In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto con il quale il magistrato procedente revochi il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l’interessato agito o resistito in giudizio con “mala fede” o “colpa grave”, è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 170 del d.P.R. numero 115/2002, che dà luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Ne consegue che tanto l’opposizione avverso il decreto di revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione devono essere notificati, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, al Ministero della Giustizia.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sentenza numero 21700/15, depositata il 26 ottobre. Il caso. La Corte d’appello territoriale aveva revocato ad un uomo il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione del fatto che aveva agito in giudizio con colpa grave ai sensi dell’articolo 136 d.P.R. numero 115/2002 Revoca del provvedimento di ammissione . L’uomo proponeva opposizione, che veniva rigettata dal presidente della medesima Corte d’appello. Per la cassazione di tale provvedimento ricorre l’uomo. L’amministrazione passivamente titolare del rapporto di debito è parte necessaria della causa. Gli Ermellini hanno preliminarmente rilevato che la a fattispecie oggetto del giudizio è quella relativa all’impugnazione del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per avere l’interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell’articolo 136, comma 2, d.P.R. numero 115/2002 – decreto di revoca che, in mancanza di espressa previsione normativa, secondo la giurisprudenza di legittimità, è impugnabile mediante l’opposizione di cui all’articolo 170 del medesimo d.P.R. espressamente prevista per l’impugnazione del decreto di pagamento delle spettanza agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché del compenso al difensore . Deve infatti ritenersi, secondo i Giudici di Piazza Cavour, che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile avverso tutti i decreti in materia di liquidazione, e, quindi, anche contro i decreti che rifiutino la liquidazione. In ordine alla natura del procedimento che si instaura a seguito dell’impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito, poi, precisano dal Palazzaccio, le Sezioni Unite hanno affermato che il procedimento di opposizione ex articolo 170 cit. presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e che, di tale procedimento, è parte necessaria ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. In precedenza, chiariscono ancora da Piazza Cavour, già alcune Sezioni semplici avevano affermato, in relazione al procedimento di cui all’articolo 99 d.P.R. numero 115/2002 concernente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che si tratta di procedimento che rientra nell’ambito della giurisdizione civile e costituisce procedimento contenzioso, nel quale al soggetto che richiede di far carico allo Stato delle spese del processo che lo riguarda si contrappone l’amministrazione finanziaria potenzialmente chiamata a sopportare tali spese. Coerentemente con i principi sopra richiamati, quindi, per i Giudici di legittimità deve ritenersi che anche il procedimento che si instaura a seguito dell’impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito emesso ai sensi dell’articolo 136, comma 2, d.P.R. numero 115/2002, dà luogo ad una controversia civile di natura patrimoniale, della quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto della causa. Legittimato passivo è il Ministero della Giustizia. Quanto all’individuazione dell’amministrazione passivamente titolare del rapporto di debito, nulla dicendo sul punto il citato articolo 136, la Corte di nomofilachia ha prima di tutto richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con riferimento al procedimento di opposizione previsto dall’articolo 170 d.P.R. numero 115/2002, ha stabilito che titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento debba considerarsi il Ministero della Giustizia –principio che, secondo i Giudici di Piazza Cavour, va applicato anche al procedimento di opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito disposta ai sensi dell’articolo 136, comma 2, d.P.R. numero 115/2002. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, dunque, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto con il quale il magistrato procedente revochi – ai sensi dell’articolo 136, comma 2, d.P.R. numero 115/2002 – il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l’interessato agito o resistito in giudizio con “mala fede” o “colpa grave”, è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 170 dello stesso d.P.R., che dà luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Ne consegue che tanto l’opposizione avverso il decreto di revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificati, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, al Ministero della Giustizia».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 luglio – 26 ottobre 2015, numero 21700 Presidente Piccialli – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 29.3.2011, il presidente della Corte di Appello di Ancora rigettò l'opposizione proposta da R.M. avverso il decreto della medesima Corte di Appello, col quale fu revocato al R. - in ragione del fatto che aveva agito in giudizio con colpa grave ai sensi dell'articolo 136 D.P.R. numero 115 del 2002 - il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e - contestualmente - fu rigettata l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. Roberto Gusmitta per l'attività professionale svolta in favore del predetto. 2. - Per la cassazione di tale provvedimento ricorre R.M. sulla base di cinque motivi, depositando apposito ricorso in cancelleria. Nessuno veniva intimato. 3. - Il ricorso veniva trattato dalla Sezione Sesta di questa Corte dopo la comunicazione della relazione, il difensore del ricorrente depositava memoria. Indi, la causa veniva rimessa a questa Sezione. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. - Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso. La fattispecie oggetto del giudizio è quella relativa all'impugnazione del decreto di revoca - disposto ai sensi dell'articolo 136 comma 2 seconda parte D.P.R. numero 115 del 2002 - dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato c.d. patrocinio gratuito per avere l'interessato “agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave”. Com'è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'articolo 170 D.P.R. 115 del 2002 espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché - in forza del rinvio operato dall'articolo 84 detto D.P.R. all'articolo 170 - del compenso al difensore , dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione Sez. 1, Sentenza numero 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348 Sez. 6-2, Ordinanza numero 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774 . In ordine alla natura del procedimento che si instaura a seguito dell'impugnazione del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito, le Sezioni Unite di questa Corte - proprio con riguardo al rimedio dell'opposizione di cui all'articolo 170 D.P.R. numero 115 del 2002 - hanno avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex articolo 170 cit. presenta anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un giudizio penale carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e che, di tale procedimento, è parte necessaria ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento Sez. U, Sentenza numero 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 . In precedenza, già alcune Sezioni semplici di questa Corte avevano affermato, a proposito del procedimento di cui all'articolo 99 del D.P.R. numero 115 del 2002 concernente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che trattasi di procedimento che rientra nell'ambito della giurisdizione civile, costituendo un procedimento contenzioso, nel quale al soggetto che richiede di far carico allo Stato delle spese del processo che lo riguarda si contrappone l'amministrazione finanziaria che sarebbe chiamata a sopportare tali spese. Ne consegue la inammissibilità, se non notificato ad alcuno, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del presidente del Tribunale che abbia rigettato il ricorso proposto contro la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio Sez. 1, Ordinanza numero 15323 del 21/07/2005, Rv. 584131 Sez. 1, Ordinanza numero 18670 del 23/09/2005, Rv. 583199 Sez. 1, Sentenza numero 26168 del 06/12/2006, Rv. 593535 Sez. 2, Ordinanza numero 5881 del 13/03/2007, Rv. 596742 Sez. 1, Ordinanza numero 12842 del 15/06/2005, Rv. 581395 Sez. 2, Ordinanza numero 2542 del 08/02/2005, Rv. 579989 . Coerentemente con i principi sopra richiamati, dettati per diverse ma analoghe fattispecie, deve ritenersi che anche il procedimento che si instaura a seguito dell'impugnazione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocino gratuito, emesso ai sensi dell'articolo 136 comma 2 seconda parte D.P.R. numero 115 del 2002, da luogo ad una controversia civile di natura patrimoniale, della quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto della causa. Ciò posto, rimane da stabilire quale sia l'amministrazione, passivamente titolare del rapporto di debito, la cui partecipazione al giudizio di opposizione è necessaria. Sul punto, va rilevato come nulla dica espressamente l'articolo 136 D.P.R. numero 115 del 2002, né maggiori lumi possono ricavarsi dall'articolo 131 del medesimo D.P.R., che prevede genericamente che gli onorari e le spese da liquidarsi al difensore di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato gravino sull’”erario . È ben vero che l'articolo 99 D.P.R. numero 115 del 2002, relativamente al procedimento di impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, espressamente attribuisce all'ufficio finanziario da individuarsi nell'Agenzia delle Entrate il ruolo di parte necessaria del procedimento. Tuttavia, l'ambito applicativo dell'articolo 99 D.P.R. numero 115 del 2002 è troppo specificamente ancorato al tema dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed al procedimento di opposizione al suo diniego, per essere suscettibile di applicazione analogica al caso di specie. In proposito, appare decisivo il rilievo che, nel caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'articolo 98 D.P.R. numero 115 del 2002 rende l'ufficio finanziario parte attiva del procedimento di ammissione al beneficio, demandandogli il compito di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito dichiarato ai fini dell'ammissione al detto patrocinio ed attribuendogli anche il potere di richiederne la revoca ai sensi dell'articolo 112, sicché è solo in ragione di tali peculiari attribuzioni che il successivo articolo 99 conferisce espressamente all'ufficio finanziario il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego del beneficio. Le Sezioni Unite di questa Corte, d'altra parte, con riferimento al procedimento di opposizione previsto dall'articolo 170 D.P.R., hanno statuito che la parte necessaria di tale procedimento, che è titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, va identificata nel Ministero della Giustizia Sez. U, Sentenza numero 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 . Ritiene il Collegio che tale principio vada applicato anche al procedimento di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocino gratuito disposta ai sensi dell'articolo 136 comma 2 seconda parte D.P.R. numero 115 del 2002, per avere l'interessato “agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave”. E invero, a differenza di quanto avviene nel caso in cui la revoca dell'ammissione al patrocino gratuito sia chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi dell'articolo 127 comma 3 D.P.R. numero 115 del 2002 a seguito della verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati fattispecie nella quale non può dubitarsi che l'Agenzia delle Entrate sia parte necessaria del procedimento , nella diversa ipotesi in cui - come nella specie - la revoca sia disposta d'ufficio dal giudice procedente nell'ambito di una causa civile e per ragioni che esulano da quelle di cui all'articolo 127 cit., l'unico legittimato passivamente a stare in giudizio, quale parte necessaria, deve ritenersi il Ministero della Giustizia, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in questo senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 13135 del 2015, non massimata . Va pertanto enunciato - ai sensi dell'articolo 384, comma primo, parte seconda, cod. proc. civ. - il seguente principio di diritto “In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi - ai sensi dell’articolo 136 comma 2 D.P.R. numero 115 del 2002 - il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 170 dello stesso D.P.R., che da luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Ne consegue che tanto l’opposizione avverso il decreto di revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificati, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, al Ministero della Giustizia”. Nella specie, il R. , nel proporre il ricorso per cassazione, non ha osservato le forme prescritte dal codice di procedura civile e non ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della Giustizia, né ad altra amministrazione dello Stato, limitandosi a depositarlo in cancelleria. Non essendo state osservate le disposizione previste dal codice di procedura civile per la proposizione del ricorso per cassazione, lo stesso risulta tamquam non esset e, pertanto, va dichiarato inammissibile. Per le medesime ragioni, va ritenuta inammissibile anche l'opposizione proposta dal R. , dinanzi al presidente dalla Corte di Appello di Ancona, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito, trattandosi anch'esso di atto che avrebbe dovuto essere notificato al Ministero della Giustizia, parte necessaria del giudizio. 2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza di controparte, nulla va statuito sulle spese. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.