiudiziali sollevate. 57. E' noto che il giudice di ultima istanza, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non è tenuto a sottoporre una questione di interpretazione del diritto se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia Corte giust. 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, Raccomma pag. 3415, punto 10 Corte giust., 18 luglio 2013, causa C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi, p.26 . 58. Questa Corte, giudice avverso le cui decisioni non è ammesso ricorso secondo l’ordinamento interno, è dunque tenuta a chiarire non solo i motivi precisi che l’hanno indotta ad interrogarsi sull'interpretazione del diritto UE e a ritenere necessaria la sottoposizione di questioni pregiudiziali alla Corte -Corte Giust.6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-l 1/04, C-12/04 e C-l94/04, ABNA e a., Raccomma pag. I, 10423, punto 46, nonché Corte giust., OC , 1 giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C-571/07, Bianco Pérez e Chao Gómez, punti 35. e 36-, ma anche le ragioni della scelta delle disposizioni eurounitarie di cui chiede l’interpretazione, nonché il nesso individuato tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale v., in particolare, Corte giust. 13 gennaio 2010, causa C-292/09, Calestani, p.22 e 23 Corte Giust. 19 aprile 2007, causa C-295/05, Asemfo, Raccomma pag. 1,2999, punto 33, e Corte Giust., 31 gennaio 2008, causa C-380/05, Centro Europa 7, cit., punto 54 quella di impedire il formarsi o il consolidarsi di una giurisprudenza nazionale che rechi errori di interpretazione o un’erronea applicazione del diritto eurounitario aggettivo, quest’ultimo, qui utilizzato sulla base di un uso ormai diffuso da parte di questa Corte v., fra le altre, Cassazione civile nnumero 22577/12,22731/12, 5361/2012,3795/13, 3796/13, 10781/13, 133314/13, Cassazione penale numero 25554/13 e dalla dottrina italiana dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la soppressione della Comunità economica europea in sostituzione del termine ''comunitario a suo tempo utilizzato dalla Corte di Giustizia Corte giust. 12 febbraio 1960, Causa C-20/59 , in mancanza di indicazioni unificanti da parte della Corte di Giustizia circa la terminologia da seguire dopo l’introduzione del trattato di Lisbona. 59. Orbene, nel caso sottoposto a questa Corte di Cassazione la società italiana I., beneficiaria di servizi resi da due soggetti stabiliti all'interno dell'UE, ha in un caso totalmente omesso di provvedere all'autofatturazione delle prestazioni ed alla iscrizione delle fatture nel registro degli acquisti e delle vendite e, in altro caso, si è limitata ad annotare le fatture nei registri degli acquisti con l'indicazione fuori campo IVA . 60. L'Amministrazione non ha mai contestato né la ricorribilità dei presupposti per ritenere che le fatture rinvenute presso la contribuente riguardassero ipotesi di acquisti intracomunitari, né risulta in questa fase e nelle precedenti che l'Ufficio abbia posto in discussione la mala fede della società contribuente. 61. Orbene, la soluzione del ricorso proposto dalla contribuente che, nel giudizio di merito si è visto negare il diritto a detrazione in ragione della natura sostanziale degli obblighi previsti dagli articolo 46 e 47 d.l.numero 331/1993 dipende dall'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia. 62. Secondo l'indirizzo più rigoroso, infatti, il mancato rispetto di siffatti obblighi individuati nell'assolvimento del tributo escluderebbe, da un lato, il pagamento dell’imposta ed inciderebbe anche automaticamente sull'attività di controllo dell'Amministrazione, nemmeno risultando sufficiente l'inserimento delle fatture in altri libri contabili del contribuente per es. il libro giornale-. Tale inosservanza avrebbe natura di violazione di un obbligo sostanziale che determina, in caso di verifica, il venir meno del diritto a detrazione da parte del contribuente, giustificando altresì il regime sanzionatorio previsto a livello interno. 63. Tale ultima conclusione sarebbe avvalorata, altresì, dalla fattispecie concreta esaminata nell'ambito nel caso E., allorché la società contribuente aveva almeno parzialmente assolto agli obblighi nascenti dal sistema dell'inversione contabile. In questi casi sarebbe possibile, dunque, l'accertamento e la verifica da parte dell'Amministrazione. A diverse conclusioni dovrebbe giungersi in caso di totale inosservanza degli obblighi nascenti dalla disciplina in tema di inversione contabile che precluderebbe in radice tale possibilità. 64. L'indirizzo più favorevole al contribuente muove, invece, dal convincimento che nel sistema del c.d.reverse charge e per quel che qui specificamente interessa nell’ambito degli acquisti intracomunitarie per beni o servizi resi da parte di soggetti residenti in altri Paesi membri l'emissione di regolari fatture consegnate al cessionario/committente italiano, che -ai sensi dell’articolo 21 numero 1 Iett. b della sesta direttiva nella versione risultante dall’articolo 28 octies della Dir. Dir.91/680/CEE, dell’articolo 17 comma 3 Dpr numero 633/72 e dell’articolo 44 comma 1 d.l. numero 331/93 conv. in legge numero 427/93, applicabile ratione temporis non pone in dubbio la posizione di soggetto tenuto al pagamento della imposta e, conseguentemente, lo status fiscale di soggetto passivo ai fini IVA del cessionario, sicché l'omessa autofatturazione, come anche l'omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell’lva a debito con l’Iva a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione quando siano state soddisfatte le condizioni sostanziali della esigibilità della imposta dovuta dal cessionario/committente e della destinazione dei beni o servizi da questo acquistati od utilizzati ad operazioni assoggettate ad imposta. Resta comunque necessario che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente ed esibita all'Amministrazione finanziaria in sede di verifica. Circostanze, queste ultime, che nel caso pendente innanzi a questa Corte non risultano contestate dall'Amministrazione, né quanto alla riconducibilità delle attività commerciali all'interno di un'operazione di acquisto intracomunitario, né quanto all'esistenza del diritto a detrazione da parte della società contribuente. 65. Tale orientamento, coerente con la complessiva disciplina interna anche in ambito sanzionatorio, troverebbe conferma nella particolare lettura della sentenza Ecotrade p.63 e 64 ma anche di Corte giust. 12 luglio 2012, causa C 284/11, EMS-Bulgaria Transport OOD, p. 62, Nidera Handelscompagnie, punto 42 e di Corte giust. 22 dicembre 2010, Dankowski, causa C-438/09, p.35-. Seguendo tale prospettiva la mancata osservanza degli obblighi in tema di inversione contabile da parte del soggetto passivo non impedirebbe la detrazione in caso di riconosciuta esistenza dei requisiti sostanziali per l'applicabilità del regime IVA. Quando l’amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario della prestazione di servizi di cui trattasi, è debitore dell’IVA, la stessa non potrebbe imporre, riguardo al diritto di quest'ultimo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possono avere l’effetto di vanificare l’esercizio dello stesso. 66. La necessità di ottenere un chiarimento dalla Corte di giustizia sul punto, anche in ragione della posizione espressa dal fisco italiano, consiglia pertanto la proposizione del quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia. 67. In definitiva, si chiede alla Corte di Giustizia di chiarire se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-95/07 e C-96/07, secondo i quali gli articolo 18, numero 1, lett. d , e 22 della sesta direttiva 77/388 nei testi modificati dalla Dir.91/680/CEE ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale articolo 18, numero 1, lett. d , e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto articolo 22, nnumero 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile, siano applicabili anche nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa da parte del contribuente, quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento della imposta e del suo diritto alla detrazione. 68. Inoltre, i dubbi interpretativi emersi in ordine alla portata della giurisprudenza della Corte di giustizia indicata al par.66 trovano origine nella diversa portata attribuita alla sentenza Ecotrade che, secondo l'indirizzo più favorevole al contribuente, conterrebbe delle regole generali valevoli tutte le volte in cui il soggetto tenuto alle operazioni di inversione contabile sia in possesso dei requisiti per fruire del diritto a detrazione, ancorché abbia omesso di procedere al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa interna in tema di autofatturazione e di registrazione nei documenti ai fini IVA. Per il diverso orientamento interpretativo, invece, la violazione degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ha valore sostanziale e determina, automaticamente, il venire meno del diritto a detrazione, il quale può essere riconosciuto solo se si osservano gli obblighi anzidetti. 69. Il contrasto emerso nella giurisprudenza nazionale in ordine alla portata della sentenza Ecotrade e delle successive decisioni della Corte di Giustizia rende opportuno, pertanto, un chiarimento di ordine semantico in ordine al concetto di obbligo sostanziale con specifico riferimento alle ipotesi di c.d. reverse charge che più volte compare nella versione italiana della sentenza Ecotrade come anche nelle massime a cura della Corte di Giustizia e che, per converso, in altre versioni linguistiche della sentenza viene specificato richiamando espressioni che farebbero indurre a pensare ai concetto di requisito piuttosto che a quello di obbligo . 70. In questa direzione, è utile il confronto sul punto 63 della sentenza Ecotrade che, nella versione italiana, viene espresso con le seguenti espressioni linguistiche Infatti, poiché il regime dell’inversione contabile è incontestabilmente applicabile alle cause principali, il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi. 71. Se, invece, si presta attenzione alla versione inglese, Since the reverse charge procedure was indisputably applicable to the cases in the main proceedings, the principle of fiscal neutrality requires déduction of input tax to be allowed if the substanlive requirements are satisfied, even if the taxable person has failed to comply with some of the formai requirements e ad quella francese En effet, dès lors qùil est incontestable que le régime de l’autoliquidation était applicable aux affaires au principal, le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la TVA en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis la diversità terminologica fra le espressioni obblighi sostanziali, substantive requirements e exigences de fond sembra alimentare un'incertezza in ordine al concetto espresso dal giudice di Lussemburgo con espresso riferimento alle ipotesi di c.d. reverse charge, ed in particolare se con le stesse la Corte intenda fare riferimento alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell'assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all'esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l'assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice UE-es.inerenza, imponibilità e totale detraibilità. Incertezza che viene confermata dal confronto delle versioni linguistiche tedesca , spagnola e portoghese , le quali sembrano orientarsi verso il significato risultante dalla traduzione delle versioni inglese e francese. 72. E’ noto, del resto, che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e che in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte Corte giust., 8 dicembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, Raccomma pag. 1-10683, punto 31 . 73. In conclusione, reputa questa Corte remittente che i dubbi interpretativi sopra esposti debbano essere risolti dalla Corte di Giustizia, alla quale spetta il ruolo di interprete del diritto eurounitario. 74. Del resto, la possibilità che in seguito ad una sentenza resa dalla Corte di Giustizia possano permanere dei dubbi in ordine alla sua reale portata trova conferma sia nell'articolo 43 dello Statuto della Corte stessa nella versione consolidata che negli articolo 158 e 104 del Regolamento di procedura della Corte, nella versione del 29 settembre 2012. Da tali disposizioni, infatti, si comprende agevolmente che rispetto all'interpretazione delle sentenze rese in sede di rinvio pregiudiziale, quali sono quelle qui ricordate, non esiste l'obbligo di attivare, in caso di dubbi interpretativi, la speciale procedura prevista dall’articolo 158 dello Statuto, spettando ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia necessario adire nuovamente la Corte di giustizia. 75. Si prospettano, pertanto, i seguenti quesiti pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 par.3 TFUE 1 Dica la Corte se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-95/07 e C-96/07 , secondo i quali gli articolo 18, numero 1, lett. d , e 22 della sesta direttiva 77/388, come modificati dalla Dir.91/680/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale articolo 18, numero 1, leu. d , e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto articolo 22, nnumero 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento della imposta e del suo diritto alla detrazione. 2 Dica la Corte di Giustizia se le espressioni obblighi sostanziali, substantive requirements e exigences de fond utilizzate dalla Corte di Giustizia nelle diverse versioni linguistiche della sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-95/07 e C-96/07 si riferiscono, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell'assunzione del debito d'imposta ovvero ancora all'esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l'assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice eurounitaria es. inerenza, imponibilità e totale detraibilità-. Il procedimento va quindi sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia. P.Q.M. Visto l'articolo 267 par.3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 295 cod. procomma civ. e la nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali 201 l/C 160/01 Chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle due questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea indicate in motivazione. Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia all’indirizzo di Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, mediante plico raccomandato. Dispone la trasmissione dei documenti ritenuti necessari alla decisione delle questioni di rinvio pregiudiziale sopra indicate come da separato indice.