Assicurazione avvocati: il CNF indice una gara per le Compagnie Assicurative

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016, numero 238 del d.m. 22 settembre 2016, riportante «Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato», il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato l’indizione di una gara per Compagnie di Assicurazione conseguente alla seduta amministrativa del 21 ottobre 2016.

Le condizioni minime omogenee, di elevata qualità e a condizioni economiche sostenibili. Con il decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016 in G.U. dell’11 ottobre, numero 238 , alla stregua del disposto di cui all’articolo 12 l. numero 247/12, si sono stabilite le condizioni minime essenziali per le polizze assicurative per la responsabilità civile e per gli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato. Il Consiglio Nazionale Forense ricorda che, con l’attuazione della norma sopra richiamata, l’Avvocatura è l’unica categoria professionale tra quelle soggette all’obbligo assicurativo di cui al d.P.R. numero 137/12 ad avere delle condizioni minime approvate, omogenee, di qualità elevata e a tutela non solo dei terzi ma anche del patrimonio degli avvocati. La necessità di dare attuazione alla norma impone, oggi, - secondo il CNF – la predisposizione di strumenti che garantiscano all’intera avvocatura la possibilità di accedere a polizze assicurative che ottemperino al disposto ministeriali, a condizioni economiche sostenibili. Avvocati già assicurati e avvocati non assicurati. Il Consiglio Nazionale Forense evidenzia, considerato che un elevato numero di avvocati è già in possesso di una copertura assicurativa, la necessità che sia posto in essere uno strumento che possa, in tempi rapidi, assolvere al compito di fornire un’alternativa conforme al dettato normativo a chi si trova con un contratto da rinnovare, anche attraverso meccanismi di adeguamento. Un’importante agevolazione per gli avvocati che, invece, si dovranno assicurare per la prima volta, potrebbe essere fornita predisponendo un contratto adeguato normativamente e competitivo economicamente. Si ricorda che la violazione dell’obbligo di stipulare un’assicurazione alla condizioni fissate dal decreto costituisce illecito disciplinare. Una polizza in convenzione a libera adesione appare dunque per il CNF come lo strumento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi delineati, essendo esso caratterizzato dai requisiti di elasticità, rapidità nella messa in opera ed economicità. Indizione della gara. Nella seduta amministrativa del 21 ottobre 2016, il CNF ha deliberato l’indizione di una gara per Compagnie di Assicurazione, con validità europea, mediante lo strumento della «gara aperta e aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per il reperimento delle migliori condizioni economiche e normative in relazione alla stipula di polizze di assicurazione del ramo Responsabilità Civile professionale e Infortuni conformi al d.m.». La documentazione di gara verrà redatta dalla Commissione appositamente nominata, offrendosi dunque all’avvocatura tutta la possibilità di adempiere all’obbligo assicurativo, secondo le previsioni del decreto, attraverso una polizza di qualità elevata e a costi particolarmente contenuti.