Imposta sul valore dei contratti assicurativi, niente compensazioni

Con la risoluzione n. 74/E del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le regole previste in materia di compensazione dell’imposta sulle riserve matematiche non sono sempre applicabili all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione. Vale però il limite percentuale sul versamento IRM laddove vi sia un credito di imposta non compensato o ceduto.

L’interpello oggetto della risoluzione pubblicata ieri concerne l’interpretazione dell’art. 68 D.L. n. 83/2012. Contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione. La SPA istante chiede di conoscere se nei confronti della società fiduciaria istante che, in qualità di sostituto d’imposta nella riscossione dei redditi derivanti da tali polizze, è tenuta ad applicare anche l’imposta sul valore dei contratti assicurativi ex art. 68 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, siano applicabili - la compensazione c.d. verticale” del credito di imposta derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche con la stessa imposta dovuta nell’anno, ai sensi dell’art. 1 D.L. 24 settembre 2002, n. 209 - la limitazione prevista per il versamento dell’IRM, ai sensi dell’art. 1, comma 507, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di Stabilità 2013 . No alla compensazione verticale dell’eccedenza. L’Agenzia evidenzia che, sebbene la norma istitutiva dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi operi un rinvio ai criteri applicativi della disciplina dell’imposta sulle riserve matematiche, questi non risultano applicabili tout court all’imposta sul valore dei contratti sia per la diversa determinazione della base imponibile dell’imposta, sia perché il soggetto inciso dall’imposta sul valore dei contratti assicurativi è il contraente tenuto a fornire la provvista. Per individuare l’eccedenza dell’IRM che può essere utilizzata in compensazione, occorre confrontare quanto versato a titolo di tale imposta per il quinto anno anteriore primo parametro e quanto dovuto a titolo di imposte sostitutive o ritenute in relazione alle prestazioni erogate dalla compagnia di assicurazione nel corso dell’anno secondo parametro . Nell’estendere tale criterio all’IVCA, mancherebbe il parametro di confronto rappresentato dalle imposte sostitutive operate nell’anno secondo parametro , non essendosi ancora realizzato, nella fattispecie, il presupposto applicativo dell’imposta sostitutiva sul contratto assicurativo in amministrazione presso la società fiduciaria. Sì al limite nel versamento con il credito oltre una certa soglia. Sul discorso dell’applicabilità della disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 - che prevede un limite al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora il credito ecceda un determinato limite, calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche -, l’Agenzia ritiene che, in base a una interpretazione logico-sistematica, tale previsione sia valida anche con riferimento all’imposta sul valore dei contratti assicurativi. I limiti percentuali 2,5% per il periodo di imposta 2013 , previsti dall’art. 1, comma 507, Legge n. 228/2012 all’ammontare delle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, devono essere riferiti al valore del singolo contratto di assicurazione, da assumere al netto delle liquidazioni intervenute entro il termine previsto per il versamento dell’imposta sul valore di contratti assicurativi. Detta soglia andrà confrontata con l’ammontare complessivo dell’IVCA versata negli anni e aumentata dell’imposta teorica da versare, per capire se il versamento dell’anno deve essere eseguito. fonte www.fiscopiu.it

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