Occorre adottare accorgimenti per ridurre gli odori anche se nell’atto abilitativo manca l’indicazione di specifiche misure

L’inosservanza delle prescrizioni che riguardano l’adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, configura il reato previsto dall’art. 19, comma 12, d.lgs n. 133/2005, anche se l’autorità, al rilascio dell’atto di autorizzazione, non ha impartito specifiche misure per le emissioni odorigene.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44444, depositata il 4 novembre 2013. Il caso. Il legale rappresentante e il gestore materiale, nell’esercizio di un impianto di termo-distruzione di rifiuti solidi urbani, non avevano adottato tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per i rifiuti fossero progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo la miglior tecnologia disponibile. Pertanto, in sede di merito, erano stati condannati ex art. 8 Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e 19 Sanzioni d.lgs. n. 133/2005. Avverso tale pronuncia, gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 133/2005, rilevando la mancanza di uno degli elementi costitutivi del reato e, segnatamente, l’inesistenza di prescrizioni concernenti le emissioni di odori. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Innanzitutto, gli Ermellini, come osservato dalla Corte Costituzionale, hanno chiarito che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 133/2005 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti è speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata dal d.lgs. n. 152/06 Norme in materia ambientale . Misure affinché le attrezzature utilizzate siano progettate e gestite in modo da ridurre gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile. L’art. 8, comma 1, considera le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento, prendendo in esame le caratteristiche progettuali e le modalità di gestione delle apparecchiature utilizzate nelle varie fasi dell’attività, allo scopo di limitare emissioni e odori. L’art 19, comma 12, del decreto in questione, sanziona con la pena dell’ammenda da tremila a trentamila euro, chiunque nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all’art. [] 8, comma 1 . Il richiamo all’art. 8, come rilevato da Piazza Cavour, è stato interpretato dai ricorrenti nel senso che le prescrizioni qui menzionate possono essere soltanto quelle imposte con l’atto autorizzatorio, ma la correttezza di una simile lettura è palesemente smentita perché non si vede come sia possibile, da parte dell’ente preposto al rilascio del titolo abilitativo, non soltanto prevedere le individuazioni delle migliori tecnologie in futuro disponibili, ma anche stabilire le modalità di progettazione e gestione delle apparecchiature utilizzate . Pertanto, il Collegio ha enunciato il principio secondo cui il reato di cui all’art. 19, comma 12, d.lgs n. 133/2005 si configura anche con l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8, comma 1, che hanno carattere generale e riguardano l’adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo. Detto ciò, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nella fattispecie, risultano accertate in fatto l’assenza di adeguati sistemi di contenimento degli odori prodotti in alcune aree dello stabilimento e la diffusione nell’aria e nelle zone adiacenti di odori nauseabondi , sicché la qualificazione della condotta posta in essere dai ricorrenti effettuata dal giudice del merito risulta giuridicamente corretta. Essendo la sentenza impugnata immune da censure, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 ottobre - 4 novembre 2013, n. 44444 Presidente Squassoni – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 14.12.2011, ha riconosciuto la responsabilità penale di A B. ed G.O. , che condannava alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, comma 1 e 19, comma 12 d.lgs. 133/2005 perché, in concorso tra loro, il B. quale direttore tecnico della SE.VER.A. S.p.a.”, delegato all'assunzione dei poteri-doveri di datore di lavoro e legale rappresentante e gestore nella materia dell'ecologia e alla tutela dell'ambiente ed il G. quale gestore materiale, nell'esercizio di un impianto di termo-distruzione di rifiuti solidi urbani in località omissis non adottavano tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché la movimentazione e lo stoccaggio dei residui prodotti, fossero progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo la miglior tecnologia disponibile. In particolare, depositavano i rifiuti solidi urbani in ingresso ed i rifiuti prodotti, consistenti nelle scorie incenerite, in aree prive di sistemi atti al contenimento degli odori generati dai rifiuti medesimi. Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge, denunciando l'erronea applicazione dell'articolo 8, comma 1 d.lgs. 133/05 in relazione all'articolo 19 del medesimo decreto, rilevando la mancanza di uno degli elementi costitutivi del reato e, segnatamente, l'inesistenza di prescrizioni concernenti le emissioni di odori. Rilevano, a tale proposito, che l'articolo 19 citato, nel riferirsi alla inosservanza di prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, intende richiamare, come emerge dalla menzione della migliore tecnologia disponibile”, quelle impartite con l'atto autorizzatorio dall'autorità che lo rilascia e che, nella fattispecie, non sono state previste, mancando nell'atto abilitativo la indicazione di specifiche misure per le emissioni odorigene, limitandosi tale atto a richiamare la formula dell'adozione di accorgimenti affinché le attrezzature dell'impianto siano gestite in modo da ridurre gli odori. Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. Il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, recante Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti ”, disciplina, come si desume dall'articolo 1, comma 1, gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, stabilendo le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente in generale e, in particolare, l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Si tratta di disciplina speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata dal d.lgs. 152/06 come osservato dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che il complesso di norme contenute nel menzionato decreto si pone in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale , e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all'autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 ” Corte Cost. Ord. 253, 27 luglio 2011 . Il d.lgs. richiama, quanto al regime autorizzatorio, quello previsto da disposizioni generali, cui si aggiungono le ulteriori disposizioni contenute negli articolo 4 e ss. del d.lgs. 133/2005. L'articolo 8, comma 1 stabilisce che, nell'esercizio di detti impianti, devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile ”. 4. Tale disposizione, come è dato desumere dal tenore letterale dei contenuti e dal titolo, considera le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento, quindi l'attività concretamente svolta dagli impianti una volta realizzati ed autorizzati, prendendo in esame le caratteristiche progettuali e le modalità di gestione delle apparecchiature utilizzate nelle varie fasi dell'attività, allo scopo di limitare emissioni ed odori. Si tratta, come è evidente, di disposizione di carattere generale, la quale fa infatti riferimento generico alle conseguenze che si intende evitare e riguarda, come si è detto, non l'impianto nel suo complesso, rispetto al quale operano altre disposizioni del decreto, come l'articolo 9 per quanto riguarda i valori limite di emissione nell'atmosfera, ma i singoli macchinari utilizzati. Un ulteriore conferma di quanto appena osservato può ricavarsi anche dal richiamo ai criteri della migliore tecnologia disponibile che, come è noto, è una espressione più volte utilizzata dal legislatore per contemperare gli interessi di tutela ambientale con quelli dello sviluppo economico prevedendo, nel tempo, l'adozione, in maniera progressiva, di tecniche sempre più avanzate con costi sopportabili, senza che ne sia ovviamente possibile la preventiva individuazione. 5. L'articolo 19, comma 12 del d.lgs. 133/2005 sanziona con la pena dell'ammenda da tremila Euro a trentamila Euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al successivo comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di inceneri mento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma 3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1 ”. Il richiamo all'articolo 8 viene tuttavia interpretato dai ricorrenti, come si è detto, nel senso che le prescrizioni menzionate nell'articolo 8 possono essere soltanto quelle imposte con l'atto autorizzatorio, ma la correttezza di una simile lettura della norma è palesemente smentita da quanto osservato in precedenza, perché non si vede come sia possibile, da parte dell'ente preposto al rilascio del titolo abilitativo, non soltanto prevedere le individuazioni delle migliori tecnologie in futuro disponibili, ma anche stabilire le modalità di progettazione e gestione delle apparecchiature utilizzate. La infondatezza dell'opzione ermeneutica suggerita in ricorso si palesa di macroscopica evidenza anche a seguito della mera lettura delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, ove per richiamarne i contenuti viene sovente utilizzato il termine prescrizioni” con indicazione dell'articolo che le contiene articolo 6, comma 1 articolo 7, comma 1 articolo 8, comma 7 articolo 16 comma 4 , mentre, quando ci si riferisce alle imposizioni dell'atto abilitativo, quest'ultimo viene espressamente menzionato articolo 4, comma 3, lett. f , comma 8 e comma 9 articolo 5, comma 5, lett. f , comma 12 e comma 13 articolo 8, comma 4 articolo 10, comma 3 . Nell'articolo 7, comma 6 si rinvengono, peraltro, riferimenti tanto alle prescrizioni dell'atto autorizzatorio che a quelle contenute nel testo del decreto stesso, così come nell'articolo 17, laddove si stabilisce che i soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonché del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto ”. L'uso indifferenziato del termine si rinviene, inoltre, nello stesso articolo 19 ove, nel prevedere le sanzioni, si richiamano le prescrizioni” dell'articolo 8 nel comma 12, quelle delle autorizzazioni in deroga nei commi 13 e 14 e si fa riferimento ad entrambe le tipologie nell'ultimo comma, ove il richiamo riguarda le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione ”. 6. Deve pertanto affermarsi il principio secondo il quale il reato di cui all'articolo 19, comma 12 d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 si configura anche con l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, che hanno carattere generale e riguardando l'adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo. 7. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, risultano accertate in fatto l'assenza di adeguati sistemi di contenimento degli odori prodotti in alcune aree dello stabilimento e la diffusione nell'aria e nelle zone adiacenti di odori nauseabondi ” pag. 2 della sentenza impugnata , sicché la qualificazione della condotta posta in essere dai ricorrenti effettuata dal giudice del merito risulta giuridicamente corretta e la sentenza impugnata immune da censure. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.