L’applicazione «addizionali passeggeri» è online

Con il messaggio numero 14354 del 12 settembre 2013, l'INPS illustra le modalità di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri di aeromobili, specificando le sanzioni civili sugli importi arretrati e le istruzioni contabili.

Il messaggio numero 14354 di ieri si sofferma sulle novità correlate all’incremento dell’addizionale sui diritto di imbarco. La procedura «addizionali passeggeri» è attiva. Con la circolare numero 112 del 25 luglio 2013 sono state spiegate le nuove modalità di comunicazione e versamento delle somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale a titolo di incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, ex articolo 6-quater, comma 2, d.l. numero 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 43/2005. L’INPS comunica che è disponibile online sul sito dell’Istituto l’applicazione Addizionale Passeggeri per la comunicazione dei dati relativi alle somme riscosse. Sanzioni civili sugli arretrati a partire dal 18 luglio 2012. Ad integrazione delle indicazioni fornite nella circolare numero 112/2013, si precisa che sugli importi già riscossi dalle società di gestione in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 ed ancora non riversati all’INPS da esporre sul modello Uniemens con il codice M404 devono essere applicate le sanzioni civili a partire dalla data di entrata in vigore della legge numero 92/2012 18 luglio 2012 o dalla data di scadenza del relativo termine di versamento all’INPS, laddove successiva. L’importo delle sanzioni civili dovute sulle riscossioni avvenute in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 dovrà essere indicato sul modello Uniemens utilizzando l’apposito codice «Q921». Istruzioni contabili. Al fine di rilevare contabilmente le sanzioni civili riversate dalle società di gestione dei servizi aeroportuali, dichiarate con il codice Q921 nei flussi Uniemens, è stato infine istituito nell’ambito della gestione GVR – il conto «GVR24120 per la riscossione delle sanzioni civili». fonte www.fiscopiu.it

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