Con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, l'INPS ha reso note le modalità operative per fruire dell’incentivo spettante ai datori di lavoro che assumono lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la circolare n. 131 diffusa il 17 settembre 2013, l'INPS ha comunicato le modalità operative per la gestione dell’ incentivo previsto in favore dei datori di lavoro che decidono di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. Bonus giovani. Si dà così concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, con cui è stato istituito, seppur in via sperimentale tale incentivo al fine di stimolare l’occupazione in Italia. Si ricorda che l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla L. 16 aprile 1987, n. 183. Rapporti di lavoro incentivati. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001. Spetta, inoltre, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. Diversamente, l’incentivo in parola non è riconosciuto per le assunzioni relative ai lavoratori domestici. Misura e durata dell’incentivo. L’incentivo riconosciuto è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo, comunque, che il valore mensile dell'incentivo non può superare 650,00 per ciascun lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 18 mesi diversamente, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi. fonte www.fiscopiu.it
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