Gli alberghi sono ovunque … ma il giudice è quello dove c’è casa

Il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto – soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all’individuazione del giudice inderogabilmente competente, da individuarsi in quello del luogo della residenza o del domicilio del consumatore, ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 21419, depositata il 18 settembre 2013. Furto di gioielli in albergo. Due viaggiatori avevano adito il gestore di un albergo in una nota località turistica di mare per sentirlo condannare al risarcimento del danno da loro patito durante il soggiorno in tale struttura, per il furto di gioielli lì depositati durante la permanenza. Il convenuto aveva eccepito l’incompetenza territoriale, rigettata dal Tribunale in quanto aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa a tutela del consumatore, in ragione della residenza degli attori. Di conseguenza, il gestore ha proposto istanza di regolamento di competenza, dolendosi del mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto, da identificarsi nella sede dell’albergo stesso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Applicazione della disciplina del Codice del consumo. Gli Ermellini hanno spiegato che il contratto di albergo non si sottrae alla disciplina dei contratti del consumatore, essendo fermo ormai il principio per il quale è inderogabile, a prescindere da qualsiasi pattuizione sul punto, la competenza territoriale del foro del domicilio o della residenza del consumatore. Infatti, la norma processuale dettata dall’articolo 33, comma 2, lett. u del codice del consumo si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima e si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. Secondo Piazza Cavour, il fatto che, nella specie, non si configuri un pacchetto turistico non comporta l’esenzione del negozio della normativa generale sui contratti del consumatore. Rispettato il ruolo delle parti consumatore e professionista. Poiché, nel caso in questione, è incontestato che gli intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori di servizi alberghieri e al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo al gestore dell’albergo non può dubitarsi, il Collegio ha ritenuto «doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori [] e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza []». Ciò, anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest’ultima speciale e ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 3 luglio - 18 settembre 2013 numero 21419 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. – F L. e S P. adirono il Tribunale di Nocera Inferiore per sentire condannare la INSAR srl, gestore di un albergo in omissis , al risarcimento del danno da loro patito durante il loro soggiorno in tale struttura, per il furto di ingenti quantitativi di gioielli ivi depositati durante un soggiorno presso quella struttura e convenuta, pure eccepita immediatamente l'incompetenza territoriale, chiamò in causa l'assicuratrice per la responsabilità civile Fondiaria spa. L'adito tribunale dispose il rinvio per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di incompetenza e, all'esito, pronunciò sentenza con cui essa era rigettata, ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa a tutela del consumatore, in ragione della residenza degli attori in omissis . 2. - La INSAR srl ha proposto istanza di regolamento di competenza, adducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42, co. 1, cod. proc. civ., per l'erronea adozione della forma della sentenza per il provvedimento di affermazione della competenza la violazione e falsa applicazione degli articolo 1774 cod. civ. e 20 cod. proc. civ., dolendosi del mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto e cioè di quello in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione di controparte, da identificarsi - siccome concluso per telefono su proposta dell'albergo - nella sede dell'albergo stesso la violazione dell'articolo 19 cod. proc. civ. e la falsa applicazione del D.Lgs. numero 206/05. 3. - Hanno replicato i L. - P. eccependo, dapprima, l'inammissibilità del ricorso per carenza di valida procura speciale ad litem, per astrattezza e genericità delle censure e per difetto di sufficienza o di intelligibilità delle stesse ma rimarcando, poi, come il contratto si fosse concluso nella loro residenza, quivi avendo essi proponenti conosciuto l’accettazione della controparte. Ancora adducono che l'obbligazione di risarcimento da inadempimento del depositario si intende di valore riconducono alla disciplina generale dei contratti coi consumatori quello del cui inadempimento è causa, siccome qualificabile come pacchetto turistico ai sensi degli articolo 83 ss. D.Lgs. 206/05. 4. - Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate ai sensi dell'articolo 380 ter cod. proc. civ. e trasmesse ai difensori, ha espresso il parere dell'insussistenza dei vizi in rito lamentati dalle parti, nonché della fondatezza nel merito dell'istanza di regolamento qualificando la fonte della responsabilità come violazione di una prestazione accessoria ad un contratto di albergo, in quanto tale sottratto alla disciplina del codice del consumo. 5. - Non è fondata la preliminare doglianza sulla forma del provvedimento impugnato non rileva, invero, che la decisione sulla competenza sia stata adottata con la più onerosa forma della sentenza, in luogo di quella dell'ordinanza, non derivando alla parte alcuna menomazione del suo diritto di difesa. Quanto alle preliminari eccezioni in rito degli intimati in merito alla procura ad litem, idonei sono i riferimenti alle generalità del conferente, mentre la circostanza della sua apposizione a margine del ricorso introduttivo soddisfa gli altri requisiti formali, tra cui quello in ordine al tempo del conferimento i motivi di doglianza sono poi idoneamente desumibili dalla loro compiuta esposizione in ricorso. 6. - Nondimeno, quest'ultimo va rigettato. 6.1. E ben vero che la competenza esclusiva non può ricavarsi in base alla disciplina sui pacchetti turistici, di cui agli articolo 82 ss. del codice consumo d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206, e succ. mod. e integr. , ancora applicabili ratione temporis. - tanto, peraltro, non già perché gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206, sono stati abrogati dall'articolo 3, lett. m , d.lgs. 23 maggio 2011, numero 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, numero 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio infatti, l'abrogazione ha effetto dal 21 giugno 2011 e comunque la definizione di contratto di pacchetto turistico è rimasta letteralmente invariata - quanto, piuttosto, perché non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile articolo 84 cod. consumo, d.lgs. 206 del 2005 a trasporto b alloggio c servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio ex articolo 86, lettere i e o del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto - infatti, rimane indimostrato che, oltre all'alloggio, l'odierna intimante abbia pattuito anche l'erogazione di altri di detti servizi Cass. 2 marzo 2013, numero 3256 , tra quelli sommariamente indicati dagli intimati nella loro memoria. 6.2. Tuttavia, neppure il contratto di albergo si sottrae, ricorrendone gli altri presupposti, alla disciplina dei contratti del consumatore. È fermo, ormai, il principio per il quale è ontologicamente inderogabile, a prescindere cioè da qualsiasi pattuizione sul punto, la competenza territoriale del foro del domicilio o della residenza del consumatore a partire dalla nota Cass. Sez. Unumero , ord. 1 ottobre 2003, numero 1669 tra le ultime Cass., ord. 10 giugno 2011, numero 12872 infatti, la disposizione dettata dall'articolo 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - poi testualmente trasfusa nell'articolo 33, co. 2, lett. u del codice del consumo - ha natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima e si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. 6.3. Ora, è ben vero che il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni Cass. 20 gennaio 2005, numero 1150 Cass. 22 gennaio 2002, numero 707 . 6.4. E tuttavia ritiene il Collegio che anche il contratto di albergo vada ricondotto alla nozione - ed al regime - di contratto del consumatore, ove - beninteso - ne ricorrano tutti gli estremi, di cui alle definizioni del codice del consumo. Ora, i connotati del contratto di pacchetto turistico risultano indispensabili al solo fine dell'applicazione della diversa ed ulteriore disciplina per quello dettata, come species rispetto al genus pertanto, che nella specie non si configuri un pacchetto turistico non comporta l'esenzione del negozio dalla normativa generale sui contratti del consumatore. In sostanza, la disciplina generale, tra cui appunto l'articolo 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività del primo dei contraenti mentre va considerata professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi Cass., ord. 14 luglio 2011, numero 15531. In questo quadro, non rileva affatto la natura della prestazione oggetto del contratto Cass. 24 novembre 2008, numero 27911 . La disciplina di tutela del consumatore posta dagli articolo 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206 c.d. Codice del consumo prescinde, cioè, dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto Cass., ord. 20 marzo 2010, numero 6802 , trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare Cass., ord. 18 ottobre 2010, numero 21379 . 6.5. Poiché, nel caso di specie, è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza esclusiva ed inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto il contratto di albergo - che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all'individuazione del giudice inderogabilmente competente - da individuarsi in quello del luogo della residenza o del domicilio del consumatore - ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest'ultima speciale ed ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore. 7. - La declaratoria di competenza del tribunale di Nocera Inferiore, nel cui circondario risiedono gli odierni intimati, è pertanto - seppur molto sobriamente motivata - corretta ed il ricorso non può che essere rigettato. Tuttavia, sulle spese pare al Collegio opportuno rimettere ogni liquidazione al giudice del merito, in considerazione dell'esito complessivo della lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso spese rimesse.