Il giudice può rilevare a occhio nudo se la moglie ha firmato al posto del marito

In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell’autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 35543, depositata il 27 agosto 2013. La tutela penale ha per oggetto non solo l’interesse dell’apparente firmatario, ma anche la fede pubblica. In sede di merito, era stata accertata la responsabilità dell’imputata per avere questa formato una richiesta di prestito con la falsa sottoscrizione del marito. La Corte territoriale, data la tempestività della querela proposta dall’uomo, aveva ritenuto che la falsità delle firme emergesse con estrema evidenza dal raffronto con le sottoscrizioni certamente riconducibili al marito e che era irrilevante il fatto che la firma potesse essere stata apposta con il consenso del titolare. Avverso tale decisione, la donna ha proposto ricorso in Cassazione, osservando che non era dimostrato che la diversità della firma fosse attribuibile all’imputata o alle ordinarie variabilità grafiche del marito. Inoltre, la ricorrente, ha eccepito l’intervenuta prescrizione. La Suprema Corte, ha rilevato la prescrizione del reato, annullando perciò, agli effetti penali, la sentenza impugnata. Tuttavia, data la presenza della domanda risarcitoria della parte civile, gli Ermellini hanno deliberato anche il primo motivo del ricorso, che è risultato infondato. Evidente diversità della sottoscrizione in esame con quelle apposte dal marito. Secondo quanto ribadito da Piazza Cavour, la prova della falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorché l’esame diretto della firma addebitata all’imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato. In sede di legittimità è stato evidenziato che tale tipo di accertamento è stato posto in discussione in modo assolutamente generico dalla ricorrente, la quale ha fatto riferimento alle ordinarie destrutturazioni dei tratti grafici che si possono produrre nel tempo, senza indicare e dimostrare le ragioni della concreta applicabilità del principio nel caso di specie. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato agli effetti civili.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 maggio – 27 agosto 2013, n. 35543 Presidente Marasca – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/03/2012 la Corte d'appello di Catania ha confermato l'affermazione di responsabilità di A.M. , in relazione al reato di cui all'art. 485 cod. pen., per avere formato una richiesta di prestito indirizzata alla Alleanza Assicurazioni con la falsa sottoscrizione del marito, Av.Gi. , ha rideterminato la pena, ha confermato la condanna dell'imputata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. La Corte territoriale ha ritenuto la tempestività della querela proposta dall'Av. in data 08/03/2007, per avere quest'ultimo appreso della falsità commessa dalla moglie solo in epoca prossima al omissis . Nel merito, ha ritenuto a che la falsità delle firme emergesse con estrema evidenza dal raffronto con le sottoscrizioni certamente riconducibili all'Av. , presenti in atti b che era irrilevante il fatto che, all'epoca i coniugi, fossero in regime di comunione legale dei beni c che del pari irrilevante era il fatto che la firma potesse essere stata apposta con il consenso del titolare. 2. Nell'interesse dell'A. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In primo luogo, con riferimento alla ritenuta tempestività della querela, si deduce che dagli atti risultava evidente che l'Av. era venuto a conoscenza quantomeno dell'uso del titolo bancario, in data omissis . In secondo luogo, si osserva a che la partecipazione dell'Av. al deposito del titolo deponeva in ragione della non esclusività del vantaggio conseguito dall'A. , all'epoca coniuge convivente del primo b che non era dimostrato che la diversità della firma fosse attribuibile all'imputata o alle ordinarie variabilità grafiche del marito. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. Considerato in diritto 1. La prima articolazione del primo motivo di ricorso, da esaminarsi nonostante quanto si dirà al punto 2 della motivazione, alla luce della prevalenza del proscioglimento per mancanza di querela rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768 Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419 , è manifestamente infondato, dal momento che, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, perfettamente aderente a quella accolta dalla Corte territoriale, il querelante apprese dell'esistenza del falso in data OMISSIS , ossia in epoca compresa nei tre mesi precedenti la data di presentazione della querela 08/03/2007 . 2. Ciò posto, in assenza di evidenti cause di inammissibilità, va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato in data 27/07/2012 per effetto dei 35 giorni di sospensione registrati in secondo grado , ossia in data successiva alla pronuncia d'appello. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3. Tuttavia, la presenza della domanda risarcitoria della parte civile impone di delibare anche la seconda articolazione del primo motivo di ricorso, che è infondato. 3.1. Al riguardo, osserva la Corte, che, in virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell'autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorché l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato. Sez. 2, n. 12839 del 20/01/2003, Rinaldi, Rv. 224744 Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143 . Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità ha sottolineato l'evidente diversità della sottoscrizione in esame con quelle, presenti in atti, apposte dall'Av. . Tale accertamento è posto in discussione in modo assolutamente generico dalla ricorrente, la quale fa riferimento alle ordinarie destrutturazioni dei tratti grafici che si possono produrre nel tempo, senza indicare e dimostrare le ragioni della concreta applicabilità del principio nel caso di specie. 3.2. A fronte di tale premessa, l'ulteriore censura mossa dalla ricorrente è priva di rilievo, dal momento che a sul piano oggettivo, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata art. 485 cod. pen. , il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale Sez. 5, n. 16328 del 10/03/2009 - dep. 17/04/2009, Livi, Rv. 243342 sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo Sez. 5, n. 22578 del 16/03/2012, Lupi, Rv. 252968 . 4. In conclusione il ricorso va rigettato agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.