I chiarimenti delle Entrate sul trading online

Con la Risoluzione numero 71/E, pubblicata il 1° settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce molti punti legati al trading on-line. Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai broker esteri.

Minusvalenze. Deducibilità per le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie realizzate tramite piattaforme on-line da broker internazionali. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato nella giornata del 1° settembre 2016 la Risoluzione numero 71/E, nella quale l’ente di via Cristoforo Colombo ha risposto ad un interpello posto da un contribuente. Opzioni binarie. Le Entrate, nel dettagliato documento, hanno risposto che i redditi derivanti dalle opzioni binarie devono essere inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater del T.U.I.R., qualora percepiti da persona fisica che non esercita attività di impresa. Si tratta di un regime che comporta l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26 per cento. Broker esteri. Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che i broker esteri non sono soggetti che possono agire come sostituti di imposta nel nostro Paese pertanto, il contribuente dovrà indicare i redditi diversi derivanti da rapporti di tal sorta nel quadro RT e non potrà optare per il regime del risparmio amministrato. Viene ancora specificato che per calcolare le plusvalenze e le minusvalenze, bisognerà basarsi sulle certificazioni rilasciate dagli stessi broker esteri, che pertanto – ai fini di un possibile riscontro da parte delle Entrate – devono essere conservati. I rapporti con i broker devono quindi essere indicati nel quadro RW, «in quanto – ricorda l’Agenzia – tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia». Infine, sono assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE . Fonte www.fiscopiu.it

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